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Polizia Municipale |
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ART. 1
FINALITÀ
- Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia alla vigente
legislazione ed alle previsioni dello Statuto della Città e degli altri
regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla
vita della comunità cittadina in modo da garantire la sicurezza, la
convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e per
consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
ART. 2
TERRITORIALITÀ
- Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che
si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.
ART. 3
OGGETTO
- Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme, autonome o
integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
- sicurezza e qualità del vivere comune;
- occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- attività commerciali e spettacoli;
- protezione e tutela degli animali.
- Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno
essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti
circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti
dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché, dai
funzionari delle Aziende Regionali - Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei
poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento"
senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente
Regolamento di Polizia Urbana.
ART. 4
DEFINIZIONI
- Quando nel Regolamento sono usate le parole "SPAZIO URBANO", da
intendersi come bene comune, si fa, in particolare, riferimento a:
- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da
servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché
le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
- i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
- i monumenti e le fontane ;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il
cui decoro debbano essere salvaguardati ;
- le acque interne;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni
indicati nelle lettere precedenti.
- Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero
e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza
limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.
- Per
UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di regola
temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- A differenza della fruizione l’utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.
ART. 5
- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore
all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
- Le autorizzazioni e le concessioni devono essere richieste con domanda
scritta indirizzata al Sindaco e in regola con la legge sul bollo. Qualora
necessario l'istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione
tecnica.
- Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono,
qualora necessario, la documentazione integrativa.
- L’eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma
scritta.
- Le autorizzazioni e le concessioni sono personali, vengono rilasciate
senza pregiudizio dei terzi, hanno validità annuali e possono essere,
previa richiesta, rinnovate per analogo periodo.
- Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo
autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni
verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di polizia.
- Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con
provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune
indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle
disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state subordinate , e
per motivi di interesse generale.
ART. 6
VIGILANZA
- In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti
che in virtù del medesimo vengono emanati è demandato alla competenza del
Corpo di Polizia Municipale nonché, in via speciale e limitatamente alle
materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari
dell'Azienda Regionale - Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche
volontarie previste dalla Legge Regionale, agli appartenenti a Corpi od
Organi di Polizia Statale e dai volontari eventualmente previsti da singoli
specifici articoli del Regolamento limitatamente alle fattispecie negli
stessi previsti.
- I componenti il Corpo di Polizia Municipale e i funzionari addetti alla
vigilanza di cui al comma precedente possono, ai sensi della Legge 689/81,
nel corso delle operazioni di vigilanza e nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari, assumere informazioni, procedere ad ispezioni
di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, a
operazioni tecniche al fine di accertare violazioni alle norme del
regolamento e i responsabili delle violazioni stesse.
ART. 7
- Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla
vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni
amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano
l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si
procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti
comunali.
- Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di
concessione o di autorizzazione comporta l’obbligo di cessare
immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva nonché, se del
caso, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell’esecuzione
di quanto omesso.
- L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni
cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre
alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può
comportare la sospensione o la revoca della concessione o della
autorizzazione, in considerazione della gravità dell’inosservanza e degli
effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la
sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la
violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla
norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in
relazione alla disposizione regolamentare violata.
- Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di
prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione,
conseguono danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al
rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia
minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione
pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la
curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e
solidale1 .
1 (cfr. artt. da 2043 a 2059 Codice Civile, e artt. 2 e 6 Legge
24.11.1981, n. 689)
TITOLO I I
SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE
CAPO I
GARANZIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ
ART. 8
COMPORTAMENTI VIETATI
- A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato:
- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le
attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che
per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in
proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo
autorizzati;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili
dalla pubblica via, di edifici privati;
- rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di
sedili, panchine, fontanelle attrezzi per giochi, barriere, termini,
cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo
o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica,
inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici,
nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si
sia autorizzati;
- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al
pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono
arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli
altri, o procurare danni;
- utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini
da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età
stabilito con ordinanza del Sindaco;
- lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o
simili;
- compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni
di lavaggio;
-
immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi,
sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie
degli ingressi;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- ostruire o invertire il deflusso dell’acqua dei fossati, dei canali o
dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzo di strutture
realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico,
contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia,
disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa
di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori
dai luoghi a ciò destinati;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei
luoghi di passaggio pubblico;
- sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi,
anche poggiandovi i piedi;
- sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di
simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni
altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili.
ART. 9
ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
- A tutela dell’incolumità, dell’igiene pubblica e del decoro urbano è
vietato:
- ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi,
visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni
eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo
possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante
occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili
dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili
materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a
condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei
vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non
convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno
delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, letterecci, tovaglie,
indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.
- A tutela del decoro urbano è inoltre vietato stendere panni all’esterno
delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.
ART. 10
AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI
- Nell’atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo
e l’indirizzo dell’amministratore.
CAPO II
SALVAGUARDIA DEL VERDE
ART. 11
DIVIETI
- Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici è fatto divieto di :
- camminare sugli spazi erbosi e restare sdraiato ove vietato con ordinanza
del Sindaco, dormirvi, danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi
;
- cogliere fiori o tagliare erba ;
- creare disturbo o pericolo alla fauna ;
- circolare con veicoli in aree interdette alla circolazione ;
- provocare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia
stanziale sia migrante.
- Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree
protette e nelle altre aree verdi di uso pubblico dell’intero territorio
comunale.
- I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate,
derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso
provvedimento autorizzatorio.
ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI
- Nei parchi pubblici può essere consentito, previo ottenimento della
necessaria autorizzazione, l’attività di noleggio biciclette o simili e l’attività
di noleggio, ad esclusivo beneficio dei bambini accompagnati, di cavallini
eventualmente trainanti piccoli calessi.
- I titolari dovranno esporre in modo visibile i prezzi praticati,
accollarsi l’onere della pulizia dei luoghi di stazionamento e rispettare
tutte le norme imposte nell’autorizzazione ivi incluse quelle in materia
di circolazione ; è inoltre fatto divieto di gareggiare in velocità.
- Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di
vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati,
nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli,
degli animali e dei percorsi.
- Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l’installazione
di giostre o attrazioni simili per i bambini.
- Le predette attività, subordinate al parere obbligatorio e vincolante del
competente ufficio comunale, possono essere sospese, per esigenze di
carattere generale.
- Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è
consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente
rimosse alla cessazione giornaliera dell’attività, per il ricovero in
luoghi opportuni.
- Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima
delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
ART. 13
VERDE PRIVATO
- Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via
debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
- I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via,
fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere
costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E’ compito dei
proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
CAPO III
IGIENE AMBIENTALE
ART. 14
MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
- I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno
l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di
conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di
coloritura. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei
necessari lavori.
ART. 15
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
- E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare
operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle
operazioni che risultino pericolose, incomode o moleste per gli altri.
CAPO IV
ART. 16
- E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli
stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di
ottemperare, in caso di emissione, all'ordinanza sindacale che impone
l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi.
- I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando
ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti,
terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di
Polizia Municipale ed effettuare le operazioni adottando le necessarie
cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
- Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità,
imposto dal Comune.
- Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro
utilizzatori.
- Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il
transito pedonale e veicolare.
- La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
- In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1°
di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi.
Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio
aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al
fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l’area
in cui si opera.
- In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli
stabili devono segnalare i pericoli con adeguati transennamenti.
ART. 17
CANALI DI GRONDA E TUBI DI DISCESA
- E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di
mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di
discesa delle acque meteoriche.
CAPO V
NETTEZZA PUBBLICA
ART. 18
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare,
spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli
spazi ed aree pubbliche o d’uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei
corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
- E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie
mediante l’utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree
o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del
suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non
inferiore a due metri.
- Quando l’attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene
esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi
mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione
conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata
capacità per il deposito di rifiuti minuti.
- L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo
imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza , eventualmente lanciate
su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere,
devono essere rimossi entro un’ora dallo spandimento.
- E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in
locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica
via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale
l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità
per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il
Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente
l’immobile stesso.
- I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a
qualunque scopo destinati hanno l’obbligo di provvedere, secondo le
rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di
rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di
intervenire per il ripristino della pulizia.
- I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie,
hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo
sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è
vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi
devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare
chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
ART. 19
RIFIUTI
- A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono
essere depositati all’interno dei contenitori, all’uopo collocati dall’azienda
preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi
richiudendo il contenitore dopo l’uso.
- Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito
collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, ne
depositare gli stessi all’esterno dei suddetti contenitori.
- In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di
recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è
prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a
tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere
utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali
sono stati predisposti.
- I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da
imballaggi o altri oggetti ingombranti , non devono in alcun caso essere
depositati nei contenitori o presso di essi, ne in altro luogo destinato al
conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi
specifico intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di
raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
- E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti
domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti
pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto
dalla legge e dalle norme locali.
- E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono
essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle
discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano
la caduta e la dispersione.
CAPO VI
INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 20
ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI
- E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori
superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
- Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non
possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00-.
- Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati
apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle
emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini.
- L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 12.00
- 15.00 e 21.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al
fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
- E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al
vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad
evitare inconvenienti.
- Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino
l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di
ufficio o medico - sanitarie.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
- Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere
l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 06.00
e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo.
- Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere
tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di
particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce
in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente
circostante.
- In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il
rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere
qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
- I lavori di ristrutturazione eseguiti sui fabbricati non devono creare
disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 20.00-.
- Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00-.
- Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o
autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione
di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al
disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".
- Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in
edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano
superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi
presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.
ART. 22
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione,
circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di
pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali
che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di
rumore entro i limiti previsti dalla legge.
- E’ vietata la collocazione di apparecchi sonori all’esterno dei locali
di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in
genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali
medesimi. E’ in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili
da chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività
predette.
- Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o
autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione
di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al
disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".
- Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di
impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi
pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
- I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare
affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate
adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa
derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene,
alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a
comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell’ordine.
- Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano
che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da
esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
- Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in
luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare
pregiudizio alla quiete pubblica.
ART. 23
APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI
- Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il
suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da
strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere
udibile dall’esterno dei veicoli stessi.
- Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di
abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il
divieto d’uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in
movimento sancito dal codice stradale.
ART. 24
PUBBLICITÀ FONICA
- Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità,
nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda
sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30-.
- La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di
propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d’aria,
a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri,
dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i
giorni e gli orari di lezione.
- Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la
pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di
durata temporale non inferiore a quella prevista dal Regolamento specifico.
- In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica
eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da
non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della
conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui
viene svolta.
ART. 25
DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali
si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli
debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati
dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui
veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi,
ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è
stabilita in 15 minuti primi.
ART. 26
CAMPANE
- Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la
quiete pubblica. Salvo i casi legittimati da consuetudine è vietato il
suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00-.
ART. 27
- Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali
sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone
riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che
di notte.
TITOLO III
SUOLO PUBBLICO
ART. 28
DISPOSIZIONI COMUNI
- Chiunque intenda occupare parte del suolo, del soprassuolo pubblico o del
sottosuolo deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla necessaria
documentazione, che verrà esaminata dai competenti uffici.
- Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione
comunale per l’occupazione:
- le aree e gli spazi di dominio pubblico
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso
pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico
transito;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di
fatto al pubblico transito.
- Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano
necessario l’Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione
ulteriori e specifiche prescrizioni.
- La concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel
presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio
alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando
sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia
incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene,
sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.
- La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni
poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia
necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma
precaria.
- Fermo restando quanto stabilito in merito dal Regolamento le occupazioni
di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in
materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle
disposizioni speciali della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari
situazioni o circostanze.
- Le istanze devono essere presentate almeno venti giorni prima dell'inizio
dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli
uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.
- Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione.
- In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione
per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale
a garanzia dei danni eventualmente arrecati.
- Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla
vigente legislazione e sono subordinate al parere favorevole dei competenti
uffici comunali con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico
sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, di non creare
intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature
eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito.
- Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico non esentano da
altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all’attività
da svolgersi; in tali casi l’ufficio comunale che rilascia la concessione
di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il
rilascio di altri atti predetti.
ART. 29
CARATTERISTICHE
- Le occupazioni si dividono in:
- PERMANENTE: quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di
concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l’esistenza
di manufatti od impianti ;
- TEMPORANEA: quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se
concessa con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l’esistenza
di manufatti od impianti.
- L’eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere
richiesto prima della scadenza o comunque entro il 30 novembre qualora il
rinnovo interessi l’anno seguente.
- Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo,
per lo scopo e per la durata in esse indicati.
- Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai
rifiuti e allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito indenne
e libero da ogni oggetto e struttura.
ART. 30
DEHORS
- I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo
ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di
occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare
dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza pubblica.
- La domanda per il rilascio dell’autorizzazione va presentata al Comune
di Cuneo – Settore Comparti Produttivi e verrà inviata, dallo stesso
Settore, all’esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore
Gestione del Territorio e del Settore Programmazione del Territorio, i quali
esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando le normative legislative
sui vincoli, barriere architettoniche ed altre, nonché i regolamenti
specifici in materia e sulla sicurezza e certificazione delle stesse
strutture aperte, chiuse o di qualsiasi forma architettonica/edilizia.
ART. 31
OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
- L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo
viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire
solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.
ART. 32
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
- Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e
quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a
supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche
temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica
autorizzazione per l’occupazione.
- Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al
comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio
del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare
conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La
collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti
uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e
paesaggistica.
- Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per la
collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in
atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte
sulla pubblicità.
- Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di
particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non
può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di
pubblicità in contrasto con quanto specificato nell’apposito Piano
Generale.
ART. 33
OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI
- L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole
riparazioni da parte di quanti esercitano l’attività di riparazione di
veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica
concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente
antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di
profondità valutata di volta in volta dagli uffici competenti. L’area
deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del
titolare dell’autorizzazione secondo le prescrizioni indicate nella
concessione stessa.
- La concessione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere
rilasciata per lo svolgimento dell’attività di carrozziere.
- E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l’occupazione
di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che
possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il
suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura
dell’esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che
dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il
quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione
dell’area con appositi manufatti mobili.
ART. 34
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
- Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei
servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei
servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente
l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando
di Polizia Municipale ed al Settore Gestione del Territorio.
- Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica
stabilita dal Codice della Strada.
- E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di
ridurre i disagi.
- A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo
oggetto dei lavori, comunicando altresì al citato Settore - Ufficio Strade
- la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la
regolare esecuzione degli stessi.
ART. 35
TRASLOCHI
- Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del
suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza
al Comune.
- Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto
dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
ART. 36
ATTIVITÀ ARTIGIANALI
- L'occupazione di suolo pubblico antistanti le attività artigianali può
essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria
autorizzazione.
- La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione
della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le
persone e per l'ambiente.
- I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare
l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare
il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia.
ART. 37
MANIFESTAZIONI
- In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente
dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea
documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e
degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti.
- Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo
rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte,
in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà
essere reperibile in loco.
MESTIERI GIROVAGHI
- Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni.
- Il Comune, nell'esaminare le domande, potrà negare l'autorizzazione
quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla
circolazione di pedoni e autoveicoli, alla quiete ed al pubblico decoro,
alla moralità e alla decenza pubblica.
ART. 39
PUBBLICITÀ
- Le strutture di supporto dei mezzi pubblicitari non possono, nemmeno
temporaneamente, essere collocate sul suolo pubblico senza la necessaria
autorizzazione ed in difformità delle norme regolamentari specifiche.
ART. 40
RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI
- L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in
occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi
imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze
della circolazione veicolare e pedonale.
ART. 41
OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA
- La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente
previste dal Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici
comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e
alla durata della occupazione.
- Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in
alcun luogo, l’occupazione di spazi pubblici destinati, anche
temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie o
dimensione recanti messaggi pubblicitari o di indicazione
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
ART. 42
LIMITAZIONI
- L'esercizio delle attività commerciali può essere vietata dalla Civica
Amministrazione a mezzo di previsione nel Regolamento o in specifico
provvedimento regolamentare in prossimità dei beni culturali ed ambientali
e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti
commerciali al fine di non danneggiare, per le modalità di esercizio o di
fruizione, il valore storico-ambientale della zona individuata.
ART. 43
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI
- Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni
per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire
con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale e
dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie.
- I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad
altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete
antinsetti.
- Nell'area espositiva non è ammessa alcuna forma di vendita.
- L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività
e le strutture devono essere rimosse alla chiusura.
ART. 44
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro
che sono in possesso del necessario titolo abilitativo nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 08.00 e le ore 19.00;
- per la tutela dell'igiene l'occupazione deve avvenire su aree pavimentate,
lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e deposito rifiuti;
- per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare
l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di
viabilità o nelle aree interdette alla sosta;
- per non pregiudicare la quiete e il rispetto ai luoghi le occupazioni sono
vietate ad una distanza inferiore di metri 150 da ospedali, luoghi di cura e
di culto, cimiteri e non potranno interessare parchi e giardini salvo che in
occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici;
- per evitare il danneggiamento dei beni di valore storico-ambientale è
vietato esercitare l'attività nelle aree limitrofe ai beni stessi;
- non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non
individuate come posteggi;
- l'occupazione è consentita per il massimo di un'ora trascorsa la quale i
veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non
meno di 1.500 metri dal luogo precedente.
- Il Comune potrà comunque, con apposita ordinanza,
interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi.
ART. 45
PREZZI
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione
di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche
all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e
prezzi.
ART. 46
SERVIZI IGIENICI
- Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico
ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a
disposizione dei frequentatori.
ART. 47
INSEGNE – VETRINE – VETRINETTE
(Art. 47 Regolamento Edilizio)
- E’ vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di
pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l’approvazione del Comune,
al quale deve essere presentato il disegno dell’insegna e il testo della
iscrizione.
- In linea di massima sono vietati:
- le iscrizioni dipinte sul nudo muro;
- le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da
deturpare il pubblico aspetto;
- le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel
concetto o disdicevole nella forma.
- Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati
e assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, in particolare per
quanto riguarda l’art. 50 della L. 490/99.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 della D.C.R. 29.10.1999 n.
563 – 13414 nonché i regolamenti specifici in materia di arredo urbano,
le vetrine, le insegne e gli elementi di arredo interni e/o esterni dei
negozi ed esercizi commerciali che costituiscono documento di costume,
storia e tradizione nonché aventi valenza e stile architettonico anteriori
al 1935 sono vincolati alla conservazione.
- Per le vetrinette posteriori al 1935, prive o di limitato interesse
storico, all’interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D. Lgs.vo
114/ 98 e L. R. 28/99) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la
nuova vetrina abbia disegno riproducente gli elementi storici e decorativi
tipici delle vetrine realizzate sino al 1935.
- Per le restanti aree è ammesso l’intervento sino alla sostituzione del
manufatto con disegno uniformato sia nell’assetto formale che nei
materiali costitutivi dell’edificio e dal pregevole risultato estetico
architettonico.
- Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno
essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di pannello, stessa altezza e
stesso trattamento dei fori – vetrina.
- Nella zona di addensamento commerciale A1 sui prospetti esterni di Via
Roma sono vietate le insegne a bandiera e frontali ad esclusione degli
esercizi di servizio (farmacie, alberghi) con attività prospicienti Via
Roma; per le stesse possono essere ammesse con filamento al neon, con
disegno contenuto in un quadrato cm. 100 x 100. Sui prospetti esterni in
Piazza Galimberti sono vietate ogni tipo di insegna, ad esclusione delle
farmacie ed alberghi prospicienti sulla Piazza, a condizione che non
deturpino le facciate e previo parere di competenza degli Enti preposti al
rilascio degli stessi; sulle arcate dei portici possono essere installate
solo le tende con messaggio pubblicitario di forma ridotta ed esteticamente
gradevole.
- Ogni elemento pubblicitario deve essere fissato all’esercizio
commerciale a cui fa riferimento.
- L’insegna esterna, parallela al piano dell’edificio, può coprire solo
il foro della vetrina, anche nel caso di esercizi commerciali che utilizzano
più vetrine.
- Le insegne, vetrine e cartelle da applicare all’esterno delle case
devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati,
in modo da non interromperle.
- Per le sole vetrine che verranno sostituite, da collocarsi sotto i portici
nella parete di fondo, è prescritta come sporgenza massima, quella
esistente.
- Al fine di non alterare l’equilibrio delle facciate e il ritmo delle
aperture degli edifici, è vietato collocare l’insegna a piani diversi dal
piano terreno.
- Non è consentita l’applicazione di insegne a pannello esterne su
edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del
piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre
di pietra.
- L’altezza minima non può essere inferiore a m. 3.50 di altezza dalla
pavimentazione e la sporgenza, fermo restando quanto previsto per le zone di
addensamento commerciale A1 e A3, non potrà superare m. 1.50 dal filo
fabbricato.
ART. 48
TENDE
(Art. 48 Regolamento Edilizio)
- Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e
assoggettati alle Leggi 1497/39, 1089/39 e 490/99, fermo restando i
regolamenti specifici di arredo urbano; le tende esterne potranno essere
applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine. Le tende non devono
essere d’ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.
- Lo sporto della tenda non può essere superiore a 1/6 della larghezza delle
vie, la sporgenza non può in ogni caso superare la larghezza dei marciapiedi;
sporgenze speciali da stabilirsi di volta in volta dal Comune possono essere
consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi e l’altezza
minima dalla pavimentazione non può essere inferiore a cm. 220.
- Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto
edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di
pregio architettonico-decorativo.
- Non è consentito l’uso di tende esterne sulla cornice della vetrina negli
edifici che, nella fascia del piano terreno, presentano un trattamento dei
materiali di particolare pregio, quali: bugnati, fregi, decorazioni lapidee.
- Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi
significativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se
appartengono ad esercizi commerciali diversi. Nel caso di fori – vetrina ad
arco o ad arco ribassato e nel caso del portico, è consentita solo la tenda
interna.
- Per le zone di addensamento commerciale A1 e A3 le tende dovranno essere
esclusivamente del tipo a telo teso.
ART. 49
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
(Art. 49 Regolamento Edilizio)
- E’ obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria
che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi
mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono
alla località nella quale gli edifici sorgono.
- E’ pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della
tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il
degradamento dei colori ne deturpi l’aspetto.
- E’ vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve
procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere
architettonico unitario.
- E’ vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre
naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi
dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all’originale.
- Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli
impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi,
nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica e gas, etc., ma le
stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le
canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse
modalità nel caso di intervento sulla facciata.
- La Civica Amministrazione si avvale della facoltà di obbligare i
proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne
deturpi l’aspetto e l’ambiente circostante, anche ai sensi dell’art. 42
del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario la Civica Amministrazione
provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari
stessi.
ART. 50
ELEMENTI DI ARREDO
- Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi
similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali,
nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria
autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. L'occupazione non
dovrà creare intralcio per i pedoni e i veicoli. Qualsiasi danno derivante
dall'effettuazione del servizio sgombero neve sarà a totale carico
dell'esercente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile
che Penale. Le strutture dovranno essere del tipo individuato dai competenti
uffici comunali in sintonia con le norme locali vigenti ed in particolare
per le aree individuate come gli "addensamenti storici rilevanti"
e "addensamenti urbani forti" come definiti dalla deliberazione
del Consiglio Regionale n. 563 - 13414 del 29 ottobre 1999, potranno essere
previste imposizioni per la sistemazione dei fronti stradali, per
l'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strade, per
l'utilizzo di materiale di finitura ed esclusioni per l'utilizzo di
particolari elementi (eventualmente l'ufficio potrà imporre interventi
unitari per vie o zone) e dovranno essere mantenute in perfetto stato da
parte dei richiedenti.
- La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Comune di
Cuneo – Settore Comparti Produttivi e verrà inviata, dallo stesso
Settore, all’esame del Servizio di Polizia Municipale, del Settore
Gestione del Territorio e del Settore Programmazione del Territorio, i quali
esprimeranno il N.O. di competenza, fermo restando la normativa legislativa
(vincoli, sicurezza ed altre) nonché i regolamenti specifici in materia di
arredo urbano che riguarda esclusivamente quello dell’arredo urbano,
intendendo come tale tutti gli elementi di decoro e/o arredo che formano il
complesso estetico-architettonico dell'intervento.
ART. 51
ANTENNE
(Nuovo Art. 49 Bis Regolamento Edilizio )
- Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche,
devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli
edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non
prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su
balconi.
- Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in
quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un’unità
immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi
radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
obbligatoria la posa in opera di un’antenna centralizzata, sia essa
terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da
richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano le antenne
paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente
in cui sono installate.
- Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne,
mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a
vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle
canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti
dell’impianto.
- L’Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per
motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione
di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l’eliminazione
delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.
- L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice – trasmittenti
di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti
leggi di settore.
- Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei
fabbricati.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 52
PRINCIPI GENERALI
- Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione,
condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di
favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e
tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
ART. 53
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI
E' attivo presso
, punto di riferimento per la cittadinanza e centro
di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali da
affezione o mansuefatti presenti nella città, avente le seguenti funzioni:
- raccolta delle segnalazioni, eventualmente fornite anche tramite gli
organi di Polizia municipale, dei cittadini sulla presenza di cani randagi o
vaganti, colonie di gatti senza proprietario, insediamenti di piccioni,
nonché raccolta delle segnalazioni di episodi che configurano
maltrattamento di animali o la violazione da parte dei proprietari o custodi
degli animali delle disposizioni di legge in merito.
- fornire elementi per l’espletamento dei programmi di vigilanza della
Polizia Municipale sul rispetto delle Leggi che riguardano gli animali,
compresa la vigilanza sulle violazioni dell'articolo 727 del Codice Penale
nelle attività connesse all'allevamento e alla commercializzazione degli
animali vivi nei mercati.
- invio degli addetti del servizio comunale di cattura dei cani randagi o
vaganti, o degli addetti dell’Ente o Associazione eventualmente
convenzionata con il Comune per l’espletamento del servizio, e di raccolta
e smaltimento degli animali che hanno subito incidenti e/o che morti
giacciono lungo le strade del Comune. Se necessario l'Ufficio segnalerà
agli addetti del Servizio Veterinario della A.S.L. la necessità di un loro
intervento a tutela della salute pubblica.
- nelle ore di chiusura dell’Ufficio e nei giorni festivi il Comando di
Polizia Municipale potrà fornire indicazioni sulle strutture convenzionate
operanti sul territorio.
- gestione e/o controllo della gestione del canile-rifugio municipale,
nonché informazione relativamente alle pratiche per la costruzione di altri
canili privati o ricoveri per animali. Collaborazione con i veterinari della
ASL per la gestione sanitaria del canile-sanitario.
- gestione della anagrafe canina: iscrizione dei cani ed indicazioni sulle
modalità di tatuaggio.
- registrazione del cambio di proprietà definitivo degli animali o della
variazione di residenza dei proprietari.
- campagne di informazione, previa decisione in tal senso della civica
amministrazione, sull'affidamento dei cani randagi a nuovo proprietario,
nonché promozione della educazione civica dei cittadini possessori di
animali.
- promozione previa decisione in tal senso della civica amministrazione,
della educazione scolastica, volta a favorire la conoscenza ed il rispetto
dell'ambiente e dei diritti degli animali, in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi, la Regione e gli Enti autorizzati.
- segnalazione agli Uffici preposti eventuali inosservanze relativamente
alla corretta gestione degli spazi e delle iniziative cittadine dedicate
agli animali (aree a destinazione cinofila, concorsi, ecc.)
- informazioni ai cittadini riguardanti le corrette procedure da seguire in
caso di decesso del proprio animale domestico.
- segnalazione all’Ufficio Ecologia, competente in base al disposto del
successivo articolo 69, eventuali programmi di derattizzazione sul
territorio urbano del Comune.
- gestione dei rapporti tra l’Assessorato e la Regione, la Provincia, l’A.S.L.
e le Associazioni zoofile od Ambientaliste nel rispetto delle reciproche
competenze.
- gestione dei fondi, debitamente inseriti nei capitoli del P.E.G. assegnati
al Dirigente del Settore destinati dal Comune o dal contributo regionale per
tali iniziative e/o provenienti dalle sanzioni previste e applicate per
l'inosservanza del presente Regolamento.
- L’Ufficio per la tutela degli animali potrà o dovrà acquisire, quando
necessario, il parere dei competenti organi dell’Azienda Sanitaria ASL 15
(Servizio Veterinario, Servizio di Igiene Pubblica) prima dell’adozione di
eventuali provvedimenti che si rendessero necessari a seguito delle
segnalazioni.
ART. 54
BENESSERE DEGLI ANIMALI
- Allo scopo di garantire il benessere degli animali :
- Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai
sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e
638 del Codice Penale.
- L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve
tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
- E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
- E’ vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano
arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione
di quanto previsto dall’articolo 69 del presente Regolamento.
ART. 55
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE
- Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o
accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute
e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni
adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in
particolare:
- fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta
ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie,
della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
- i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato
ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni
climatiche sfavorevoli.
- la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda
necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la
possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello
agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
- qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è
necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte
salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere
aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
- lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti
in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- gli impianti sul territorio del Comune pubblici e privati in cui si
detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n.
4359 dell'11 novembre 1993, articoli 3, 4, 5, 6.
ART. 56
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta
di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia,
della salute e del benessere della prole.
- E' fatto obbligo denunciare all'Ufficio Tutela Animali, che gestisce l’Anagrafe
Canina del Comune, la nascita di cuccioli di cane entro il secondo mese di
età dei medesimi.
ART. 57
SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
- La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita
esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.
ART. 58
PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI
- Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve
darne comunicazione entro sessanta giorni all'Ufficio Tutela Animali affinché
sia iscritto alla anagrafe canina comunale.
- Entro i quattro mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani
devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione,
impresso con tatuaggio indelebile.
- L'Ufficio Tutela Animali, gestendo l’Anagrafe Canina Comunale, deve avere
copia del certificato di tatuaggio, ed inserirla in apposito registro. Altra
copia del certificato sarà consegnata al Servizio Veterinario della ASL che
gestisce l’Anagrafe Canina di tutto il territorio della ASL.
- Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni
dall'evento all’Ufficio di Polizia Municipale o all’Ufficio Tutela
Animali.
- Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane
ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni all'Ufficio
Tutela Animali cui fa capo l’anagrafe canina comunale.
- La morte del proprio cane deve essere denunciata all'Ufficio Tutela Animali
entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione
dell'animale dai registri della anagrafe canina comunale tenuti presso lo
stesso ufficio. L’Ufficio segnalerà al Servizio Veterinario ASL l’avvenuta
cancellazione del cane dal registro anagrafico comunale.
ART. 59
PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI
- I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona
capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico
al di fuori degli spazi loro assegnati.
- Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi
pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri
animali.
- E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il
gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO
INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti
accompagnati dal proprio cane guida.
ART. 60
IGIENE PUBBLICA
- I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta
degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie
cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi
aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.
- I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte,
entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi
attrezzati allo scopo.
- Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti
accompagnati dal proprio cane guida .
ART. 61
CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE
- All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere
custoditi in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
- Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche
tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello
"ATTENTI AL CANE".
ART. 62
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA
- I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato,
dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo
alla quiete pubblica.
ART. 63
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI
- I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti agli Organi di
Polizia Municipale o all'Ufficio Tutela Animali che attiverà il Servizio
comunale di accalappiamento cani. In caso di chiusura dell’ufficio la
richiesta dovrà essere avanzata al Comando di Polizia Municipale. I cani
vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati
al canile-sanitario municipale.
- Per la gestione del canile il Comune può convenzionarsi con Servizi
Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato
no-profit motivate ed attrezzate.
- Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e
detenerli.
- Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario l'Ufficio Tutela
Animali richiederà la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia
veterinaria della ASL per la cattura dell’animale.
ART. 64
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI
- I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla
sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL
e ricoverati nel canile-sanitario.
- Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci
giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura
del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in
affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano
richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
- Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il
pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e
sanitarie sostenute.
ART. 65
CANI DA CACCIA
- I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti
l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio
rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la
stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle
colture agricole.
ART. 66
CANI DA PASTORE
- I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti
possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale
del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
- Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e
delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio secondo quanto previsto
dall’articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati
in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).
ART. 67
RANDAGISMO FELINO
- E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono
sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o
di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel
loro gruppo.
- I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della
A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili,
portatori di patologie a rischio per la popolazione.
- Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la
gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali
Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi
zooiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle
condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di
sterilizzazione.
- I cittadini devono notificare all'Ufficio Tutela Animali la presenza di
colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo
sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti
uffici dell’ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in
altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per
demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In
tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di
urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.
- Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.
Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie
pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit
operanti sul territorio.
- I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.
ART. 68
COLOMBI IN CITTA'
- Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del
problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione
del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di
controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali
volatili.
- E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio Tutela Animali
la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano
eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di
laboratorio.
ART. 69
DERATTIZZAZIONE
- Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano
deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ecologia del Comune sulle procedure e
sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le
zone rurali.
ART. 70
VOLONTARIATO
- Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione
degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi
direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
- Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio Tutela Animali, presteranno la loro
collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del
presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei
cittadini possessori di animali.
ART. 71
ALTRE DISPOSIZIONI
- Per ogni altra questione inerente gli animali, si applicano le
disposizioni di Legge al riguardo riportate nell’allegato "B".
- In assenza di apposita, specifica commissione, iI Comune può demandare
alla Commissione Agricoltura, che potrà avvalersi di tecnici, la
trattazione di specifici temi in materia di benessere animale e di tutela
dell’igiene e della salute pubblica per i problemi inerenti i rapporti
della popolazione con gli animali.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 72
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Sino all’entrata in vigore del Regolamento la richiesta di
autorizzazione ad occupare spazi pubblici verrà esaminata sulla base delle
previgenti disposizioni regolamentari.
ART. 73
ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo all’ultimo giorno di ripubblicazione.
- Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano
pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana,
tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente
Regolamento o con esse incompatibili.
ART. 74
SANZIONI
- Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da
altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della
Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni
amministrative.
- Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito e le eventuali
sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella "Allegato
B" al presente Regolamento.
- Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel
verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell’accertatore.
- L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma
precedente consegue di diritto all’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di
pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l’intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell’obbligato
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Territorialità
Art. 3 – Oggetto
Art. 4 – Definizioni
Art. 5 - Autorizzazioni e concessioni
Art. 6 – Vigilanza
Art. 7 – Sanzioni
TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA’ DEL VIVERE COMUNE
CAPO I – GARANZIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ
Art. 8 – Comportamenti vietati
Art. 9 – Altre attività vietate
Art. 10 – Amministrazione degli stabili condominiali
CAPO II – SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 11 – Divieti
Art. 12 - Attività particolari consentite in parchi pubblici
Art. 13 – Verde privato
CAPO III – IGIENE AMBIENTALE
Art. 14 – Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 15 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione
CAPO IV – NEVE
Art. 16 – Sgombero neve
Art. 17 – Canali di gronda e tubi di discesa
CAPO V – NETTEZZA PUBBLICA
Art. 18 – Pulizia del suolo pubblico
Art. 19 – Rifiuti
CAPO VI – INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 20 – Abitazioni e altri luoghi privati
Art. 21 – Attività lavorative
Art. 22 – Spettacoli e trattenimenti
Art. 23 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli
Art. 24 – Pubblicità fonica
Art. 25 – Dispositivi acustici antifurto
Art. 26 – Campane
Art. 27 – Schiamazzi
TITOLO III
SUOLO PUBBLICO
Art. 28 – Disposizioni comuni
Art. 29 – Caratteristiche
Art. 30 – Dehors
Art. 31 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
Art. 32 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 33 – Occupazioni per attività di riparazione di
veicoli
Art. 34 – Lavori di pubblica utilità
Art. 35 – Traslochi
Art. 36 – Attività artigianali
Art. 37 – Manifestazioni
Art. 38 – Mestieri girovaghi
Art. 39 – Pubblicità
Art. 40 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi
Art. 41– Occupazione di altra natura
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
Art. 42 – Limitazioni
Art. 43 – Esposizione temporanea di merci
Art. 44 – Commercio in forma itinerante
Art. 45 – Prezzi
Art. 46 – Servizi igienici
Art. 47 – Insegne, vetrine , vetrinette (art. 47 Regolamento
Edilizio)
Art. 48 – Tende (art. 48 Regolamento Edilizio)
Art. 49 – Manutenzione degli edifici (art. 49 Regolamento
Edilizio)
Art. 50 – Elementi di arredo
Art. 51 – Antenne (nuovo art. 49 bis Regolamento Edilizio)
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Art. 52 – Principi generali
Art. 53 – Istituzione e compiti dell’Ufficio tutela
animali
Art. 54 – Benessere degli animali
Art. 55 – Responsabilità del detentore
Art. 56 – Riproduzione degli animali da affezione
Art. 57 - Soppressione degli animali da affezione
Art. 58 – Prescrizioni per la custodia dei cani
Art. 59 – Prescrizioni per la conduzione dei cani
Art. 60 – Igiene pubblica
Art. 61 – Cani nelle proprietà private
Art. 62 – Tutela della quiete pubblica
Art. 63 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi
Art. 64 – Custodia e destinazione dei cani accalappiati
Art. 65 – Cani da caccia
Art. 66 – Cani da pastore
Art. 67 – Randagismo felino
Art. 68 – Colombi in città
Art. 69 – Derattizzazione
Art. 70 – Volontariato
Art. 71- Altre disposizioni
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 72 – Disposizioni transitorie
Art. 73 – Entrata in vigore
Art. 74 – Sanzioni
Allegato "A" - Riferimenti legislativi relativi al
Titolo V
ALLEGATO A
riferimenti Legislativi relativi al Titolo V
|
Articolo |
52 |
|
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 1 |
| |
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Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 1 |
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Articolo |
53 |
|
Guida ai Servizi della Regione Piemonte. Assessorato
alla Sanità, Settore Assistenza Veterinaria
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articoli 8 e 9
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 10,
comma 3 |
|
Articolo |
54 |
|
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo
2 |
|
Articolo |
55 |
|
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo
3 D.P.G.R.
11 novembre 1993, n. 4359 articolo 1 Art.
727 C.P. |
|
Articolo |
56 |
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Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 4,
comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 3 |
|
Articolo |
57 |
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Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 5 |
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Articolo |
58 |
|
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 3,
comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 4
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6,
comma 1
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6,
comma 4 |
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Articolo |
59 |
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Articolo 83 Regolamento Polizia Veterinaria |
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Articolo |
60 |
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Precedente articolo 56 |
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Articolo |
61 |
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Precedente articolo 59 |
|
Articolo |
62 |
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Precedente articolo 60
Articolo 659 CP |
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Articolo |
63 |
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Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo 6,
comma 2
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 7,
comma 5
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6,
comma 1
DPGR 11 novembre 1993, n. 4359, articolo 3, comma 1
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6,
comma 4
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 6,
comma 3 |
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Articolo |
64 |
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Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, commi 2 e 3
DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria
Decreto Ministro della Sanità 14 ottobre 1996,
articoli 1, 2 e 3
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 4
Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20, articolo6, commi
3, 4 e 5
|
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Articolo |
65 |
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Articolo 712 CC
TU RD 15 gennaio 1931, n. 117 |
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Articolo |
66 |
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Articolo 83 Regolamento Polizia Veterinaria |
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Articolo |
67 |
|
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 12,
comma 2
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 9
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 10
Legge 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 11
Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, articolo 12
DPGR 11 novembre 1993, n. 4359, articolo 9 |
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Articolo |
68 |
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Necessita Ordinanza del Sindaco |
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Articolo |
69 |
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Leggi Sanitarie, articolo 146 |
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Articolo |
70 |
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Indispensabile per una corretta e civile convivenza
nella città |
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