REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
FINALITÀ E AMBITO DI COMPETENZA
Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare
nel Comune, nel territorio esterno all’abitato, la regolare applicazione delle
Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che
interessano in genere la cultura agraria, e di concorrere alla tutela dei
diritti dei privati che abbiano relazione alla cultura medesima.
Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti
coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.
ART. 2
OGGETTO
Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme
autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi dello Stato che
vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni
riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne
occupa.
ART. 3
IMPRENDITORE AGRICOLO
E' imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame ed
attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione
ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura come definito dall’art. 2135 C.C.-
ART. 4
RESPONSABILITÀ
DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui,
è soggetto agli obblighi stabiliti dalla Legge e dalle norme corporative
concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall’art.
2137 C.C.-
ART. 5
LA PROPRIETÀ FONDIARIA
Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo
il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come
previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si
entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano
colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del
proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841
- 842 C.C.-
ART. 6
FONDI INCOLTI
I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono
essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle
proprietà e ai fondi vicini.
I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada
devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o
comprometterne la leggibilità.
ART. 7
DANNEGGIAMENTO STRADALE
I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la
strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale,
rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o
altre cause.
ART. 8
INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI
E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui.
Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si
applicano altresì le sanzioni penali.
ART. 9
TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI
Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare
sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di
animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino
al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e
separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni
intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.
ART. 10
SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI
I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono
spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi
con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in
cui intendono transumare.
In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente
la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.
ART. 11
PASCOLO SU BENI DEMANIALI
Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali
verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione
Comunale.
ART. 12
PASCOLO SU FONDI PRIVATI
Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere
custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato.
Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi
vicini o molestie e pericolo per le persone.
E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i
fondi non sono cintati da ostacoli idonei.
ART. 13
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica
verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente.
Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi
sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di
animali non riferibile a malattia già accertata.
ART. 14
ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare
senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi
genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:
- danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
- fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da
quanto stabilito da norme superiori;
- insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;
- portare fango sulle strade con le ruote delle macchine
agricole.
ART. 15
FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE
INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI (ALLEGATO B)
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con
le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
- aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
- impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive,
piantagioni o recinzioni.
- Il regolamento di esecuzione del C.d.s. dispone comunque che:
- lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di
raggio superiore ai 250 m. devono essere osservate le seguenti distanze rispetto
al confine della proprietà stradale;
- gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla
massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo
vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse;
- dovendosi piantare pioppi, per esempio, tale distanza non
potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare
periodicamente gli stessi;
- le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare
almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1
(mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della
strada.
In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree
minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le
siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al
tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio,
devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale
richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello
congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.
ART. 16
FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI (ALLEGATO B)
Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio
inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale,
una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o
deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e
dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
valide in rettilineo.
ART. 17
MANUTENZIONE DELLE RIPE
I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere
le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o
cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).
Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di
massi o altro materiale sulla strada.
Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al
periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.
La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure,
per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.
ART. 18
CONDOTTA DELLE ACQUE
L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale
da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque
lanciate con irroratori a pioggia.
E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque
pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti
proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti
lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque
sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.
I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire
adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di
contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall’art.
915 C.C.-
ART. 19
PIANTAGIONI (DISTANZE)
La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi
e arbusti è quella determinata dall'art. 892 del C.C.-. Per comodità di
lettura esse vengono qui riassunte:
- quattordici metri per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi,
olmi, castagni, querce, noci) ;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali
quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde
in rami) ;
- mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto
di altezza non superiore ai due metri e mezzo ;
- nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché
l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.
Le modalità di misura delle distanze sono quelle riferite
dal citato art. 892 C.C. e per quanto riguarda gli alberi di alto fusto, dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 dell'11.10.1994 -.
ART. 20
USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno
rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo
di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere
qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi
limitrofi.
Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve
avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli
appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
ART. 21
DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI
Senza preventiva autorizzazione o concessione
dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed
ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito
alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.
E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di
materiale che possa danneggiare il sedime stradale.
ART. 22
IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI
Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in
genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei
Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche
in materia di igiene.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 23
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo all’ultimo giorno di ripubblicazione.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di
polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del
presente Regolamento o con esse incompatibili.
ART. 24
SANZIONI
Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non
diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e
punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento
Comunale per le sanzioni amministrative.
Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro
60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito e le
eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella
"Allegato A" al presente Regolamento.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi
indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell’accertatore.
L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di
cui al comma precedente consegue di diritto all’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di
pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l’intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell’obbligato
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità ed ambito di competenza
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Imprenditore agricolo
Art. 4 – Responsabilità dell’imprenditore agricolo
Art. 5 - La proprietà fondiaria
Art. 6 – Fondi incolti
Art. 7 – Danneggiamento stradale
Art. 8 – Ingresso abusivo nel fondo altrui
Art. 9 – Transito degli armenti e delle greggi
Art. 10 – Spostamento armenti e greggi
Art. 11 – Pascolo su beni demaniali
Art. 12 – Pascolo su fondi privati
Art. 13 – Malattie infettive e diffusive degli animali
Art. 14 – Atti vietati e tutela delle strade
Art. 15 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di
visibilità
nelle intersezioni fuori dai centri abitati
Art. 16 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri
abitati
Art. 17 – Manutenzione delle ripe
Art. 18 – Condotta delle acque
Art. 19 – Piantagioni (distanze)
Art. 20 – Uso di prodotti fitosanitari
Art. 21 – Depositi sulle strade - danneggiamenti
Art. 22 – Igiene per ricoveri di animali domestici
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 – Disposizioni transitorie
Art. 24 – Sanzioni
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