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Comune di CUNEO |
CONSIDERATO che la on.le Giunta Comunale con delibera n. 13 del
12 marzo 2002 manifestava la volontà di istituire l’isola pedonale in contrada
Mondovì con lo scopo di salvaguardare detta via, centrale e particolarmente
caratteristica, dal traffico conseguente alla circolazione stradale,
consentendone l’accesso ad un numero ridotto di categorie;
VISTE le precedenti ordinanze n. 125 del 15 marzo 2002 e 166 del
10 aprile 2002 con le quali era stata rispettivamente istituita e
successivamente modificata l’isola pedonale in Contrada Mondovì;
VALUTATO tuttavia che, di fatto, per esigenze diverse, molti
veicoli transitano abitualmente nella suddetta area, nonostante il divieto
imposto dalla segnaletica verticale, che,non supportata da efficaci sistemi di
deterrenza, viene disattesa, specialmente in ore serali e notturne;
RITENUTA la necessità di provvedere ad una migliore attuazione
della deliberazione di cui in premessa, disciplinando compiutamente la
circolazione nella ZTL, mediante autorizzazione al transito di una ristretta
categoria di veicoli, specificamente individuata dalla legge, e,
conseguentemente, alla chiusura integrale dei varchi di accesso;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di cui al punto
precedente,installare idonei dissuasori di sosta, in modo da impedire
fisicamente l’accesso di veicoli non autorizzati;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento
di esecuzione , e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 180 del DPR 16.12.1992 n. 495
VISTI gli art.. 11 e 12 del D.p.r.24.7.1996 n.503;
VISTO l’art.108 D.Lvo 267/2000
ORDINA
1) La revoca, per i motivi di cui in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, delle precedenti ordinanze n. 125 del 15 marzo 2002
e 166 del 10 aprile 2002 e e di tutti i provvedimenti precedenti che contrastano
con la presente disciplina;
2) Di delimitare la seguente area pedonale: contrada
Mondovì da via Roma a via Savigliano, con interruzione in corrispondenza di via
Savigliano per consentirne il transito veicolare, da via Savigliano a via Alba,
con interruzione all’intersezione con via Alba per consentirne il transito
veicolare, da via Alba a Lungogesso Giovanni XXIII;
3) La regolamentazione, all’interno della suddetta ZTL,
della circolazione e la sosta veicolare secondo le modalità che seguono:
Possono accedere e sostare senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:
1. Veicoli appartenenti a Forze Armate, Vigili del Fuoco, veicoli in servizio
di Polizia Stradale, Servizi di Soccorso;
2. Veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, purché muniti di apposito
tagliando;
3. Veicoli per bambini e per uso invalidi di cui all’art.196 DPR 495/1992
Possono esclusivamente accedere, ma non sostarvi, senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:
1. Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati in Contrada Mondovì e via San Sebastiano
Possono accedere previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comando Polizia Locale:
1. I veicoli adibiti all’allestimento di cantieri di lavoro e riparazioni di urgenza;
4) Di provvedere a:
1. creazione di N. 2 stalli riservati ad operazioni di carico/scarico merci
in via Roma, ai lati dell’accesso a Contrada Mondovì, con orario 8/20 dei giorni
lavorativi;
2. creazione di N. 3 stalli riservati ad operazioni di carico/scarico merci
nello slargo di contrada Mondovì su Lungogesso Giovanni XXIII, in luogo degli
attuali stalli di sosta a pagamento adiacenti l’acceso destro a Contrada
Mondovì. A tal fine deve essere opportunamente modificato l’attuale cartello
indicante la ZTL della slargo, indicando la facoltà i carico/scarico merci;
3. tracciamento ed installazione di segnaletica di arresto da via Savigliano e
da via Alba su Contrada Mondovì;
4. installazione di freccia direzionale di senso unico su via San Sebastiano in
uscita da Contrada Mondovì;
5. installazione divieto di sosta ambo i lati su via San Sebastiano;
6. installazione di due dissuasori di sosta aventi forma di paletti, di cui uno
amovibile e collegati fra loro con catena rispettivamente all’inizio ed alla
fine dell’area pedonale;
7. sostituzione integrale del pannello segnaletico indicante l’area pedonale de
quo, adattato opportunamente secondo il disposto di cui alla presente ordinanza.
5) Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
6) Di trasmettere copia del provvedimento agli organi di polizia stradale presenti sul territorio, al Comando VVFF ed al servizio 118.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, lì 23 Luglio 2009
IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
BOSIO dr.ssa Stefania
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