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POLIZIA MUNICIPALE

Contrada Mondovì - Area pedonale permanente

ORDINANZA N. 633

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che la on.le Giunta Comunale con delibera n. 13 del 12 marzo 2002 manifestava la volontà di istituire l’isola pedonale in contrada Mondovì con lo scopo di salvaguardare detta via, centrale e particolarmente caratteristica, dal traffico conseguente alla circolazione stradale, consentendone l’accesso ad un numero ridotto di categorie;
VISTE le precedenti ordinanze n. 125 del 15 marzo 2002 e 166 del 10 aprile 2002 con le quali era stata rispettivamente istituita e successivamente modificata l’isola pedonale in Contrada Mondovì;
VALUTATO tuttavia che, di fatto, per esigenze diverse, molti veicoli transitano abitualmente nella suddetta area, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale, che,non supportata da efficaci sistemi di deterrenza, viene disattesa, specialmente in ore serali e notturne;
RITENUTA la necessità di provvedere ad una migliore attuazione della deliberazione di cui in premessa, disciplinando compiutamente la circolazione nella ZTL, mediante autorizzazione al transito di una ristretta categoria di veicoli, specificamente individuata dalla legge, e, conseguentemente, alla chiusura integrale dei varchi di accesso;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di cui al punto precedente,installare idonei dissuasori di sosta, in modo da impedire fisicamente l’accesso di veicoli non autorizzati;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 180 del DPR 16.12.1992 n. 495
VISTI gli art.. 11 e 12 del D.p.r.24.7.1996 n.503;
VISTO l’art.108 D.Lvo 267/2000

ORDINA

1) La revoca, per i motivi di cui in narrativa e che qui integralmente si richiamano, delle precedenti ordinanze n. 125 del 15 marzo 2002 e 166 del 10 aprile 2002 e e di tutti i provvedimenti precedenti che contrastano con la presente disciplina;
2) Di delimitare la seguente area pedonale: contrada Mondovì da via Roma a via Savigliano, con interruzione in corrispondenza di via Savigliano per consentirne il transito veicolare, da via Savigliano a via Alba, con interruzione all’intersezione con via Alba per consentirne il transito veicolare, da via Alba a Lungogesso Giovanni XXIII;
3) La regolamentazione, all’interno della suddetta ZTL, della circolazione e la sosta veicolare secondo le modalità che seguono:

Possono accedere e sostare senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:

1. Veicoli appartenenti a Forze Armate, Vigili del Fuoco, veicoli in servizio di Polizia Stradale, Servizi di Soccorso;
2. Veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, purché muniti di apposito tagliando;
3. Veicoli per bambini e per uso invalidi di cui all’art.196 DPR 495/1992

Possono esclusivamente accedere, ma non sostarvi, senza necessità di alcun titolo autorizzativo le seguenti categorie di veicoli:

1. Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati in Contrada Mondovì e via San Sebastiano

Possono accedere previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comando Polizia Locale:

1. I veicoli adibiti all’allestimento di cantieri di lavoro e riparazioni di urgenza;

4) Di provvedere a:

1. creazione di N. 2 stalli riservati ad operazioni di carico/scarico merci in via Roma, ai lati dell’accesso a Contrada Mondovì, con orario 8/20 dei giorni lavorativi;
2. creazione di N. 3 stalli riservati ad operazioni di carico/scarico merci nello slargo di contrada Mondovì su Lungogesso Giovanni XXIII, in luogo degli attuali stalli di sosta a pagamento adiacenti l’acceso destro a Contrada Mondovì. A tal fine deve essere opportunamente modificato l’attuale cartello indicante la ZTL della slargo, indicando la facoltà i carico/scarico merci;
3. tracciamento ed installazione di segnaletica di arresto da via Savigliano e da via Alba su Contrada Mondovì;
4. installazione di freccia direzionale di senso unico su via San Sebastiano in uscita da Contrada Mondovì;
5. installazione divieto di sosta ambo i lati su via San Sebastiano;
6. installazione di due dissuasori di sosta aventi forma di paletti, di cui uno amovibile e collegati fra loro con catena rispettivamente all’inizio ed alla fine dell’area pedonale;
7. sostituzione integrale del pannello segnaletico indicante l’area pedonale de quo, adattato opportunamente secondo il disposto di cui alla presente ordinanza.

5) Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

6) Di trasmettere copia del provvedimento agli organi di polizia stradale presenti sul territorio, al Comando VVFF ed al servizio 118.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, lì 23 Luglio 2009

IL  DIRIGENTE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE

BOSIO dr.ssa Stefania

 


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