SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il verbale di infrazione viene compilato nel momento in cui viene
accertata una violazione ad una norma di legge o di regolamento da parte del
personale del Corpo di Polizia Municipale. La violazione viene contestata
sul posto oppure notificata in tempo successivo presso l’abitazione o la
sede legale.
IL VERBALE
Il verbale per la violazione alle Norme del Codice della Strada va
notificato entro 150 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha
60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che
sia stato presentato ricorso, si procede all’iscrizione a ruolo di un
importo pari al doppio della sanzione prevista per la conseguente emissione
della cartella esattoriale di pagamento.
Il verbale per la violazione ai Regolamenti Comunali va notificato
entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di
tempo per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60
giorni, senza che sia stato presentato ricorso, viene emessa ordinanza
ingiunzione di pagamento
IL PAGAMENTO
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presso l’Ufficio Contravvenzioni (vedere orario nel sito)
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mediante pagamento in conto corrente postale n. 11342128 intestato a :
Comune di Cuneo Ufficio Polizia Urbana Servizio Tesoreria (nella causale
di versamento vanno indicati i dati relativi al verbale)
IL RICORSO
Violazioni alle norme del Codice della strada
Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:
Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92, e successive modificazioni,
il ricorrente, nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è
presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100
CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso
il Comando di Polizia Municipale di Cuneo, Ufficio Protocollo via Roma 28,
12100 CUNEO, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e
successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto,
il ricorrente, nello stesso termine di 60 giorni e sempre qualora non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di
Pace. Il ricorso è depositato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Cuneo,
via A. Bassignano 10, CUNEO.
Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta.
Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le
motivazioni.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione ( nel caso il
ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento
che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della
stessa.
Avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al
Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto
Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.
Violazioni ai Regolamenti Comunali
Il ricorso per le violazioni ai Regolamenti comunali va presentato al
Comune di Cuneo. Il ricorrente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere
di essere sentito personalmente in merito alla violazione contestata.
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento
che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della
stessa.
Avverso l’ordinanza di pagamento è possibile presentare ricorso al
Giudice di Pace.
CARTELLE ESATTORIALI
La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di
notificazione. Dopo la scadenza la somma da pagare sarà maggiorata degli
interessi di mora. |