Piazza Giuseppe Biancani area riservata ciclo-pedonale
Ordinanza N. 447
IL DIRIGENTE
PREMESSO che Piazza Giuseppe Biancani, circoscritta dalle Vie B. Caccia, A. Momigliano, C. Pavese e C. Vinaj, ha quale indirizzo progettuale di offrire uno spazio di aggregazione e socializzazione per l’intero quartiere;
CONSIDERATO che la predetta piazza, per la conformazione semicircolare, le caratteristiche degli accessi, degli arredi e la particolarità del fondo, non si presta al transito ed alla sosta degli autoveicoli;
RITENUTO che per ovviare alle sopra citate argomentazioni è necessario riservare la Piazza G. Biancani ad un uso pedonale e ciclabile;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992 ;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, di riservare Piazza Giuseppe Biancani ad uso ciclo-pedonale.
Sarà consentito l’accesso ai mezzi:
- Di pronto soccorso ed emergenza;
- Ai mezzi appartenenti alle Forze di Polizia per i controlli e gli interventi d’istituto;
- Ai mezzi in uso al personale che svolge in loco attività di manutenzione della pavimentazione, degli arredi, delle aree verdi, dell’illuminazione pubblica;
- Ai mezzi adibiti allo sgombero della neve;
- Ai mezzi adibiti al servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti solidi urbani;
- Ai mezzi autorizzati con formale consenso da parte dei preposti uffici comunali.
DISPONE
Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, lì 10 aprile 2013
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Stefania BOSIO
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