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delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del centro storico e della sosta nelle zone blu a pagamento insistenti sia in Z.T.L. del centro storico, sia in aree limitrofe;

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Ordinanza N. 600

IL COMANDANTE

Premesso che tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione di Cuneo v’è quello di innalzare la qualità di vita del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;
Atteso che, a tal fine, il Centro Storico è attualmente oggetto di un importante piano di riqualificazione che ha già portato ad interventi significativi di ripavimentazione e rivitalizzazione di via Roma;
Rilevato che il Centro Storico, sempre più frequentemente, è oggetto di visite turistiche e che la riduzione della presenza di veicoli a motore ha ricadute positive in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico e migliore fruibilità del Centro commerciale naturale;
Rilevato che, per realizzare le finalità sopra enunciate, in sintonia con i dettami del codice della strada (in particolare con le finalità espresse nei principi generali, art. 1 c.d.s.), sia opportuno procedere alla regolamentazione delle zone a traffico limitato (in linea con gli esiti degli studi effettuati per la definizione del sistema della mobilità urbana), ed A.P.U. istituite nel centro storico, dotate, agli accessi, di varchi elettronici capaci di selezionare i veicoli in transito, senza recare pregiudizio, ove possibile, alle aree di parcheggio limitrofe quali: p.zza Torino, p.zza Santa Croce, p.zza Foro Boario, p.zza Boves e p.zza Seminario;
Preso atto della modifica della precedente Z.T.L. del centro storico, nell’anno 2015, come da Delibera della Giunta Comunale n. 193 del 22 settembre;
Rilevato, altresì, che con Deliberazione n. 127 del 26.05.2016, la Giunta comunale ha approvato il “Progetto per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in superficie e nella struttura sotterranea di piazza Boves”, predisposto dal Settore Ambiente e Territorio ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”»;
Visto che il suddetto progetto prevede, tra l’altro, l’istituzione di nuove aree di sosta a pagamento, in parte insistenti anche nell’area Z.T.L., con facoltà dell’Amministrazione di avviare le stesse anche prima dell’avvio del nuovo affidamento del servizio sopra menzionato;
Preso atto quanto delineato con Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 9 giugno 2016;

VISTI

la D.G.C. n. 164 del 13 agosto 2014 istitutiva delle aree pedonali di via Dronero e di Vicolo IV Martiri;
la D.G.C. n. 34 del 2 luglio 2015 con la quale si dava avvio alle procedure di acquisto dei varchi di videosorveglianza per il controllo dell’accesso nelle Zone a Traffico Limitato del centro storico;
la D.G.C. n. 193 del 22 settembre 2015, relativa alle Zone a Traffico Limitato del centro storico;
la D.G.C. n. 90, di approvazione del Disciplinare per la regolamentazione dell’accesso nelle Z.T.L. e piano di sosta e transito, del 15 aprile 2016;
il contenuto e le linee guida del Disciplinare, di cui al punto precedente, inclusa la piantina allegata (parte integrante dell’atto de quo);
la D.G.C. n. 137 del 9 giugno 2016, con relativi allegati da intendersi quali parti integranti al presente provvedimento, per la disciplina dei parcheggi blu a pagamento;
la Decisione della G.C., approvata nella seduta del 30 giugno 2016, relativa all’A.P.U. ed alla regolamentazione della sosta invalidi e dei motocicli/ciclomotori nella Z.T.L. (cd. “laterali”), aggiornata agli ultimi incontri della Giunta del 7/7/2016;
l'Ordinanza n. 4 del 10 luglio 2007;
l’Ordinanza 623/2013;
l’Ordinanza n. 736 del 18 agosto 2014, istitutiva delle aree pedonali di via Dronero e di Vicolo IV Martiri, che rimane tuttora vigente e non abrogata dal presente provvedimento (salvo nelle eventuali parti che dovessero palesemente contrapporsi ad esso);
l’Ordinanza 975/2015;
l’Ordinanza n. 278 del 20 aprile 2016, sull’inversione dei sensi unici di marcia nel centro storico per l’attuazione dell’istituzione della Z.T.L.;
l’Ordinanza n. 280 del 4 maggio 2016;
i contenuti, le problematiche emerse e le strategie di intervento analizzate nell’ultimo “P.U.T. - P.G.T.U.”  adottato dal Comune di Cuneo e gli obiettivi tesi alla riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico, al risparmio energetico, al rispetto dei valori ambientali, al miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute pubblica;
il Decreto di omologazione, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 4684 del 3 ottobre 2014, relativo all'installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione dell'accesso dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato del centro storico in corrispondenza dei varchi di accesso;
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii.;
l’art. 45 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii.;
l’art. 192 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e ss.ms.ii.;
l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127;
il D.P.R. 22 GIUGNO 1999, n. 250, Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato;
gli artt. 3, 5 e 7 del N. C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
il Parere del M.I.T. prot. n. 5466 del 21 ottobre 2015, relativo a chiarimenti in merito al controllo degli accessi nelle aree pedonali mediante varchi elettronici;
i disposti della legge sulla cd. “Privacy” (Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 196/2003), nonché la normativa riguardante la videosorveglianza ed il sistema di sanzionamento mediante varchi di videosorveglianza;
il D.lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
la l. 127/1997;
la l. 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela del trattamento dei dati personali;
viste, in tema di ZTL e varchi di videosorveglianza, le massime desumibili da varie prese di posizione della Corte di Cassazione (tra le quali, ad es., Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio 2011 – 2 febbraio 2012, n. 1479;  Cass., sez. II, 25 febbraio 2011 n.4725 etc.);
la finalità della tutela della vita umana cui si subordina l’utilizzo, a scopo sanzionatorio, degli apparati di videosorveglianza debitamente autorizzati e la regolamentazione della A.P.U. e della Z.T.L.;
la documentazione agli atti;
l’Autorizzazione per l’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alle Z.T.L. e A.P.U., rilasciata con prot. n. 4525 del 21.07.2016 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Divisione Generale per la Sicurezza Stradale;

DATO ATTO

che il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana del Comune di Cuneo risulta essere uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale persegue al fine di dare risposte concrete, attente e qualificate ad uno dei temi molto sentiti dai cittadini;
che un attento monitoraggio della mobilità del centro storico e delle conseguenze sulla viabilità connesse all’istituzione delle Z.T.L. ed A.P.U. sono ricomprese nell’attuale Studio per il riassetto del sistema della mobilità urbana del Comune di Cuneo (di cui la delibera istitutiva della ZTL ed APU del 2015 e, di conseguenza ed in via subordinata, la presente ordinanza costituiscono atto esecutivo delle linee di pianificazione della mobilità urbana);
che l’istituzione nell’anno 2015, e la conseguente successiva entrata in vigore, della ZTL ed APU nel centro storico hanno costituito una fondamentale fase di sperimentazione e monitoraggio in grado di recepire eventuali criticità, lamentele e margini di modifica dell’assetto della viabilità e della sosta nel centro storico;
che la fase sperimentale, partita con l’entrata in vigore delle precedenti ordinanze n. 278/2016, n. 280/2016 e n. 410/2016 hanno consentito di monitorare in concreto i flussi veicolari, le eventuali problematiche inerenti le inversioni di marcia e la sosta nel centro storico, nonché le conseguenze dell’istituzione della ZTL ed APU previste dal summenzionato studio del sistema della mobilità urbana, cosicché si sia resa possibile ogni eventuale modifica “sul campo” ed ogni eventuale pragmatico riscontro dell’oggetto contenuto nell’accennato studio della mobilità urbana;
che l’Amministrazione, nello studio del riassetto del centro storico, ha tenuto in considerazione, in via preminente,  gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
che gli innumerevoli incontri tra l’Amministrazione ed i maggiori rappresentanti delle varie categorie di utenti del centro storico (commercianti, rappresentanti del Comitato di Quartiere, residenti etc.) sono valsi a configurare un sistema di regole tese a salvaguardare, a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico, l’interesse generale affinché le norme, assunte secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici, in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, fossero indirizzate a normare l’accesso ed il transito nelle diverse aree del centro storico;
che la presenza delle pattuglie della Polizia Locale, in servizio nel centro storico, sia in orario diurno sia serale/notturno, ha consentito di rilevare ogni eventuale osservazione finalizzata al miglioramento della viabilità verificando il rispetto delle finalità enunciate proprio dall’accennato studio della mobilità urbana;
che rientra tra le competenze della Giunta Comunale esercitare i poteri relativi all’istituzione e delimitazione delle A.P.U. e Z.T.L. (facoltà introdotta per la prima volta con legge n. 122 del 1989 e precisata dall’art. 3 cds);

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,
in sostituzione delle ordinanze n. 280 del 4 maggio 2016 e n. 410 del 28/06/2016, che vengono abrogate dal presente provvedimento

che dal giorno 1 agosto 2016, comunque previa avvenuta ultimazione dell’apposizione della necessaria segnaletica verticale, orizzontale, dell’opportuno tracciamento dei nuovi stalli di sosta nelle vie, piazze e vicoli sotto elencati, ubicati all'interno del centro storico, siano adottati i seguenti provvedimenti per l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli:

La zona rappresentata dal cd. centro storico, definita nella planimetria contenuta nell’allegato, parte integrante del presente provvedimento, è divisa in due settori con regolamentazione differente, così come di seguito meglio specificato

1. Settore o zona “A” – destinata ad Area Pedonale Urbana (A.P.U.) di via Roma: area pedonale in cui l’accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati, costituito dall’area di via Roma, nel tratto delimitato dalla testata posta all’intersezione con piazza Galimberti, sino al tratto ubicato all’altezza dell’intersezione con via Nota/via Leutrum;

2. Settore o zona “B” – destinata a Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), relativo alle vie cd. “laterali” (lato “Gesso” e lato “Stura”): zona a traffico limitato in cui l’accesso, negli orari in cui vige il divieto, è consentito ai soli veicoli autorizzati; area comprendente le laterali di via Roma, lato “Gesso” e lato “Stura”, delimitate dai viali ciliari di c.so Giovanni XXIII e c.so Kennedy; a titolo esemplificativo si elencano le vie interessate dalla ZTL “B”:

a. Lato “Stura”: via Saluzzo, via Fossano, via A. Rossi, via M. di Luserna, via S. Croce, via C.M. Roero, via Sette Assedi, via S. Maria, via F.lli Vaschetto, via Dronero (A.P.U. inserita all’interno del contesto della Z.T.L.), Vicolo IV Martiri (A.P.U. inserita all’interno del contesto della Z.T.L.), via Caraglio, Largo Caraglio, via Seminario, Vicolo Cattedrale; vedasi planimetria allegata che, in merito alla delimitazione della Z.T.L., farà fede quale parte integrante del presente disciplinare (vedasi piantina allegata);
b. Lato “Gesso”: via Savigliano, piazzetta del Teatro/via Alba, via S. Sebastiano, via Bono, via Teatro Toselli, via Diaz, Vicolo Beinette, Contrada Mondovì (A.P.U. inserita all’interno del contesto della Z.T.L.), via Chiusa Pesio, via Cacciatori delle Alpi, via Bisalta, via F.lli Ramorino, via Peveragno, via Bongioanni, via Barbaroux; vedasi planimetria allegata che, in merito alla delimitazione della Z.T.L., farà fede quale parte integrante del presente disciplinare (vedasi piantina allegata).
Tranne che per i veicoli autorizzati (con le modalità, con gli orari e con le prescrizioni indicate nelle relative autorizzazioni) l’orario di divieto di transito, con attivazione dei varchi di videosorveglianza per i controlli ed il relativo sanzionamento, nelle A.P.U. “A” e  Z.T.L. “B” è:
• per la zona “A” (A.P.U. di via Roma): divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sempre;
• per la zona “B” (Z.T.L. “laterali”): divieto dalle ore 20.30 alle ore 07.00 tutti i giorni (festivi compresi);

Il divieto di transito nelle fasce orarie ed aree summenzionate (A.P.U. e Z.T.L.) vige a prescindere dall’attivazione dei varchi di videosorveglianza e gli organi di polizia stradale, in caso di controlli, saranno tenuti a sanzionare l’ingresso dei veicoli non opportunamente autorizzati (con autorizzazioni - pass - rilasciate nelle modalità previste dai competenti Uffici Comunali).

A.P.U. “A” di via Roma

Vista la Decisione della Giunta Comunale nella seduta del 30 giugno 2016:
Il divieto di transito sarà vigente tutti i giorni della settimana, dalle 00.00 alle 24.00, eccetto autorizzati negli orari consentiti, e secondo le prescrizioni indicate negli atti autorizzativi e nella relativa segnaletica stradale apposta.
Le tipologie di autorizzazioni al transito previste sono:

Annuale: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (cd. “Ufficio Z.T.L.” o “URP”) a seguito di istanza o autocertificazione o inserita da soggetti opportunamente autorizzati gestori di flotte (di enti pubblici etc.); autorizzazione con validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento (tranne per i pass rilasciati nell’anno 2016 che avranno validità, per questioni di organizzazione d’Ufficio, sono al 31 dicembre 2017;

Postuma: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (cd. “Ufficio Z.T.L.” o “URP”) a seguito di istanza o autocertificazione presentata entro 120 ore dal passaggio, o inserita da soggetti opportunamente autorizzati gestori di flotte (di enti pubblici etc.); l’istanza o l’autocertificazione dovrà essere fornita entro 120 ore dal momento in cui è avvenuto il passaggio sotto il controllo dei varchi di videosorveglianza;

Preventiva: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (cd. “Ufficio Z.T.L.” o “URP”), su istanza di parte presentata entro 5 gg. lavorativi dall’inizio del richiesto periodo di transito; valida per un numero di ore stabilito previa valutazione del Comando P.M. per valide e comprovate motivazioni;
Tutte le istanze programmabili (es. richiesta di occupazione di suolo pubblico e transito con relativi mezzi per cantieri ecc.), senza carattere d’urgenza, dovranno pervenire con congruo anticipo secondo le prescrizioni impartite dai competenti Uffici comunali.
Tutte le summenzionate istanze dovranno pervenire tramite le funzioni del portale web, o presso gli sportelli dell’Ufficio preposto ad istruire le pratiche relative alla Z.T.L./A.P.U. - sito in via Roma n. 28; 12100 Cuneo CN; - (e, comunque, nelle modalità da quest’ultimo impartite).
Segue elenco categorie autorizzate, suscettibile di modifiche/integrazioni da parte delle ordinanze e degli eventuali regolamenti che normeranno l’organizzazione degli Uffici preposti alla gestione delle pratiche relative all’istituita Z.T.L.,  secondo le modalità, gli orari e le prescrizioni indicate nelle relative autorizzazioni.

N.

Categoria

Tipologia di autorizz.

Orario
consentito

1

 Veicoli di Polizia Locale, mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF.) e FF.OO. in esclusivo servizio di emergenza, con sirena e lampeggianti attivi

Annuale o
Postuma

Sempre

2

Portatori di handicap o accompagnatori intenti a trasportare disabile, muniti del relativo tagliando invalidi europeo opportunamente esposto e ben visibile, senza possibilità di sosta, con il solo diritto al transito ed alla fermata per lo stretto tempo necessario alle operazioni che consentano la salita a bordo o la discesa dal mezzo da parte del disabile (i diritti dei disabili sono, comunque, salvaguardati, dalla possibilità, dietro richiesta ed autorizzazione, di poter accedere nelle vie laterali sino nelle vicinanze del civico di via Roma che si intende raggiungere)

Annuale

Lun.-mer-ven.- dalle 07.00 alle ore 10.30

3

Enti o aziende con esigenze operative di interesse pubblico (mezzi sparti neve, pulizia strade ecc.)

Postuma

sempre, con le opportune cautele (possibilmente in orari poco affollati)

4

Velocipedi a velocità ridotta (commisurata alla situazione ambientale, con onere di trasportare il velocipede a mano, in caso di necessità o intenso affollamento)

nessuna

sempre

5

Residenti e dimoranti in via Roma, solo per carico e scarico merci * e per lo stretto tempo necessario alle operazioni ad esso connesse (seguendo la via più breve tra il varco ed il luogo di residenza)

Annuale o
Postuma

Lun.-mer-ven.- dalle 07.00 alle ore 10.30

6

 Operazioni di carico e scarico di veicoli adibiti  al trasporto merci *

Annuale o
Postuma

Lun.-mer-ven.- dalle 07.00 alle ore 10.30

* per il carico/scarico merci, in via Roma, vigono le seguenti regole:


  1. i residenti/dimoranti potranno usufruire della possibilità di accedere in via Roma nei giorni stabiliti (opportunamente autorizzati, come da tabella sopra riportata, a velocità ridotta, commisurata alla situazione ambientale ed alla presenza di pedoni e velocipedi) solo per  effettuare carico e scarico merci per lo stretto tempo necessario alle operazioni connesse allo stesso; entro e non oltre le ore 10.30 dovranno aver già lasciata sgombra la via Roma;
  2. i veicoli adibiti al trasporto merci (opportunamente autorizzati, come da tabella sopra riportata, a velocità ridotta, commisurata alla situazione ambientale ed alla presenza di pedoni e velocipedi), quali fornitori, corrieri etc., potranno usufruire della possibilità di accedere a Via Roma nei giorni stabiliti; entro e non oltre le ore 10.30 dovranno aver già lasciata sgombra la via Roma;
  3. tutti i veicoli di cui ai punti 1 e 2, nonché il veicoli dei disabili, e, comunque, ogni veicolo presente a qualsiasi titolo nell’A.P.U.,  non essendo attualmente ancora stati individuati appositi spazi ad essi dedicati, dovranno effettuare operazioni di carico/scarico, o la fermata per la discesa/salita dal veicolo della persona disabile, posizionando i mezzi parallelamente, all’asse stradale/pedonale, in zone in cui non venga arrecato disturbo al passaggio pedonale, all’occupazione di dehor, alla presenza di passi carrabili o scivoli per invalidi, al passaggio di velocipedi, etc. Tutte le operazioni di carico/scarico (e di trasporto di persone disabili), se non regolate diversamente da apposita segnaletica verticale, dovranno terminare entro e non oltre le ore 10.30 a.m. e dovranno protrarsi per il lasso temporale più breve possibile e nello stretto tempo necessario al porre in essere le operazioni descritte. Ogni disposizione impartita (per ragioni di sicurezza, di miglior fruizione dell’area pedonale, e per ragioni discrezionalmente e motivatamente valutate etc.) dal personale della Polizia Locale, o FF.OO.,  circa la necessità di rimuovere i veicoli in sosta/fermata dovranno essere osservate pena l’applicazione delle relative sanzioni (qualora non ricomprese nelle fattispecie regolate dal c.p., o dal cds, rientranti, comunque, nel D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., art. 7/bis).


Ulteriori autorizzazioni, dietro vaglio discrezionale degli appositi Uffici comunali (URP, P.L. etc.), potranno essere concesse per valide e comprovate motivazioni (es. mezzi preposti a lavori di manutenzione urgente, carri funebri, mezzi per lavori edili, cantieri, residenti con concessione passo carraio in possesso di garage o posto auto etc.), con obbligo di raggiungere la zona interessata per la via più breve ed a velocità ridotta, commisurata alla situazione ambientale ed all’affluenza di pedoni (con obbligo di arrestare la marcia in caso di necessità, al fine di tutelare le fasce più deboli di utenti).
L’accesso alla A.P.U. dei velocipedi, ovviamente non rilevabile dai varchi, è autorizzato sempre senza istanza, salvo divieti indicati in eventuali successive ordinanze e relativa segnaletica verticale (per comprovate motivazioni, es. presenza manifestazioni etc.). Detti veicoli dovranno marciare a velocità adeguata (comunque commisurata alla situazione ambientale ed alla presenza di pedoni o ostacoli) avendo cura di dare precedenza ai pedoni e, all’occorrenza, di arrestare la marcia spingendo il veicolo a braccia.
L’elenco sopra specificato deve ritenersi esemplificativo (anche per l’impossibilità di declinare tutte le casistiche possibili di richiesta di accesso nella A.P.U.) in quanto, per particolari esigenze di interesse pubblico (o per particolari e contingenti esigenze motivate) il Comando di Polizia Locale si riserverà di implementare o ridurre le categorie e/o gli orari oggetto di autorizzazione, nel rispetto dei dettami e dei principi enunciati dal Codice della Strada, del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e del miglior contemperamento dei vari interessi.
Al di fuori delle operazioni di carico/scarico nelle fasce orarie consentite (o per eventuali occupazioni del suolo pubblico per cantieri etc.), e per il lasso di tempo strettamente necessario ed indicato dall’apposita ordinanza, in nessun caso sarà consentita la sosta in via Roma (salvo veicoli di soccorso, Polizia Locale e FF.OO. in servizio d’emergenza).
Il transito nella A.P.U. sarà consentito ai residenti/dimoranti (in possesso di opportuno titolo che ne attesti detti requisiti) al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle, esclusivamente nella fascia oraria intercorrente dalle 07.00 a.m. alle ore. 10.30 a.m. (nei giorni consentiti), avendo cura di adottare velocità ridotta e di dare precedenza all’utenza debole della strada (pedoni, velocipedi) e, all’occorrenza, di arrestare prontamente la marcia.
Le operazioni di carico e scarico merci dovranno essere effettuate a motore spento per la tutela dell’ambiente.
Tutte le categorie di veicoli che accederanno e transiteranno nella A.P.U., opportunamente autorizzate, dovranno osservare il massimo della prudenza adottando velocità estremamente ridotta (“a passo d’uomo”) e dando precedenza alle fasce di utenti della strada più debole (pedoni, conducenti dei velocipedi etc.) e prestando attenzione ad eventuali ostacoli. I pedoni ed i conducenti dei velocipedi, a loro volta, dovranno adottare ogni accortezza finalizzata a consentire la fruizione della A.P.U. (non destinata esclusivamente a quest’ultime due categorie) anche dalle altre categorie autorizzate (anche per i pedoni ed i conducenti dei velocipedi vige la norma che per validi e comprovati motivi dovranno osservare eventuali disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale o FF.OO., pena l’applicazione delle norme del c.d.s, dal c.p. o, se non rientranti nelle fattispecie da essi regolate, dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000).
L’area da considerare come carreggiata e, quindi, percorribile (ed utilizzabile per le operazioni di carico e scarico) per i tutti i veicoli autorizzati è quella centrale che si contraddistingue dai marciapiedi laterali pavimentati in modo diverso (ove sono ubicati dehor ed altre occupazioni). Qualora, però, a qualsiasi titolo, vi siano occupazioni del suolo presenti anche nella fascia centrale descritta, tutti i veicoli dovranno rallentare ed evitare gli ostacoli arrestando, all’occorrenza, la marcia se necessario.

La documentazione da produrre, necessaria al rilascio dei permessi/autorizzazioni, sarà comunicata dai preposti Uffici comunali (Uff. “Z.T.L./U.R.P.”) e pubblicata sul sito del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.gov.it;
Ad ogni tipologia di utenza (residenti/dimoranti, commercianti etc.) corrisponderà la relativa modulistica, documentazione e/o autocertificazione da compilare (nelle modalità disposte dai Competenti Uffici Comunali).
Con i portali elettronici (varchi di videosorveglianza) verranno controllati l’accesso ed il transito nei tratti di strada sopra specificati come previsto dalla vigente normativa.
Tutte le tipologie di autorizzazioni all’ingresso/transito/sosta nell’area della A.P.U. “A” di via Roma potranno essere, in qualsiasi momento, revocate/sospese/ridotte dal Comando di Polizia Locale per motivi di interesse pubblico, di ordine pubblico e sicurezza, o in caso di momentanea occupazione delle aree ubicate nel centro storico per manifestazioni/mercati straordinari/fiere/lavori pubblici urgenti/cantieri edili etc., o qualsiasi altro evento ritenuto di interesse prioritario.
Nella A.P.U. di via Roma vige il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata (o apposizione di ganasce), dalle ore 00.00 alle ore 24.00 salvo eccezioni sopra descritte (opportunamente portate a conoscenza degli utenti della strada con apposita segnaletica).
L’accesso e l’uscita dall’A.P.U. (se non diversamente disposto dai competenti Uffici comunali) dovrà sempre avvenire dal varco più prossimo al luogo in cui ci si deve recare (o da cui si deve uscire), secondo le prescrizioni dettate dai competenti Uffici Comunali.
L’autorizzazione al transito nella A.P.U., nei confronti di qualsiasi categoria di utenti, potrà subire  limitazioni, su disposizioni del Comando P.L., per motivate ragioni (es. durante lo svolgimento dei mercati per motivi di sicurezza).
Il transito dell’A.P.U. sarà controllato dai varchi di videosorveglianza funzionanti secondo i dettami della vigente normativa (vedasi parere M.I.T., prot. n. 5466 del 21.10.2015), in grado di sanzionare i veicoli non autorizzati.
In tutta la A.P.U. di via Roma vige il divieto di sosta dalle 00.00 alle 24.00, con rimozione forzata (o apposizione di ganasce),  eccetto categorie opportunamente autorizzate (es. per carico e scarico etc.).



Z.T.L. “B” (Zona a Traffico Limitato) relativa alle vie cd. “laterali” (lato “Gesso” e lato “Stura”)

Il transito, e la sosta negli appositi spazi riservati, saranno consentiti, secondo l’ordinanza e la relativa segnaletica, ai soli veicoli autorizzati.
Le tipologie di autorizzazioni al transito previste sono:

Annuale: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (Ufficio c.d. “Z.T.L./U.R.P.”) a seguito di istanza o autocertificazione o inserita da soggetti opportunamente autorizzati gestori di flotte (di enti pubblici etc.); autorizzazione con validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
Postuma: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (Ufficio c.d. “Z.T.L./U.R.P.”) a seguito di istanza o autocertificazione presentata entro 120 ore dal passaggio, o inserita da soggetti opportunamente autorizzati gestori di flotte (di enti pubblici etc.) o titolari di strutture ricettive; l’istanza o l’autocertificazione dovrà essere fornita entro 120 ore dal momento in cui è avvenuto il passaggio sotto il controllo dei varchi di videosorveglianza;
Preventiva: inserita nell’apposito data base dal competente Ufficio comunale (Ufficio c.d. “Z.T.L./U.R.P.”), su istanza di parte presentata entro 5 gg. lavorativi dall’inizio del richiesto periodo di transito; valida per un numero di ore stabilito previa valutazione del Comando P.M. per valide e comprovate motivazioni;
Tutte le istanze programmabili (es. richiesta di occupazione di suolo pubblico e transito con relativi mezzi per cantieri ecc.), senza carattere d’urgenza, dovranno pervenire con congruo anticipo secondo le prescrizioni dei competenti Uffici comunali.
Tutte le summenzionate istanze dovranno pervenire tramite le funzioni del portale web o presso gli sportelli dell’Ufficio Z.T.L. o nelle modalità da quest’ultimo impartite.
Segue elenco categorie autorizzate al transito, durante l’attivazione dei varchi dalle ore 20.30 alle ore 07.00 (dalle ore 07.00 a.m. alle ore 20.30 p.m., infatti, i varchi resteranno inattivi, quindi il transito sarà consentito indiscriminatamente a tutte le categorie di utenti), suscettibile di modifiche/integrazioni da parte delle ordinanze e degli eventuali regolamenti che normeranno l’organizzazione degli Uffici preposti alla gestione delle pratiche relative all’istituita Z.T.L., secondo le modalità, gli orari e le prescrizioni indicate nelle relative autorizzazioni:

N.

Categoria

Tipologia
di autorizz.

Orario
consentito

1

 Mezzi di soccorso, veicoli di Polizia Locale e FF.OO.

Annuale o Postuma

Sempre

2

Portatori di handicap o accompagnatori intenti a trasportare disabile, muniti del relativo tagliando invalidi europeo opportunamente esposto e ben visibile

Annuale

Sempre

3

Enti o aziende con esigenze operative di interesse pubblico

Postuma

Sempre

4

Autoveicoli in transito nella Z.T.L. per finalità straordinarie, valutate singolarmente dal Comando di Polizia Locale

Postuma

Sempre

5

Artigiani con interventi di manutenzione a domicilio del cliente nella Z.T.L. con opportuna documentazione attestante le motivazioni dell’ingresso nella Z.T.L., quali ad esempio la fattura dell’intervento eseguito

Postuma

Sempre

6

Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica a domicilio di utenti in Z.T.L

Postuma

Sempre

7

Residenti o dimoranti in Z.T.L

Annuale o Postuma

Sempre

8

Ditte (associazioni ONLUS di volontariato, etc.) che forniscono pasti al domicilio di anziani residenti o dimoranti in Z.T.L.

Annuale o Postuma

Sempre

9

Medici di base convenzionati con il S.S.N., Pediatri, Medici sostituti, Medici specialisti e medici veterinari

Postuma

Sempre

10

Proprietari di immobili con uso esclusivo in Z.T.L.

Annuale o Postuma

Sempre

11

Titolari o fruitori di autorimesse o posti auto ad esclusivo uso del proprio veicolo, ubicati in Z.T.L.

Annuale o Postuma

Sempre

12

Taxi in servizio

Postuma

Sempre

13

Clienti di alberghi e strutture ricettive con sede in Z.T.L. (secondo le modalità indicate dai competenti Uffici Comunali)

Postuma

Sempre

14

Titolari di alberghi e strutture ricettive con sede in Z.T.L.

Postuma

Sempre

 

L’elenco sopra specificato deve ritenersi esemplificativo in quanto, per particolari esigenze di interesse pubblico (o per particolari e contingenti esigenze motivate) il Comando di Polizia Locale si riserverà di implementare o ridurre le categorie autorizzate, nel rispetto dei dettami del C.d.S.
Ogni tipologia di autorizzazione all’ingresso/transito/sosta nell’area della Zona a Traffico Limitato “B” (cd. “laterali”) potrà essere, in qualsiasi momento, revocata/sospesa/ridotta dal Comando di Polizia Locale per motivi di interesse pubblico, di ordine pubblico e sicurezza, o in caso di momentanea occupazione delle aree ubicate nel centro storico per manifestazioni/mercati straordinari/fiere/lavori pubblici urgenti/cantieri edili etc., o qualsiasi altro evento ritenuto di interesse prioritario.
In linea di massima (salvo i casi, trattati di seguito, relativi ai veicoli al servizio dei disabili con pass esposto ed ai posteggi riservati ai motocicli/ciclomotori) tutti i posteggi di colore bianco presenti nel centro storico (compresi i posteggi gialli di carico/scarico dopo le ore 20.00 e sino alle ore 08.00 a.m.) sono riservati ai residenti/dimoranti, dell’area Z.T.L., autorizzati (che abbiano presentato domanda agli Uffici Comunali competenti, che siano in possesso dei requisiti richiesti ed ai quali sia stato rilasciato l’apposito pass da esporre in modo ben visibile e leggibile sul cruscotto, avendo cura che tutta la parte in cui siano esposti i dati sia posizionata in modo da rendere possibile agli operatori della P.L./F.F.O.O. la lettura di tutti i dati).
Dopo le ore 20.00 i posteggi di carico e scarico saranno riservati anch’essi ai residenti/dimoranti ed ai disabili munite, entrambe le categorie, dei rispettivi tagliandi (pass residenti/dimoranti e tagliando invalidi).
I residenti/dimoranti autorizzati alla sosta, con posteggi ad essi riservati, come accennato, avranno l’obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile, sul parabrezza, l’apposito pass di sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità (con possibilità, eventualmente, di rilasciare in un unico pass, l’autorizzazione alla sosta per due veicoli di ogni nucleo familiare, da utilizzare in alternativa per un veicolo o per l’altro).
L’esposizione del pass, in maniera ben visibile e leggibile, sarà obbligatoria per perfezionare l’autorizzazione alla sosta (ed al transito, qualora si ritenga necessario ai fini dei controlli).La mancata esposizione, degli accennati pass, comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia preposti ai controlli, in base ai dettami del codice della strada.
Ogni pass/contrassegno, verrà inserito in un’apposita lista bianca gestita dai preposti Uffici comunali.
Salvo diverse disposizioni nella Z.T.L. “B” (cd. vie “laterali”) gli stalli di sosta saranno riservati ai residenti/dimoranti autorizzati muniti di pass esposto in maniera ben visibile e leggibile. Nelle medesime aree verranno previsti posteggi di carico/scarico e per i disabili ove dovranno essere esposti rispettivamente il disco orario e il tagliando invalidi europeo aggiornato.
Nella Z.T.L. “B” vige il divieto di sosta con rimozione forzata ed i veicoli autorizzati, come sopra descritti, dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi tracciati.
L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza (cd. “varchi”), subordinato al nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prevedrà un esercizio provvisorio di almeno 30 gg. (trenta), che nella fattispecie decorrerà dall’entrata in vigore della presente ordinanza (o comunque dalla data di ricezione dell’Autorizzazione Ministeriale), di sola prova senza elevazione dei verbali di accertata violazione, trascorsi i quali gli impianti entreranno in servizio definitivo.
In casi eccezionali, per particolari necessità o per esigenze di interesse pubblico il Comando di Polizia Locale si riserva di spegnere i varchi elettronici limitandone il funzionamento.Per quanto attiene ai dettagli sulla casistica degli accessi, alla modalità di rilascio delle autorizzazioni (pass) al transito/sosta, etc. si rimanda a quanto disposto dai competenti Uffici Comunali, nonché a quanto indicato nel disciplinare per la regolamentazione dell’accesso nelle Z.T.L., approvato dalla Giunta Comunale (o ad eventuali successive regolamentazioni ritenute necessarie al fine di normare più compiutamente la materia).

Per quanto riguarda, invece, le zone blu a pagamento, insistenti all’interno del perimetro della Z.T.L. (es. Piazza Virginio e slargo di c.so Giovanni XXIII, nell’area contraddistinta dai civici n. 6-8 e 10), vedasi infra.

Vista la decisione della Giunta nella seduta del 30 giugno 2016, relativa alla istituzione dell’A.P.U. di via Roma e dei due punti a seguito riportati, in via sperimentale, e sino a diversa disposizione eventualmente stabilita a seguito della disamina di eventuali criticità emerse:

  1. I posteggi dedicati ai ciclomotori e motocicli devono essere considerati fruibili da chiunque, residente e non. In orario di attivazione dei varchi potranno accedere alla Z.T.L. solamente i ciclomotori/motocicli autorizzati;
  2. In tutta la Z.T.L., cd. zona “B” (laterali) è consentito, sempre in via sperimentale suscettibile di eventuali modifiche in caso di criticità, la sosta degli invalidi muniti dell’apposito tagliando europeo attestante esposto in modo ben visibile per gli opportuni controlli del personale addetto;

Negli ultimi tratti di strada della Z.T.L. (“laterali”), che si immettono perpendicolarmente sulla via Roma vige il divieto di transito salvo autorizzati (opportunamente autorizzati a seguito di istanza motivata e con il rilascio di autorizzazione scritta con prescrizioni specificate, tra le quali quella di accedere al tratto indicato in retromarcia a “passo d’uomo” con l’ausilio di personale addetto, se necessario).
I posteggi della Z.T.L. dedicati al carico/scarico (perlopiù in via Saluzzo e via Savigliano) sono opportunamente segnalati sia con segnaletica orizzontale che verticale, l’orario di carico/scarico consentito sarà dalla ore 08.00 alle ore 20.00 con disco orario ben esposto e visibile (e tempo consentito non oltre i 20 minuti; tutti i giorni, festivi compresi). Dopo le ore 20.00 p.m. e sino alle ore 08.00 a.m. dette aree saranno destinate, come accennato, sia ai veicoli dei residenti/dimoranti sia ai veicoli adibiti al trasporto disabili con opportuno tagliando ben esposto. Parimenti sono opportunamente segnalati i posteggi dedicati ai bus/navetta che dovranno essere ad essi esclusivamente dedicati.
In tutta la Z.T.L. “B” (salvo eccezioni con orari diversi quali Piazza Virginio e slargo c.so Giovanni XXIII contraddistinto dai civici  6-8 e 10, o altre eventuali aree opportunamente indicate con apposita segnaletica) vige divieto di sosta 00.00/24.00, con rimozione forzata, eccetto gli accennati autorizzati muniti pass o tagliando esposto in modo ben visibile.

Coloro che hanno diritto alla riserva dei posteggi devono intendersi:

  • i residenti/dimoranti dell’area Z.T.L., opportunamente autorizzati, in quanto ricompresi nell’area ben delimitata e delineata nella planimetria allegata;
  • i residenti/dimoranti dell’area cd. “P.I.S.U.” in quanto non residenti nella Z.T.L. del centro storico non potranno usufruire dei posteggi riservati ai residenti di quest’ultima area, bensì ai posteggi ad essi dedicati, fuori dell’accennato perimetro (compreso il c.so Giovanni XXIII° nella parte specificata negli allegati).

Le autorizzazioni rilasciate per il transito, la sosta etc. nelle summenzionate A.P.U. e Z.T.L., come già accennato in precedenza,  devono intendersi sospese ed inutilizzabili in caso della presenza, in dette aree, di manifestazioni, eventi o in caso di esigenze connesse all’ordine pubblico (anche in assenza di apposita segnaletica di avviso, per il solo fatto che sia evidente la sussistenza di motivazioni che impediscano l’accesso alla A.P.U., o su ordine della Polizia Locale o FF.OO.).

L’Istituzione, il controllo e la regolamentazione della A.P.U. “A” e Z.T.L. “B” prescindono dalla presenza dei varchi di videosorveglianza ed in dette aree (in caso, ad es., di problemi tecnici degli accennati varchi) il transito veicolare può essere sottoposto a controllo, con conseguente sanzionamento a seguito di riscontro di eventuali infrazioni, dal personale della Polizia Locale o FF.OO.

Gli autocarri superiori ai 35 q.li (oltre alla consueta autorizzazione in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, che dovrà essere richiesta nell’ambito comunale, di per sé non valida per l’accesso alle A.P.U. e Z.T.L.) dovranno richiedere specifica autorizzazione per l’ingresso nella A.P.U. e nella Z.T.L. Detta autorizzazione non dispensa dall'osservanza del rispetto di eventuali disposizioni per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice della Strada.  Il conducente di detti veicoli sarà tenuto ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di circolazione  stradale,  in modo particolare dovrà evitare  qualsiasi  intralcio alla circolazione, disturbo della quiete pubblica; è tenuto inoltre alla verifica dell’intero percorso che non sussistano ostacoli che determinino  eventuali danni indotti da impatti accidentali, l’amministrazione comunale non è responsabile in caso di danni arrecati agli autocarri ed a terzi. Ogni ordine impartito dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale, per motivi di sicurezza della circolazione, di pubblica incolumità ecc., dovrà essere scrupolosamente osservato onde non arrecare pericoli all’utenza più debole della strada.

ORDINA ALTRESI’

per i motivi in premessa indicati,in sostituzione delle ordinanze n. 280 del 4 maggio 2016 e n. 410 del 28/06/2016, che vengono abrogate dal presente provvedimento

che dal giorno 1 agosto 2016, sia data piena esecuzione a tutti i contenuti della Delibera n. 137 del 9 giugno 2016, e della presente ordinanza, in particolare:

di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni in materia di sosta pubblica a pagamento nell’ambito cittadino del centro storico, come da allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Ampliamento delle aree di sosta a pagamento

- Corso Kennedy (lato Gesso), Corso Garibaldi e Corso Soleri (eccetto controviale tra Via Cesare Battisti e Corso Kennedy);

- Via Cesare Battisti (a monte di Via Mazzini e a valle di Via Ponza di San Martino), Via Cavour, Via Mameli, Via Asilo (a monte di Via Cavour) e Via Alba a monte di Via Bonelli, Via Dronero;

- Piazza Torino, lato Questura, e Via Nota;

- Parcheggio seminterrato pubblico, sito nell’ex Caserma Cantore (ingresso dalla rotatoria tra Corso Kennedy e Via Pascal);

Nuove tariffe orarie sul centro storico, suddivise per zone

· Zona A:
- Via Roma (tratta compresa tra Piazza Torino e Via Leutrum), Piazza Galimberti, Via Bonelli, anello attorno a Piazza Virginio comprensivo di Via Sette Assedi nella tratta compresa tra Corso Kennedy e Via C.M. Roero;

· Zona B:
- Via Mameli, Via Cavour, Via Asilo, Via Alba a monte di Via Peveragno, Via Barbaroux (tra Via Alba e Corso Giovanni XXIII), Via Peveragno e Via R. Bongioanni (nelle tratte comprese tra Via Alba e Corso Giovanni XXIII), Via Nota;
- Via Ponza di San Martino, Via Mazzini, Via Cesare Battisti, tutto l’anello attorno a Piazza Seminario, Via Seminario (da Via Fossano a Piazza Foro Boario), l’area dell’ex sedime di Piazza Foro Boario compresa tra Via Seminario e Via Caraglio, Via Busca, Via Ferraris di Celle, Via Leutrum, Via Dronero;

· Zona C:
- Corso Giovanni XXIII (compreso controviale tra Vicolo Beinette e Via Toselli), Piazza Torino (sia lato Prefettura sia lato Questura) e Corso Kennedy (lato Questura); Piazza Torino, nelle vicinanze della rotonda, nel lato adiacente all’esercizio di somministrazione e distributore (n. 3 posteggi blu)
- Corso Garibaldi e Corso Soleri (eccetto la parte di controviale compresa tra Via Battisti e Corso Kennedy);
- Piazza Foro Boario (viabilità su Via Caraglio tra Corso Kennedy e Via Busca, oltre alla zona tra Via Pascal e Via Caraglio, ad eccezione di quanto previsto all’interno della zona B;

Le suddette aree soggette a parcheggio a pagamento sono funzionalmente suddivise nel seguente modo:

- nella Zona A : euro/ora 1,50, dalla seconda ora euro/ora 2,00. Tariffa minima 0,50 euro;
- nella Zona B : euro/ora 1,00. Tariffa minima 0,50 euro;
- nella zona C: euro/ora 0,50. Tariffa minima 0,50 euro.

Nel parcheggio interrato dell’ex Caserma Cantore e in Piazza Santa Croce è applicata una tariffa di 1 Euro per cinque ore di sosta; per la sosta non superiore ad un’ora la tariffa è pari a 0,50 Euro.
Il parcheggio a pagamento viene attivato dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 (per l’anello di Piazza Virginio - comprensivo di Via Sette Assedi nella tratta compresa tra Corso Kennedy e Via C.M. Roero – e per la tratta di controviale di Corso Giovanni XXIII compresa tra Vicolo Beinette e Via Toselli, l’orario di termine della sosta a pagamento viene anticipato alle ore 19 anziché alle ore 19.30);

Aree di sosta a pagamento con concessione di sosta gratuita per i residenti/dimoranti muniti di apposito pass

In linea con il prossimo avvio della ZTL sul centro storico, si prevede che i residenti/dimoranti dell’area a valle dell’asse corso Soleri – Corso Garibaldi, muniti di apposito pass, potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento di tutto il centro storico nell’area compresa nel quadrilatero di Corso Soleri, Corso Garibaldi, Corso Giovanni XXIII – Lungo Gesso, Piazza Torino e Corso Kennedy, con l’eccezione di: Via Roma, Via Bonelli, Piazza Galimberti, Corso Garibaldi (lato strada), Corso Soleri (lato strada), Via Ponza di San Martino, Via Mazzini, Via Cavour e Via Mameli (limitatamente all’ultimo isolato verso Piazza Galimberti), parcheggio interrato dell’ex Caserma Cantore, Piazza Foro Boario (viabilità su Via Caraglio tra Corso Kennedy e Via Busca, oltre alla zona tra Via Pascal e Via Caraglio), Piazza Torino, Corso Kennedy (tra Via Sette Assedi e Via Leutrum), Corso Giovanni XXIII (tra Via Toselli e Piazza Torino);

Abbonamenti agevolati – aree destinate

Gli attuali titolari di abbonamenti a tariffa agevolata al costo di 20 Euro al mese (abbonamenti ad oggi riservati ai cittadini residenti/dimoranti del centro storico e a tutte le attività produttive che operano nell’area compresa tra Piazza Torino sino a Via Avogadro-Corso Gramsci), potranno utilizzare gli abbonamenti suddetti per il parcheggio interrato dell’ex Caserma Cantore e in Piazza Santa Croce;

Per quanto attiene ai posteggi blu di piazza Virginio, insistenti nella ZTL (in sostituzione ed abrogazione dell’Ord. 280/2016), la sosta è regolamentata a pagamento con posteggi blu nei giorni feriali con orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00. I residenti/dimoranti autorizzati e muniti dell’apposito pass ben esposto avranno facoltà di sostare liberamente nei suddetti posteggi. Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 la sosta in detti parcheggi blu a pagamento sarà ad uso esclusivo degli autoveicoli dei residenti/dimoranti autorizzati con pass esposto.
Sarà vigente la rimozione forzata (o l’apposizione delle ganasce)  per coloro che non sono autorizzati a sostare.
In merito allo slargo di c.so Giovanni XXIII°, nell’area contraddistinta dai numeri civici 6, 8, 10 la sosta è regolamentata a pagamento con posteggi blu nei giorni feriali con orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
I residenti/dimoranti muniti dell’apposito pass avranno facoltà di sostare liberamente nei suddetti posteggi. Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 la sosta in detti parcheggi blu a pagamento sarà ad uso esclusivo degli autoveicoli dei residenti/dimoranti autorizzati con pass esposto. Anche nella summenzionata area sarà vigente la rimozione forzata (o apposizione di ganasce) per coloro che non sono autorizzati a sostare.
Per ciò che attiene all’area pedonale di Contrada Mondovì, a modifica ed integrazione dell’Ord. n. 974/2015, sarà vigente il divieto di accesso per tutti i veicoli tranne che per le seguenti categorie di veicoli autorizzati solo a velocità ridotta commisurata alla situazione ambientale:

- veicoli di soccorso e di polizia in servizio di emergenza
- veicoli autorizzati al servizio delle persone disabili con tagliando esposto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 07.00 alle 10.30- velocipedi- veicoli adibiti al trasporto merci per il carico e scarico merci nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì, dalle ore 07.00 alle 10.30
- veicoli (compresi motoveicoli/ciclomotori) dei residenti/dimoranti autorizzati per accesso ai passi carrabili
- veicoli specificamente autorizzati per esigenze contingibili ed urgenti liberamente vagliate dai competenti Uffici Comunali.

Rimane in vigore quanto disposto con Ordinanza n. 623/2013 relativa all’Istituzione di area pedonale Urbana.
Rimane in vigore l’Ordinanza n. 736 del 18 agosto 2014 (assunta a seguito di D.G.C. n. 164 del 13 agosto 2014), istitutiva delle aree pedonali di via Dronero e Vicolo IV Martiri.
Rimane in vigore l’Ord. n. 278 del 20 aprile 2016;
La presente ordinanza sostituisce e abroga l’ord. 280/2016, l’ord. 410/2016 e tutte le ordinanze precedenti i cui  contenuti dovessero contrastare con essa.
Per i pass che autorizzano i residenti/dimoranti alla sosta gratuita gli interessati dovranno sempre fare riferimento alle disposizioni dell’Ufficio URP preposto al rilascio, o a quanto impartito eventualmente dalla Polizia Locale.
Al fine dell’autorizzazione alla sosta gratuita per i residenti/dimoranti, sino al 30 settembre 2016, in tutte le summenzionate aree destinate ad essi, sarà possibile sostare esponendo in modo ben visibile i vecchi pass rilasciati o la fotocopia della carta di circolazione del veicolo attestante la residenza nel centro storico (cancellando opportunamente i dati ritenuti sensibili e lasciando ben visibili il campo in cui è riportata la targa, la tipologia di veicolo e l’indirizzo di residenza). Per l’autorizzazione all’accesso videosorvegliato in  ZTL (come nella A.P.U.) dovrà essere presentata domanda ai competenti Uffici Comunali al fine di ottenere il rilascio dell’opportuna documentazione.
Dopo il 1 ottobre 2016, per la sosta dei residenti/dimoranti autorizzati, saranno validi unicamente i nuovi pass rilasciati nel corrente anno e non potranno più essere esposti i vecchi pass o le copie delle carte di circolazione (in ogni caso per le direttive inerenti il rilascio o la regolamentazione dei pass, dopo tale data,  si dovrà fare riferimento ai disposti dei competenti Uffici Comunali. Sarà onere e cura degli interessati di farsi parte attiva per conoscere le disposizioni inerenti il rilascio dei nuovi pass, nonché sarà loro onere farsi carico di presentare richiesta di rilascio dei nuovi pass. Nei periodi transitori tra la decadenza dei vecchi pass ed il rilascio dei nuovi, in mancanza di diverse disposizioni, gli interessati non potranno posteggiare i veicoli nei posteggi ad essi riservati in quanto non ancora in possesso della necessaria autorizzazione).

RENDE NOTO

che l’entrata in vigore della presente ordinanza è previsto per il 1 agosto 2016 (previa avvenuta ultimazione dell’apposizione della necessaria segnaletica stradale);
che la presente ordinanza, a seguito del monitoraggio del contesto viabile del centro storico e del periodo sperimentale posto in essere nei mesi precedenti, annulla e sostituisce, abrogandole, le ordinanze n. 280 del 4 maggio 2016 e n. 410 del 28 giugno 2016 e tutte le ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa;
che l’utilizzo dei varchi di videosorveglianza, per fini sanzionatori, sarà subordinato all’Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo opportuno periodo di prova previsto dalla vigente normativa;
che le planimetrie allegate alla presente ordinanza, comprese quelle incluse nella delibera di Giunta Comunale n. 137 del 9 giugno 2016, devono intendersi quale parte integrante della medesima;
che, come disposto nelle varie sedute di Giunta e delle relative Commissioni Cons., l’istituzione della A.P.U. e della Z.T.L. deve intendersi in senso dinamico con la necessità e volontà degli organi summenzionati di monitorare la viabilità e le eventuali criticità del centro storico al fine, se necessario, di ottimizzare e modificare il contenuto degli indirizzi politico-amministrativi negli anni successivi teso a migliorare le condizioni della circolazione e sicurezza stradale;

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;
che copia della presente Ordinanza sia notificata al “118” (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza); al Comando VV.FF., alle FF.OO., alle Ditte di trasporto pubblico insistenti sul territorio, affinché siano opportunamente resi edotti dei precetti in essa contenuti.

AVVERTE

Che i contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all’eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
A norma dell’art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dr. BERNARDI Davide Giulio.
Con l’emanazione del presente provvedimento per la Z.T.L. (e A.P.U.) sono abrogate tutte le precedenti ordinanze riguardanti la regolamentazione della circolazione nelle aree del centro storico (fatta salva Ord. n. 4 del 10.7.2007), nonché le norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso all’interno del centro storico.
La validità dei pass per la sosta nel centro storico (per la Z.T.L. “B”), rilasciati precedentemente all’emanazione della presente ordinanza, detenuti a qualsiasi titolo, decade in data 30 settembre 2016 e gli interessati aventi titolo, dovranno farsi parte diligente contattando i competenti Uffici Comunali per il rilascio dei nuovi pass, se dovuti. Detti pass avranno validità limitata nel tempo e conterranno determinate prescrizioni da osservare obbligatoriamente.
La presente Ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, entrerà in vigore con l’ultimazione dell’apposizione della relativa segnaletica stradale a carico del Settore Lavori Pubblici.

Dalla Residenza Comunale, 21/07/2016.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Dr. BERNARDI Davide Giulio

 

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

 

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