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Deroga alla disciplina della sosta vigente dei veicoli che trasportano persone invalide. Modifica ord. n° 150 del 27/03/2003

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ORDINANZA N. 445

IL COMANDANTE

Considerata la situazione di difficoltà e disagio a cui vanno incontro quotidianamente le persone invalide, quando devono lasciare in sosta le autovetture, da loro stessi condotte o quelle sulle quali viaggiano come passeggeri, a distanza dai luoghi dove devono recarsi per le loro esigenze;

Rilevato che, per le particolari condizioni fisiche, le suddette persone hanno necessità di fare sostare il loro mezzo di trasporto nel posto più prossimo al luogo di destinazione, in modo da ridurre al minimo il percorso a piedi;

Richiamata la propria ordinanza prot. 16584 nr. 150 del 27 Marzo 2003;

Visti gli artt. 5 comma 3°, 7 comma 1° e 188 comma 2° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; Visto l’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n° 134, seduta del 1° Giugno 2004: “PARCHEGGI A PAGAMENTO ZONA STORICA DI CUNEO - LATO STURA – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI”;

DISPONE CHE

Alle persone invalide, in misura da ridurre sensibilmente le capacità di deambulazione, è consentito fare sostare il veicolo dalle stesse condotto o quello dell’accompagnatore su tutte le strade del territorio comunale, purché non venga arrecato intralcio o pericolo per la circolazione e in ogni caso, con esclusione delle zone ove è vietata la sosta a norma dell’art. 158 comma 1° e comma 2° (esclusa la lettera g) del comma 2°) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché delle zone ove siano in vigore divieti di sosta stabiliti per lo sgombero della neve e/o per il lavaggio delle strade con autospazzatrice; per tutte le aree del territorio comunale ove la sosta è soggetta al pagamento del corrispettivo, le persone con gravi problemi di deambulazione, titolari del riconoscimento ufficiale che dà titolo ad apporre sull’autovettura lo specifico contrassegno, avranno diritto di parcheggiare gratuitamente.

Per usufruire delle concessioni di cui sopra le persone invalide dovranno munirsi del prescritto contrassegno previsto dall’art. 381 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada, che verrà rilasciato dal Comune a seguito di documentata istanza con le modalità previste dal predetto articolo 381.

Il suddetto contrassegno dovrà essere esposto sul parabrezza del veicolo in modo ben visibile.

L’uso non corretto o l’abuso del contrassegno comportano l’immediato ritiro dello stesso e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 188 comma 4° e comma 5° del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

La presente Ordinanza revoca e sostituisce la precedente Ordinanza prot. 16584 n° 150 emanata in data 27 Marzo 2003.

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, presentare ricorso:

- entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;

- entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Dalla Residenza Comunale,  lì 30 Luglio 2004

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dr. Bruno GIRAUDO