Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Polizia Municipale / Ordinanze / Area interdetta alla circolazione ed alla sosta veicolare in occasione delle partite di calcio del CAMPIONATO 2018/2019 di “SERIE C – GIRONE A” presso lo Stadio F.lli Paschiero

Area interdetta alla circolazione ed alla sosta veicolare in occasione delle partite di calcio del CAMPIONATO 2018/2019 di “SERIE C – GIRONE A” presso lo Stadio F.lli Paschiero

Link alla versione stampabile della pagina corrente

Ordinanza 841

IL COMANDANTE

Considerato che lo stadio F.lli PASCHIERO ospiterà le partite del Campionato di Calcio 2018/2019 di “SERIE C - GIRONE A”;

Dato atto che conseguentemente a quanto sopra premesso, si rende necessario dare attuazione alle norme vigenti introdotte a tutela dell’ordine pubblico;

Visto che, analogamente a quanto accaduto per la precedente stagione si rende necessario per motivi di ordine pubblico, viabilità e di sicurezza, vietare la sosta e/o il transito nei tratti di strada immediatamente adiacenti lo stadio;

Atteso inoltre che in attuazione alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di sicurezza degli stadi è necessario provvedere ad isolare un’area nella quale possano accedere esclusivamente a piedi coloro che sono in possesso di biglietto per la partita;

Ravvisata pertanto l’esigenza di adottare un   provvedimento al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico, di sicurezza, di viabilità e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva;

Preso atto di quanto stabilito nelle riunioni, indette presso il Gabinetto della Questura di Cuneo, del G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza che opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario di polizia nominato dal Questore. Del Gos fanno parte funzionari di vari Enti, dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, della Polizia Municipale nonché il delegato per la sicurezza. Il giorno in cui si disputa l’incontro, tale organismo assume la funzione di “Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione”, ricomprendendo al suo interno anche il dirigente dei servizi di ordine pubblico incaricato dal Questore);

Visto il D.Lgs. 267/00;
Vista la Legge 127/97;
Visto l’art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
 
ORDINA

per i motivi in premessa indicati che durante lo svolgimento di tutte le partite del Campionato di calcio 2018/ 2019 di “SERIE C – GIRONE A” (SALVO EVENTUALI ORDINANZE INTEGRATIVE E/O SOSTITUTIVE DELLA PRESENTE EMANATE IN BASE A PARTICOLARI ESIGENZE CONTINGENTI O SULLA BASE DI DECISIONI ADOTTATE DURANTE LE RIUNIONI DEL G.O.S.) saranno vigenti le limitazioni alla sosta e/o al transito veicolare sotto riportate
 
DIVIETO DI SOSTA

a) Perimetro interno ed esterno allo STADIO “F.LLI PASCHIERO” – lungo le seguenti vie:
Corso Galileo FERRARIS – Via Giacomo MATTEOTTI – Via Ascanio  SOBRERO – Corso MONVISO  - nei tratti adiacenti lo stadio comunale;
b)  Parcheggio ex dogana perché riservato ai veicoli della tifoseria ospiti dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

CHIUSURA AL TRANSITO

c) Il  blocco di tutti i veicoli sarà vigente nel perimetro compreso tra le seguenti strade:
Via SCHIAPARELLI  (da Corso MONVISO a Via BASSIGNANO) –
Via BASSIGNANO (da Via SCHIAPARELLI a Corso FERRARIS)  –
Via P. GOBETTI (carreggiata e/o controviale)  (da Corso FERRARIS a  Via SAN GIOVANNI BOSCO) - Via SAN GIOVANNI BOSCO (da Via P. GOBETTI a Corso MONVISO).

Ad esclusione del tratto di Via MARIA AUSILIATRICE compreso tra Via SAN DOMENICO SAVIO e Via SAN GIOVANNI BOSCO dove sarà consentito il transito veicolare.

d) Corso MONVISO – carreggiate e controviali sterrati - tratto compreso tra Via SCHIAPARELLI e Via SAN GIOVANNI BOSCO – INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

La riapertura di Corso Monviso, direzione monte-valle sarà operativo dopo un quarto d’ora dell’inizio della partita e sarà richiuso, se in loco ci sarà l’autobus degli ospiti, un quarto d’ora prima della fine della partita e comunque fino alla partenza dell’autobus degli ospiti, salvo diverse disposizioni del G.O.S. (opportunamente portate a conoscenza degli utenti della strada con apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione; o dalle segnalazioni impartite da agenti di polizia stradale);

PERIODO
 
A partire da due ore prima dell’inizio di ogni competizione, sino a due ore dopo il termine delle stesse, salvo diverse disposizioni del G.O.S. (opportunamente portate a conoscenza degli utenti della strada con apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione; o dalle segnalazioni impartite da agenti di polizia stradale);

LIMITAZIONI PEDONALI

Saranno adottate, inoltre, misure specifiche di contenimento dei flussi pedonali intese ad impedire che i soggetti non in possesso di biglietto possano accedere ai cancelli di ingresso e, pertanto:
- dovrà essere transennata completamente in entrata da ambo i lati via SOBRERO;

- dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra via SOBRERO e via MATTEOTTI

- dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra via Matteotti e C.so Galileo Ferraris

- dovrà essere realizzato un corridoio da C.so MATTEOTTI, in corrispondenza del marciapiede adiacente in numeri civici dispari per tutto il tratto tra via SOBRERO e C.so FERRARIS, garantendo l’accessibilità dei marciapiedi da parte dei residenti;

- dovrà essere realizzato un corridoio, in C.so MONVISO lungo la corsia discendente monte-valle a partire dalla corrispondenza con la biglietteria, quest’ultima esclusa, sino a via SOBRERO

RENDE NOTO

che le chiusure al transito veicolare ed i divieti di sosta (nonché i relativi orari di interdizione), in base alle disposizioni eventualmente adottate dal G.O.S., o dal Comando di Polizia Locale (opportunamente portate a conoscenza degli utenti della strada con apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione, o dalle segnalazioni impartite da agenti di polizia stradale), potranno subire modifiche restrittive o, al contrario, prevedere interdizioni della circolazione di minor rilevanza in base ad eventuali esigenze di sicurezza sopravvenute.

SEGNALETICA E PREAVVISI

In loco sarà vigente segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata opportunamente integrata da cartello riportante la data dell’incontro che sarà collocato almeno 48 ore prima delle competizioni.

I veicoli transitanti in Corso DE GASPERI direzione valle saranno deviati obbligatoriamente in Via SAN GIOVANNI BOSCO. Parimenti i veicoli transitanti in Corso MONVISO direzione monte saranno deviati obbligatoriamente in Via Giovanni SCHIAPARELLI durante.

La limitazione alla circolazione veicolare sarà vigente altresì per tutti i veicoli dei residenti all’interno dell’area come meglio specificata al punto b).

Apposita segnaletica di preavviso di chiusura e deviazione sarà posizionata in Piazzale della LIBERTA’ angolo corso MONVISO e in Corso DE GASPERI angolo Corso Antonio GRAMSCI.

Apposita segnaletica di informazione dei settori di accesso sarà fornita con cartelli di indicazione e con messaggi variabili in strade urbane, tangenziali e Autostrade a cura degli enti proprietari.

Sarà cura della Dirigenza dell’A.C. CUNEO 1905, sotto propria responsabilità, fare apporre e rimuovere le transenne atte ad impedire il transito dei veicoli sollevando l’Amministrazione comunale ed il Comando di P.L. da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone.

Parimenti, la medesima Dirigenza avrà l’onere, sotto la propria responsabilità, di sorvegliare   che la segnaletica e le transenne apposte per le varie chiusure/ deviazioni non vengano rimosse o spostate intenzionalmente o accidentalmente da terzi.

ESCLUSIONI

Il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso, ai mezzi di polizia ed ai veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Società CUNEO CALCIO 1905 preventivamente comunicati alla Questura ed al Comando in intestazione.

I Funzionari e gli Agenti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 del D.L.gs. 30.04.1992 n. 285.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte ovvero, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

Che siano incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S.

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet ed a mezzo comunicati stampa.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, 118, Vigili del Fuoco , Ufficio Tecnico comunale, Soc. Cuneo Calcio.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Cuneo.

Cuneo, 19/09/2018

IL COMANDANTE P.M.
Dr. Davide Giulio BERNARDI