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06.05.2015 - Polizia Municipale

Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori

Il D.L. Balduzzi (D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012), con l’articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, mentre, con il successivo comma 3 ter, ha inserito un nuovo comma all’articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e agli infermi di mente, introducendo così il divieto di somministrare alcolici attraverso i distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Le norme, pertanto, risultano così modificate dal D.L. Balduzzi:
Legge - 30/03/2001 , n. 125
Art. 14 ter
Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Codice Penale - R.D. - 19/10/1930 , n. 1398
Art.689
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Alla luce delle novità legislative appena esposte, il quadro normativo risulta così composto:
1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.);
2. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, c.p.);
3. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
4. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).