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Parcheggio veicoli ed area stazionamento mezzi per il trasporto pubblico - Area compresa tra Via Tiziano, Corso De Gasperi e proprietà ALGAT

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Ordinanza N. 1170

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, a seguito convenzione con il Comune , nell’ ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri,  relative al nuovo insediamento abitativo in Via Bongioanni/Bertolino (vecchia sede ALGAT), sono state predisposte opere consistenti nella realizzazione di un piazzale da adibire a parcheggio veicoli e stazionamento temporaneo di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico, nell’area compresa tra Via Tiziano, Corso De Gasperi e proprietà ALGAT, con accesso da Via Tiziano.

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse ed in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, si rende necessario disciplinare la circolazione dinamica e statica dei veicoli nell’area sopra indicata; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 157 del codice della strada, comma 5, nel piazzale realizzato, sono stati individuati cinquanta stalli di sosta e lungo il muro di divisione con altra proprietà lato ovest (ALGAT) è stata predisposta un’area riservata allo  stazionamento degli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico;

CONSIDERATE le dimensioni strutturali del piazzale, la necessità di agevolare il transito dei Bus del servizio pubblico e riservare per gli stessi un’area di manovra, in applicazione al disposto  dell'articolo dall’art. 157 del Codice della Strada, comma 5 e dell’art. 351, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992), nelle zone di sosta sono delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato; 

VALUTATA, inoltre, la necessità di definire le priorità di transito veicolare nell’intersezione costituita dall’uscita del piazzale in argomento e la Via Tiziano;

VISTO l’ art. 7 comma 1 lett. d)  e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i ;
VISTO  l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 351, comma 2 del  D.P.R. 495/1992 ;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,:

  1. All’interno del  piazzale acquisito dal Comune nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri,  relative al nuovo insediamento abitativo di Via Bongioanni / Via Bertolino (vecchia sede ALGAT),  compreso tra Via Tiziano, Corso De Gasperi  e proprietà ALGAT, con accesso da Via Tiziano,  i conducenti  dovranno parcheggiare il proprio veicolo entro gli spazi tracciati, così come previsto dall’art. 157 del Codice della Strada, comma 5, e dall’art. 351, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992);
  2. La predisposizione lungo il muro di divisione con altra proprietà, lato ovest (ALGAT), di un’area riservata allo stazionamento degli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico;
  3. I conducenti dei veicoli che in uscita dall’area di parcheggio s’immettono nella Via Tiziano, dovranno concedere la precedenza ai veicoli in transito in quest’ultima carreggiata;


DISPONE

La posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra a cura della ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione delle opere sopra riportate;

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del  Comune;

AVVERTE

  • La violazione alle norme di cui trattasi,  fatte salve e più gravi responsabilità  penali,  sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
  • E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
Cuneo, lì  4  dicembre  2012.

IL DIRIGENTE
(Bosio dr.ssa Stefania)