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Ordinanza per la regolamentazione di piazza Tancredi D. Galimberti nella porzione rialzata individuata quale area ciclo-pedonale

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Ordinanza N. 408

IL COMANDANTE

PREMESSO che piazza Tancredi D. Galimberti ha quale indirizzo progettuale quello di offrire un importante spazio di aggregazione e socializzazione per l’intera città;

CONSIDERATO che la predetta piazza, in tutta la propria estensione sopraelevata, ove insiste il monumento dedicato a Giuseppe Barbaroux, per la particolare conformazione, le caratteristiche degli accessi, degli arredi e la particolarità del fondo rialzato in porfido, costituisce una porzione di territorio che si presta idealmente alla tutela degli utenti più deboli della strada (quali pedoni e conducenti di velocipedi) proteggendoli dai veicoli in transito nel sedime stradale che ne costituisce il perimetro esterno;

PRESO ATTO delle direttive di Giunta per l’istituzione dell’area ciclo-pedonale e dello studio, circa la fattibilità, il rispetto delle vigenti normative, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, effettuato dai competenti Settori Ambiente e Mobilità e Lavori Pubblici e che hanno visto, in particolare, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale degli attraversamenti ciclabili insistenti sul sedime stradale posti a valle ed a monte dell’accennata piazza rialzata per consentirne il raggiungimento dalle piste ciclabili attigue ai portici cittadini;

RITENUTO di dover intervenire, per la residua parte di propria competenza relativa alla regolamentazione della viabilità, a tutela della sicurezza dell’area di cui in premessa;

RITENUTO che, per garantire le sopra citate tutele, nei confronti degli utenti deboli della strada, è necessario riservare la parte sopraelevata di piazza Galimberti, ad un uso pedonale, come già avviene attualmente, nonché ciclabile;

VISTO l’art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 351, comma 2 del  D.P.R. 495/1992 ;
VISTO il D.L. vo 267/2000;
VISTI le linee guida ed i contenuti del “P.G.T.U.” e del “P.U.M.S.” (piano urbano del traffico e piano della mobilità) adottati dall’Amministrazione comunale;

ORDINA

a far data dal 15 luglio 2020 e sino a nuove disposizioni o ad abrogazione del presente atto

per i motivi in premessa indicati, di riservare Piazza Tancredi D. Galimberti, esclusivamente in tutta la propria estensione sopraelevata, ove insiste centralmente il monumento dedicato a Giuseppe Barbaroux, ad uso ciclo-pedonale.
L’accesso dei velocipedi (o mezzi ad essi equiparati che, secondo le disposizioni del codice della strada, possano circolare sulle piste ciclabili, purché non arrechino danni alla pavimentazione in porfido) è interdetto il giorno dedicato allo svolgimento dei mercati (ordinari e straordinari), in caso di manifestazioni o eventi, in caso di necessità ed in tutti i casi in cui sia vietato dai competenti uffici comunali.
Sarà consentito l’accesso, nell’accennata porzione rialzata della piazza, ai mezzi:

  • di pronto soccorso ed emergenza;
  • appartenenti alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per i controlli e gli interventi d’istituto;
  • in uso al personale che svolge in loco attività di manutenzione della pavimentazione, degli arredi, delle aree verdi, dell’illuminazione pubblica;
  • adibiti allo sgombero della neve;adibiti al servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti solidi urbani;
  • ai mezzi autorizzati con formale consenso da parte dei preposti uffici comunali (es. veicoli degli esercenti il commercio ambulante durante lo svolgimento dei mercati, etc.).

L’accesso, alla porzione di piazza rialzata ciclo-pedonale, dei velocipedi è autorizzato salvo divieti indicati in eventuali successive ordinanze e relativa segnaletica verticale (per comprovate motivazioni, es. presenza manifestazioni etc.), o salvo casi di necessità (es. occupazioni, non preventivate, della piazza che impongano l’interdizione al transito velocipedi).  Detti veicoli dovranno marciare a velocità adeguata (comunque commisurata alla situazione ambientale ed alla presenza di pedoni o ostacoli) avendo cura di dare precedenza ai pedoni e, all’occorrenza, di arrestare prontamente la marcia spingendo il veicolo a braccia.
È fatto obbligo a tutti i conducenti dei velocipedi (o mezzi ad essi equiparati che, secondo le disposizioni del codice della strada, possano circolare sulle piste ciclabili, purché non arrechino danni alla pavimentazione in porfido) di moderare la velocità in prossimità degli attraversamenti ciclabili e di non transitare sulla parte rialzata della piazza, come in premessa descritta, anche in assenza della segnaletica di divieto, qualora la situazione ambientale lo richieda (es. svolgimento di particolari eventi non programmati, presenza di assembramenti di persone in caso di eventi etc.).

ORDINA
altresì

ai conducenti dei velocipedi (o mezzi ad essi equiparati che, secondo le disposizioni del codice della strada possano circolare sulle piste ciclabili, purché non arrechino danni alla pavimentazione in porfido) di transitare, nell’accennata parte rialzata della piazza, a velocità ridotta (comunque commisurata alla situazione ambientale, con onere di trasportare il velocipede a mano, in caso di necessità o intenso affollamento).
In caso di compresenza, sulla piazza, di eventi, manifestazioni, mercati etc. il transito dei velocipedi (o mezzi ad essi equiparati che, secondo le disposizioni del codice della strada, possano circolare sulle piste ciclabili, purché non arrechino danni alla pavimentazione in porfido) deve intendersi interdetto ed i conducenti non potranno nemmeno trasportare il mezzo a mano.
I conducenti dei velocipedi dovranno sempre dare la precedenza ai pedoni (quali utenti più deboli della strada) e, all’occorrenza dovranno arrestare la marcia.
I pedoni ed i conducenti dei velocipedi presenti sull’accennata piazza, per validi e comprovati motivi, dovranno osservare eventuali disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale o FF.OO., pena l’applicazione delle norme del c.d.s, del c.p. o, se non rientranti nelle fattispecie da essi regolate, dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000).
La realizzazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, per gli attraversamenti ciclopedonali, sarà a carico del Settore LL.PP., per il tramite della Ditta incaricata, nel pieno rispetto dei dettami del codice della strada.

DISPONE

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del Settore Lavori Pubblici per il tramite della Ditta incaricata.
Di rivedere, a carico dei competenti Settori incaricati della realizzazione degli attraversamenti ciclabili, l’attuale segnaletica, con particolare attenzione nei confronti di quella verticale al fine di mettere in sicurezza tutta l’area de quo (es. nella ciclabile di corso Nizza, direzione monte-valle lato “Gesso”, giunti in prossimità di piazza Galimberti, la segnaletica dovrà informare i conducenti dei velocipedi della fine della pista ciclabile nei giorni di mercato o in concomitanza con lo svolgimento dei mercati/manifestazioni; anche con l’apposizione di cartelli permanenti con pannello integrativo recante scritte, ad es., quali “divieto di transito ai velocipedi in caso di manifestazioni” etc.).

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nell’albo pretorio, sul sito internet del Comune e con pubblicazione di comunicato stampa nei giornali locali;
                                                                                                            
AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

È incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Si trasmette, per l’esecuzione, copia del presente atto ai Settori Ambiente, LL.PP. ed Ufficio Stampa.

Dalla Residenza Comunale, 15 luglio 2020.

IL COMANDANTE DI P.L.
Dr. Davide Giulio BERNARDI