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Controlli edilizi

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L’ufficio esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali a norma di legge è necessaria la concessione edilizia, l’autorizzazione o la Denuncia di inizio attività, al fine di assicurarne la rispondenza alle normative, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi interessati da interventi di tipo edilizio.

Chiunque può prendere visione, presso il Settore, del registro delle concessioni nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed attenere copia integrale, previo deposito delle relative spese.

Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; puo' inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.

Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il Dirigente del Settore emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attivita' che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica e' effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile, affissa all'albo pretorio, nonche' in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attivita' vietata; e' annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni e comunicata, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarita' della posizione del titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche alla Giunta Regionale.

Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attivita', il Dirigente, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, puo' disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attivita' abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti, non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attivita' abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dalle vigenti leggi .
Ai fini della tutela dei terzi, il Dirigente dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.

Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.