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Il Documento Informatico

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Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 445/2000, il Documento Informatico consiste in ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

Esso è un documento amministrativo avente come caratteristica distintiva la sua forma elettronica: il fatto, cioè, che il documento sia prodotto o acquisito e mantenuto in una forma per cui può essere modificato, trasmesso e conservato solo mediante attrezzature informatiche.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 445/2000, il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Ne consegue che ogni Pubblica Amministrazione deve essere in grado di acquisire e trattare i documenti informatici provenienti dall’esterno: una Pubblica Amministrazione non può rifiutare la presentazione di un documento informatico conforme alla normativa vigente.

Quindi il Comune di Cuneo ha dovuto individuare le modalità concrete per acquisire e trattare i documenti informatici formati all’esterno.

D'altro canto, anche i documenti informatici formati da una Pubblica Amministrazione devono essere conformi alle Regole tecniche contenute nella Delibera AIPA n. 51 del 23.11.2000, che specificano requisiti e caratteristiche:

  • identificabilità del soggetto che ha formato il documento e dell’Amministrazione cui appartiene;
  • sottoscrizione, quando prescritta, tramite firma digitale
  • idoneità ad essere gestiti tramite strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico,
  • accessibilità, leggibilità, interscambiabilità e non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione.