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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE


PARIGI 15 OTTOBRE 1978
SEDE UNESCO

Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie  umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali, costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali,

Si proclama

Articolo 1

  • Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza

Articolo 2

  • Ogni animale ha diritto al rispetto;

  • L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;

  • Ogni animale ha il diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3

  • Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;

  • Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4

  • Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e, ha il diritto di riprodursi;

  • Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contrario a questo diritto.

Articolo 5

  • Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;

  • Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

  • Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno, ha diritto ad una durata della vita, conforme alla sua longevità;

  • L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

  • Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

  • La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d'ogni altra forma di sperimentazione;

  • Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

  • Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione,deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

  • Nessun animale può essere usato per il divertimento dell'uomo;

  • Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11

  • Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita

Articolo 12

  • Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;

  • L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

  • L'animale morto deve essere trattato con rispetto;

  • Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devo essere proibite al cinema e alla televisione, salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14

  • Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;

  • I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge contro i diritti dell'uomo.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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