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Comune di CUNEO |
(Decisione della Commisione n. 803 del 26 novembre 2003 e regolamento CE n. 998/2003).Dal 1° Ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che debbono essere movimentati al seguito di viaggiatori in ambito comunitario ed in provenienza dai paesi terzi debbono:
Gli Stati membri possono autorizzare la movimentazione in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè siano muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purchè siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. (Fonte: Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti - Ufficio X)
Movimentazioni dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione EuropeaDal 1° ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi Terzi, nel territorio comunitario. La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento. La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri paesi dell'Unione Europea, è possibile alle seguenti condizioni.
Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili
verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna,
Irlanda, Svezia e Malta, devo essere muniti del passaporto comunitario
individuato dalla decisione
2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003
e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in
relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese
membro di destinazione. In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia www.riista.fi Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve avere soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente
I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna,
l'Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario
individuato dalla decisione
2003\803\CE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite
un microchip.
I laboratori riconosciuti in Italia sono:
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione. Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione. Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonchè l'avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le norme nazionali. Si ricorda che l'introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento 998\2003 (2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all'apposita sezione del sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it ) "Viaggiare con gli animali"; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario. È vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi. Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:
Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membriDopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803\CE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria. Viaggiare con cani e gatti nel Regno UnitoTutti coloro che intendono recarsi nel Regno Unito per un
soggiorno temporaneo o definitivo e vogliono portare con se il proprio animale
domestico, devono informarsi sulle procedure da seguire, l'ordine temporale in
cui eseguirle, gli uffici competenti, e le vie di trasporto. L'abolizione della quarantena è consentita per gli animali accompagnati dalla certificazione sanitaria amministrativa che attesti:
Questo nuovo sistema prende il nome di Pet Travel Scheme (PETS). Il Progetto Pilota del Pet Travel Scheme, operativo dal 28 febbraio 2000, si applica esclusivamente ai cani ed ai gatti a seguito di viaggiatori che provengono dai paesi che aderiscono al Progetto e sarà operativo solo su determinate rotte verso l'Inghilterra. PAESI CHE ADERISCONO AL PROGETTO PILOTA
* solo per i cani guida che accompagnano i disabili ROTTE E COMPAGNIE DI TRASPORTOLe autorità britanniche hanno segnalato che i cani e gatti al
seguito di viaggiatori, potranno entrare nel Regno Unito esclusivamente
attraverso le rotte e con le compagnie di trasporto indicate
(Fonte. Ministero della Salute - Sanità Animale) Ulteriori informazioni e aggiornamenti possono essere acquisite dal sito:www.ministerosalute.it |
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