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Ufficio Tutela Animali |
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Individuazione delle
modalità di coordinamento
delle attività
delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo
scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di
animali
Pubblicata G. U. n. 104 del 7 maggio 2007
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 23 marzo 2007
Individuazione delle modalita’ di coordinamento delle
attivita’ delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali
commessi nei confronti di animali.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante
«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate», ed, in particolare, l’art. 6, che demanda al Ministro
dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il
Ministro della salute, l’individuazione delle modalita’ di coordinamento dell’attivita’
della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale;
Visto l’art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004,
n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo
forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico
riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici
compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale
e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai
sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie
animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.
874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l’art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarieta’
sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di
protezione della natura e dell’ambiente e di protezione della fauna e della
flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni
amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all’art. 69
del medesimo decreto legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n.
65 e l’art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale
dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria
e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell’ambito territoriale dell’ente
di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza
funzionale ed operativa dalla competente autorita’ giudiziaria o dalla
competente autorita’ di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese
fra le dette autorita’ ed il sindaco;
Visto l’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell’attuazione di
piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o
servizi di polizia municipale;
Visto l’art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza», in virtu’ del quale alle riunioni del comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di
diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della
provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l’opportunita’ che venga valorizzato, ai fini
dell’attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di
professionalita’ e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel
settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia
ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresi’, di dover privilegiare ai fini del
coordinamento ottimale delle attivita’ di prevenzione dei reati previsti dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e
provinciale, per la capillarita’ della presenza sul territorio e per la
professionalita’ posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede
locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa
consultazione dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica,
le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle
attivita’ svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia
municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di
interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle
politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della
salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attivita’ di prevenzione dei reati di cui alla legge
20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale
dello Stato e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed in quello
funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia
municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia
giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell’ambito delle funzioni di coordinamento
ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le
necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati,
al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attivita’ degli organi di
cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalita’ del
concorso dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime
attivita’ di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e
competenze ed al patrimonio di professionalita’ presente nelle due Forze di
polizia, nonche’ le modalita’ del concorso del Corpo della Guardia di finanza
con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le
autorita’ e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati
dell’osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato
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