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Comune di CUNEO |
1.Modifiche al codice penale.Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: TITOLO XI-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALIArt. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi. Art. 544-ter. -
(Maltrattamento di
animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.00 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies. -
(Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro. 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art.544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di che svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:<è punito> sono inserite le seguenti:<,salvo che il fatto costituisca più grave reato>. 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 727. - (Abbandono di animali). - chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze>. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e distruzione del materiale di cui al comma 1. 3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: Art.19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali in oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno>: 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Norme di coordinamento.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,al comma 8, le parole:<ai sensi dell'articolo 727 del codice penale> sono sostituite dalle seguenti:<con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro>. 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
5. Attività formative1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. 6.Vigilanza1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla legge, con decreto del Ministro dell'Interno, sentiti il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministro della Salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi della Polizia Municipale e Provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale , alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli Enti Locali. 7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni.1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19.-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. 8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie.1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinanti i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della Salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente e per la ripartizione delle somme di cui la comma 1. 9. Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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