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Ufficio Tutela Animali |
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| Ultimo aggiornamento: |
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Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di
cani
Ordinanza Ministero della Salute 14 gennaio 2008
G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art 10 della convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce
che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo
ed animale;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che
ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Visto l'ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 concernente
<Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani> e successive
modifiche;
Considerato che, salvo quanto disposto dalla
legge 20 luglio 2004,n. 189, alla luce
della moderna letteratura scientifica in materia,
l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui
cani può provocare paura e sofferenza tali da
produrre reazioni di
aggressività da parte degli animali stessi;
Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre
2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa
dell'emanazione di una disciplina organica in
materia;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica,
anche a seguito del verificarsi
di episodi di aggressione alle persone da parte di cani
nel corso del 2007;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di
cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e
3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o
finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda
fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla
F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto
generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito da un medico veterinario entro la prima
settimana di vita;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi
curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art.
83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e
sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato
devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei
locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani
per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha
l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi
al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati
dal proprio cane.
l
Art. 4.
1. Salvo quanto disposto dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189, e' vietato l'uso di strumenti che determinano
scosse o impulsi elettrici
sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da
produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che
possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed
aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non
provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di
altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal
proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e
dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui
all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria
locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con
aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza
di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal
proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di
morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per
quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il
detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1
del presente articolo che non e' in grado
di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità
veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le
amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Art. 6
1. Salvo che il fatto non
costituisca reato, le violazioni delle
disposizioni della
presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni
competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere
dalla predetta pubblicazione.
Roma, 14 gennaio 2008
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 51
Allegato
Elenco delle razze canine e di incrocio di razze a rischio di aggressività di
cui all'art. 1, lettera b, della presente ordinanza:
| American Bulldog |
Cane da pastore di Charplanina |
| Cane da pastore dell'Anatolia |
Cane da pastore dell'Asia centrale |
| Cane da pastore del Caucaso |
Cane da Serra da Estreilla |
| Dogo Argentino |
Fila brazileiro |
| Perro da canapo majoero |
Perro da presa canario |
| Perro da presa Mallorquin |
Pit bull |
| Pit bull mastiff |
Pit bull terrier |
| Rafeiro do alentejo |
Rottweiler |
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Fonte:Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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