|
|
Comune di CUNEO |
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO
DA PIAZZA
|
INDICE REGOLAMENTO
Scarica
il regolamento in formato pdf
198 kb
.
Art. 1 - Definizione del Servizio
1. Il Servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
Art. 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio di taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea";
b) dal D.M. 15 dicembre
1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);
c) dal D.M. 20 aprile 1993;
d) dal
D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.
16 dicembre 1992, n.
495;
e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
f) dall'art. 121
del T.U.L.P.S. n. 773 del 18.6.1931;
g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24
"Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su
strada" ;
h)
dalle disposizioni del presente regolamento;
Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio,
limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge con le disposizioni previste dal
presente regolamento.
Art. 3 - Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.
1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle
necessarie per consentire
l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al
servizio di taxi ai sensi dell'art. 16.
3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di
taxi deve presentare domanda in
carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di
apposito bando di pubblico concorso
emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la
disponibilità di una licenza
ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la
Provincia sentita la competente Commissione
provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di
autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di
trasporto, all'albo delle imprese artigiane
previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali
quelle a proprietà collettiva,
ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c)
associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme
previste dalla legge.
5.1 Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire la licenza agli
organismi ivi previsti e rientrare in
possesso immediatamente della licenza precedentemente
conferita in caso di decadenza od
esclusione dagli organismi
medesimi.
5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza non
potrà essere ritrasferita al socio
conferente se non sia trascorso almeno un anno dal
recesso.
6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante dovrà
impegnarsi ad acquisire la proprietà
o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del
tipo e delle caratteristiche.
7. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15,
comprendente:data e luogo di nascita, residenza e
cittadinanza; I cittadini di stato estero (membro
della CEE), residenti in Italia, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata
dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di
stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai
cittadini italiani il diritto di reciprocità.
b) di una dichiarazione d'impegno ad abbandonare ogni altra attività
lavorativa e ogni attività produttiva d
reddito in proprio o per conto terzi; i
c) organizzazione aziendale; d) documentazione di eventuali titoli di
preferenza in conformità a quanto
previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
e) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
per la guida di autoveicoli;
f) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante 'iscrizione nel
ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea;
g) certificazione l medica rilasciata da un' 'Azienda U.S.L.
attestante che il richiedente non sia affetto da
malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
9. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo
morale (Casellario giudiziale, carichi
pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto
dalla Legge n. 15/1968.
1. Costituiscono titoli preferenziali, per l'assegnazione delle licenze di
esercizio, essere in possesso dei
requisiti che attestino la specifica professionalità del
soggetto richiedente tra i quali:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
c) organizzazione aziendale;
d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per
un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi;
e) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o
di familiare del titolare delle licenza per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 2. In
caso di parità di titoli, il Comune può tenere
conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e
dovrà comunque fissare apposito punteggio dei
titoli per la formazione della graduatoria.
Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.
1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per la Provincia presso la locale C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune della licenza taxi.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto o familiare del titolare della licenza.
3. Prima di rilasciare la licenza per l'esercizio del servizio taxi, il Comune verifica la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i
soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili
alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti
contro la persona, il patrimonio,
la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il
commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli
articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio
1958 n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure
di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed
integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se
gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui
all'art. 116, comma 8, del decreto
egislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A)
del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
226,comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada
emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per l'iscrizione della sezione B) del
ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio della licenza:
a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di
noleggio autoveicoli con conducente o
di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e
oggettive previste dalla normativa vigente;
b) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione o licenza di
esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata
presentata, sia da parte di altri Comuni;
c) coloro che abbiano superato il limite di età di anni 65 alla data
della presentazione della domanda;
d) coloro che abbiano trasferito analoga
licenza da meno di 5 anni.
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini
dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da
parte dell'apposita Commissione di cui
all'art. 41;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la
dichiarazione di proprietà o di
disponibilità del veicolo.
Art. 7 - Rilascio delle licenze
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dall'amministrazione comunale nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciata da Comune diverso.
3. Entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.
4. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.
Art. 8 - Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in base ad un contratto stipulato di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechéiscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile .
Art. 9 - Assenze - Sostituzioni nella guida
Il titolare della licenza che abbia necessità di sospendere il servizio per un periodo superiore a tre giorni, deve informare tempestivamente il Sindaco mediante comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata dell'assenza. Qualora il titolare abbia la necessità di sospendere il servizio per un periodo pari o inferiore ai tre giorni non può richiedere sostituzione. Nel caso di assenze non giustificate superiori a tre giorni il Sindaco, provvederà alla sospensione della licenza nei modi previsti dall'art. 13. Nel caso di recidiva o di assenza accertata per un periodo superiore a tre mesi nel corso dell'anno, la licenza verrà revocata.
Art. 10 - Durata della licenza
1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi ha la durata normale di 5(cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 21/92 sulla trasferibilità della licenza ed in analogia alla durata delle concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 30 della L.R. 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. . 13 - 14 - 15. Il titolare ha però l'obbligo di presentarla annualmente entro il mese di gennaio al visto di controllo del competente Ufficio comunale. Nel caso in cui il titolare della licenza non provveda entro il predetto termine a presentarla per il rinnovo, la licenza stessa decade di pieno diritto.
Art. 11 - Trasferibilità della licenza
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del
titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso
designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in
possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle
seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia
raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o ritiro definitivo
della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nella licenza uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, per l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni.
2. Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Sindaco dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato. Prima di iniziare il servizio, l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare di idonea autovettura immatricolata quale auto-pubblica da piazza al pubblico registro automobilistico provinciale e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di avere stipulato il contratto di assicurazione per l'autovettura stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Commissione consultiva di cui all'art. 39 per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione comunale.
5. Esperite le predette formalità, al concessionario viene rilasciata la licenza di esercizio, nella quale sono riportate gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. Detto documento deve essere sempre portato sull'autovettura ed esibito a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali e provinciali all'uopo incaricati. Il documento stesso dovrà essere restituito al Comune al cessare, per qualunque causa, della licenza, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.
Art. 13 - Diffida e sospensione della licenza
1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza della licenza stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 103.29 a €. 516.46 Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della licenza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.
3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2 della Legge n. 21/92, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il mancato rispetto di cui sopra comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza per il servizio taxi.
4. I provvedimenti di sospensione vengono adottati dal Sindaco che ha rilasciato la licenza, sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 39. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 14 - Revoca della licenza
1. La licenza per lo svolgimento del servizio taxi viene revocata dal Comune,
sentita la competente
Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
a) quando venga
a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il
titolare della licenza, dal sostituto o dal
familiare così come individuati nei precedenti
articoli;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità
servizi nell'ambito di un Comune diverso
da quello che ha rilasciato la licenza;
d)
quando l'autoveicolo adibito a taxi sia stato utilizzato per esercitare servizi
ad itinerari fissi, con offerta
indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari
stessi non esistano autoservizi di linea
regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in
quanto in contrasto con la normativa vigente
in
materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni
corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio
stesso (vedi ad esempio art. 22 del presente regolamento);
f) quando ricorra la responsabilità del titolare, del sostituto o
del familiare nel mancato rispetto delle
tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per la
adozione di accorgimenti atti ad alterare il
regolare
funzionamento del tassametro e/o contachilometri.
g) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per
favorire il contrabbando e comunque
l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
h) quando il titolare della licenza sia incorso in uno dei provvedimenti
previsti dall'art. 5 relativo al
possesso dei requisiti di tipo morale;
i) quando sia accertata negligenza
abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in
violazioni varie del presente regolamento;
l) quando sia stata intrapresa altra
attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
m) per
qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del
servizio.
2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio della licenza, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca della licenza.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di circolazione).
Art. 15 - Decadenza della licenza
1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi viene a decadere
automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento
entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito
nell'atto di comunicazione della licenza
secondo quanto previsto dall'art. 12;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte
del titolare della stessa;
c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia
stato sostituito entro 90 giorni;
e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da
incidere sul servizio, salvo quanto
disposto dall'art. 11;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.
1. Il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio taxi, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 39, tenendo presente i seguenti criteri:
a) l'entità
della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei
vari nuclei dipendenti; b) la distanza del Comune e delle frazioni dal
capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria,
nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune
centro;
gestione governativa, nonché autoservizi di linea)
interessanti il territorio comunale;
c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie
dello Stato, ferrovie concesse od in
d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali,
culturali e sociali che si svolgono nel Comune e
nelle zone viciniori;
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del sindacato provinciale di cui all'art. 40 del presente regolamento.
3. Se le licenze così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle licenze in capo al Comune revocando quelle non assegnata. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle licenze.
Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in
posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni
ed attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
1.1 L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza
dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto
dell'autovettura.
1.2 Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una
o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno
attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 20. La sequenza
delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre
progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà
essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente
registrata.
1.3 La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento
dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è
subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire
solamente previo azzeramento della somma stessa.
1.4 Il tassametro deve essere
collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale che, controllatane la
rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede
alla piombatura.
1.5 In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del
tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o
in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione,
anche telefonica, all'ufficio comunale competente e a non effettuare servizio
alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
1.6 Il titolare di
licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformità con la
sua stesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa
complementare non funzionante o con il tassametro spiombato commette infrazione
disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto degli articoli di cui al
presente regolamento.
1.7 In caso di guasto al tassametro il conducente deve
sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i
segnali d'uso di "fuori servizio".
1.8 Di quanto sopra il conducente deve darne
tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale.
1.9 Qualora il
guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre
a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso
chilometrico effettuato.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi"
3. Le autovetture adibite al servizio taxi, debbono essere munite, oltre che dalla targa prescritta dalle leggi, di altra targa portante la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO"" ed il numero d'ordine progressivo assegnato dall'Autorità Comunale; tale targa deve applicarsi all'esterno, in conformità di quanto disposto dalle norme di legge. Le autovetture debbono altresì avere l'equipaggiamento completo prescritto dalle norme di legge vigenti. Le stesse dovranno essere obbligatoriamente di colore bianco delle singole case costruttrici.
4. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 05.04.1993).
5. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all'art 39, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza.
6. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
7. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 39 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
8. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 14.
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.
Art. 19 - Sostituzione dell' autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 39. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di colore bianco con le caratteristiche precedentemente individuate.
2. In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesco.
4. Le tariffe e le condizioni di trasporto per il servizio pubblico da piazza sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, sentito il parere delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale. I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo ben visibile, nell'interno dell'autovettura le tariffe e le condizioni di trasporto. In caso di percorso fuori del territorio comunale è consentito pattuire il prezzo della corsa e il conducente dell'autoveicolo può esigere un acconto.
5. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 39 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
6. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe deliberate dall'Autorità amministrativa competente, il Comune provvede a diffidare il titolare della licenza. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, la licenza può essere revocata ai sensi dell'art. 14.
Art. 21 - Responsabilità nell'esercizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art.22 - Svolgimento del Servizio
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Sono stabilite idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
Art. 23 - Luoghi di stazionamento
1. Il Sindaco, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
3. Gli incaricati della sorveglianza del servizio, compresi i funzionari all'uopo incaricati dai Comuni e dalla Provincia, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
Art. 24 - Stazionamento delle autovetture
1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.
Inoltre i conducenti devono rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono chiunque riceva con tale mezzo la richiesta di un servizio deve darne comunicazione immediata al conducente dell'autoveicolo capofila che è comunque obbligato ad effettuare il servizio.
Art. 25 - Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo
1. Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
2. In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani e dalle Forze dell'ordine, secondo l'ordine di arrivo.
Art. 26 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa
1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 39.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale; b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito: in tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza prevista dal C.d.S.
Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge 21/92 i servizi di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il titolare per l'esercizio del servizio taxi ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza possibile per l'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 28 - Comportamento del tassista durante il servizio : Obblighi e divieti
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale; d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana; g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo; h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato: a) seguire percorsi diversi dalla via più breve; b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta; tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Sindaco). c) portare animali propri in vettura; d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica; f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori handicap; h) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito; i) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi; k) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo; l) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art.20, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo; m) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate); n) sdraiarsi sull'autovettura; o) fumare o mangiare durante la corsa; p) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo; q) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti; r) fare il servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti; s) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento; t) stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facoltà prevista dall'art.24.
Art. 29 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di: a) fumare in vettura; b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione; c)gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura; e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal vigente Codice della strada; g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico; h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature; i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume; k) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.
1. Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti nell'interno dell'autovettura dovrà essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune.
Art. 31 - Sospensione della corsa
1. Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.
Art. 32 - Disposizione dell'autoveicolo noleggiato
1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro: Non può in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Art. 33 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
1. Qualora le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.
2. In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti municipali o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.
3. I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
4. Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verrà indicato dalla Commissione di cui all'art. 39.
5. Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando: a) è scaduto il termine del turno di servizio; b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente; c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
6. Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché non si trasportino persone.
7. Gli ingaggi, intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.
1. Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.
Art. 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili ad conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. I conducenti possono esigere la quota assegnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendano all'entrata dei fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata sul tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.
5. In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.
1. Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti presso il locale Comando di Polizia Municipale.
.
Art. 37 - Vigilanza e Contravvenzioni
1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del 2. Quando debba provvedersi alla revoca della licenza comunale, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di taxi, sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale.
Art. 38 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo Provinciale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
Art. 39 - Commissione Consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92, così composta: a) dal Dirigente responsabile del servizio o suo delegato; b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale; c) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria; d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente
regolamento;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide
sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati
all'art. 4 e redige la graduatoria di
merito;
d) trasmette la
graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza:
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
7) La Commissione può istituire, al suo interno, un Comitato Tecnico composto da tre persone per il collaudo dei tassametri dei taxi .
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 e alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
Nota Bene: L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo
T.U. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Legge n. 230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge n. 15 del 15.01.1968 : Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Legge n. 118 del 30.03.1971 : (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in
favore dei mutilati e invalidi civili.
DPR n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all'art. 1 L. 22.07.75 n. 382: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione".
DPR n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Legge n. 689/81 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.
Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.
L.R. del 23.01.1986 : Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.
Legge. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.
Legge n. 241 del 07.08.90 : Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91 : Regolamento di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Legge n. 21 del 15.01.1992 : Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.
DPR n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
D.M. n. 572 del 15.12.1992 : Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.
DPR n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93 : Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
Pro-memoria per i Comuni
I regolamenti CEE 543/69-1463/70-514/72 - 515/72 - 1787/73 - 2827/77, abrogati dai regolamenti 3820/85 e 3821/85, relativi al trasporto merci e autobus, sono stati recepiti dal Nuovo Codice della strada e non riguardano il presente schema che si riferisce esclusivamente agli autoservizi.
|
|