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Comune di CUNEO |
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE
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Deliberazione del
Consiglio Comunale
n.
162 del 31.10.1995 Aree disponibili per l'installazione delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri per l'anno 2009
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SEZIONE I - NORME GENERALI |
Il presente Regolamento, previsto dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, detta le modalità di concessione delle aree comunali destinate per l'installazione ricorrente od occasionale di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante.
L'elenco delle aree comunali come sopra destinate è stabilito, con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale ed è da questa aggiornato almeno una volta l'anno.
Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento che disciplina anche l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e simili, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Art. 2 Gestione delle aree da parte dei concessionari
Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.
Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
Art. 3 Divieto di occupazione abusiva delle aree
E' assolutamente vietata l'occupazione di una delle aree di cui trattasi senza aver ottenuto l'autorizzazione. L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24.
Il concessionario, prima dell'insediamento, deve versare alla Ditta appaltatrice del servizio comunale di raccolta rifiuti solidi urbani il corrispettivo dovuto per il servizio secondo le tariffe previste nel capitolato comunale d'appalto per i servizi a compenso.
Lo stesso concessionario è tenuto a versare il corrispettivo forfetario relativo alle operazioni di nettezza del suolo pubblico all'Amministrazione Comunale, con le modalità e nella misura da questa stabilite.
Inoltre il Concessionario dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al versamento della relativa tassa secondo il disposto del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca dell'autorizzazione.
Art. 5 Oneri del Concessionario
Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti, ecc. sono a carico dei concessionari.
Inoltre, per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico ovvero all'esercizio di forme pubblicitarie autonome, gli esercenti Parchi di divertimento, Arene moto-auto acrobatiche e Circhi equestri dovranno versare, per entrambe le predette causali, distinti depositi cauzionali il cui ammontare è determinato, per ciascuna delle tre tipologie spettacolari, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui all'art. 1.
La mancata dimostrazione di avvenuto versamento delle prescritte cauzioni, quando dovute, importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercire impianti sull'area richiesta.
Art. 6 Imprese di nazionalità straniera
Le imprese dei circhi equestri, delle arene acrobatiche e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.
Inoltre le predette imprese devono dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno previsto dall'art. 142 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dalla Legge 28.2.1990 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante
Quando ritenuto necessario, sulle questioni inerenti lo spettacolo viaggiante devesi pronunciare apposita Commissione consultiva composta come segue:
| Sindaco o Assessore alla Polizia Amm.va | Presidente |
| Dirigente del Settore Attività Produttive | Membro |
| Direttore del Servizio Polizia Municipale | Membro |
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Rappresentanti designati dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello un rappresentante per ogni organizzazione di categoria riconosciuta |
Membro |
| Rappresentante dell'Ente Circhi | Membro |
Le decisioni della Commissione sono validamente adottate a maggioranza dei votanti, con diritto di voto limitato ad un rappresentante per categoria. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Detta Commissione ha il compito di esprimere parere sulla presente regolamentazione prevista al precedente art. 1 prima della loro definitiva approvazione da parte, rispettivamente, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
Analoga procedura deve, ovviamente essere seguita ogniqualvolta si renda necessario procedere ad aggiornamenti per entrambi i provvedimenti citati.
In occasione dell'installazione di qualsiasi impianto dello spettacolo viaggiante, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché di ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, deve essere del tutto moderato e limitato esclusivamente dalle ore 15 alle ore 22, salvo deroghe espressamente disposte dalla Civica Amministrazione.
In particolare, ove l'esercizio delle attività di spettacolo abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati al culto, ovvero tradizionali manifestazioni religiose abbiano ad essere effettuate nelle immediate vicinanze delle attività di spettacolo di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per un lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza.
In casi particolari, espressamente motivati, la Civica Amministrazione ha facoltà di interdire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi sonori
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SEZIONE II - CIRCHI EQUESTRI ED ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE |
Art. 9 Termini di presentazione di istanze
Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire:
● per i Circhi equestri, non prima di 9 (nove) mesi ed entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello d'inizio dell'attività;
● per le Arene moto-auto acrobatiche, non prima di 9 (nove) mesi ed entro il termine perentorio del 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello di inizio dell'attività.
Inoltre, detta istanza potrà essere accolta solo ove nella stessa sia indicato un periodo di tempo non superiore a giorni 15 (quindici) entro cui il richiedente potrà poi scegliere e indicare gli effettivi giorni di permanenza ed esercizio.
Art. 10 Modalità di presentazione dell'istanza
L'Istanza al Sindaco, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:
a) generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, numero di codice fiscale o partita IVA;
b) denominazione dell'attrazione/i di proprietà - la denominazione del Circo (marchio e logo) devono corrispondere a quanto risultante dall'autorizzazione comunale annuale, precise dimensioni di ingombro. La denominazione dell'impresa circense dovrà inequivocabilmente riportare la stessa dicitura sia nella domanda, sia nella concessione, sia nelle forme di pubblicità. Ogni abuso che dovesse verificarsi al riguardo comporterà, oltre alle eventuali sanzioni, l'immediata revoca della concessione;
c) numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro;
d) periodo e luogo per i quali viene presentata la richiesta.
Art. 11 Assegnazione e concessione dell'area
Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato al richiedente entro il mese successivo all'arrivo in Comune dell'istanza stessa; l'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune onde consentire all'Amministrazione di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti.
La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe emesse dal Sindaco.
Quando una determinata area risulti già assegnata, ancorché provvisoriamente ad un circo od arena moto- auto acrobatica, l'Amministrazione Comunale non può
prendere in considerazione alcuna altra istanza di altra impresa similare volta ad ottenere l'occupazione della stessa area per il periodo di tempo decorrente rispettivamente dal 90° (novantesimo) giorno precedente quello d'inizio dell'attività della precedente impresa circense e dal 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello di inizio dell'attività della precedente impresa acrobatica.
Nell'esame ed eventuale accoglimento di istanze concorrenti per il medesimo periodo e per la stessa area deve essere seguito il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.
| SEZIONE III - SINGOLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE |
Art. 13 Manifestazioni ricorrenti
Sono da intendersi ricorrenti quelle manifestazioni che hanno luogo, ogni anno, nel medesimo sito e nello stesso periodo in concomitanza, per lo più, con particolari manifestazioni in occasione delle quali, per consuetudine, vengono installate attività dello spettacolo viaggiante.
Il calendario delle predette manifestazioni è approvato dalla Giunta Comunale con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed è aggiornato con la medesima cadenza.
Art. 14 Manifestazioni occasionali
Sono da intendersi come occasionali non solo quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1.
Le attività dello spettacolo viaggiante installate nell'ambito di siffatte manifestazioni soggiacciono integralmente alle disposizioni dettate dal presente Regolamento.
Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli operatori.
In ogni parco non potranno essere installate attrazioni di uguale denominazione ministeriale.
Saranno comunque fatti salvi i diritti acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.
Nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente Regolamento l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente deve prevedere:
a) la definizione della tipologia,sulla base degli appositi elenchi ministeriali,delle attrazioni ammesse;
b) l 'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.
L'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione è determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante, con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 della presente normativa ed è aggiornato con la medesima cadenza ivi prevista, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 punto 18.3.
Le piccolissime attrazioni (pugnometri, oroscopi, basket, cannoncini forza muscolare, braccio di ferro ecc.), munite di regolare autorizzazione comunale annuale e di domanda, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e non costituirà valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio. Eventuali cambi saranno consentiti solo all'interno dello stesso raggruppamento.
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI |
Sono
considerate attività complementari al parco i banchi di dolciumi in genere e di
zucchero filato.
I titolari, al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di
cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 28.3.1991
n. 112 e dal D.M. 4.6.1993 n. 248.
I generi posti in vendita possono essere esclusivamente quelli indicati
sull'autorizzazione amministrativa in possesso dell'assegnatario.
All'atto della presentazione della domanda di ammissione al parco è necessario
produrre copia dell'autorizzazione amministrativa nonché copia
dell'autorizzazione sanitaria personale.
Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo i
criteri previsti da punti a), b) del successivo art. 19.
Qualora il titolare di attività complementari acquisisca attrazioni dello
spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella
graduatoria di cui sopra e naturalmente anche in caso inversamente contrario.
Le attività complementari fanno parte dell'organico del parco divertimenti e la
loro sistemazione non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante.
In occasione della formazione di nuovi parchi o modifiche degli esistenti
nulla potrà essere variato per le dislocazioni già previste.
Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni per adulti che costituiscano novità per il parco.
Costituisce novità quella attrazione che appaia incontestabilmente come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione; le semplici varianti apportate a queste ultime, pertanto, non costituiscono mai novità.
Quando l'installazione di una attrazione avvenga ai sensi del presente articolo non potrà essere nuovamente impiantata nella stessa area ed allo stesso titolo per l'anno successivo.
Art. 17 Termini e modalità di presentazione di istanze
Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire entro il termine perentorio del 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente a quello di inizio dell'attività.
Le domande presentate dopo tale data potranno essere prese in considerazione per gli spazi rimasti liberi anche per rinuncia di un titolare fermo restando il parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
L'istanza al Sindaco, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:
a) generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, numero di codice fiscale e partita IVA;
b) denominazione dell'attrazione/i di proprietà da installare quale esattamente risultante/i dall'elenco ministeriale, precise dimensioni d'ingombro;
c) numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro;
d) copia della licenza comunale annuale di esercizio
e) periodo e luogo per i quali viene presentata la richiesta.
Art. 18 Assegnazione delle aree - Criteri
L'assegnazione delle aree per le manifestazioni ricorrenti viene fatta sulla base dei seguenti criteri:
18.1 Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo articolo, vantino un diritto di precedenza su altri richiedenti per attrazioni similari o concorrenti;
18.2 Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per attrazioni similari o concorrenti possiedano somma equivalente di requisiti;
18.3 Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità ai sensi del precedente art. 16 che portino incremento al parco altamente spettacolari.
L'assegnazione di cui al punto 18.3 non conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.
Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato almeno 30 giorni prima la data d'inizio del parco; l'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune e comunque entro 15 giorni dall'inizio del parco, onde consentire all'Amministrazione di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti. La violazione a tale disposizione sarà sanzionata secondo quanto previsto dal successivo art. 24.
Il concessionario avrà diritto di essere sistemato nell'area individuata per il Parco Divertimenti o nelle immediate vicinanze relativamente ai Padiglioni dolciari/gastronomici nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza riguardante la propria categoria/tipologia tenuto conto delle caratteristiche planimetriche e tecniche della propria attrazione (rispetto dei passaggi pedonali, eventuali lati chiusi, ecc.).
La sistemazione delle
abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo
nelle località
determinate
e con le modalità impartite
dall'Amministrazione Comunale.
Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal temine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe emesse dal Sindaco.
Art. 19 Assegnazione delle aree - Requisiti - Graduatoria
Per l'assegnazione delle concessioni delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tener conto del punteggio raggiunto da ciascuno di essi sulla base dei seguenti elementi:
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a) |
anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, |
punti per ogni anno |
2,00 |
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b) |
presentazione domanda per il parco interessato |
punti per ogni anno |
0,10 |
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A seguito delle modifiche apportate il punteggio base sarà quello relativo
all'ultimo anno di partecipazione al parco, fermo restando il punteggio già
acquisito
L'ufficio competente è incaricato di tenere costantemente aggiornata la
graduatoria conseguente in riferimento a ciascuna delle manifestazioni
ricorrenti nell'ambito del territorio comunale.
Tutti i requisiti sopra indicati sono strettamente personali e, come tali non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.
In deroga al precedente comma, in caso di: DECESSO, INVALIDITÀ PERMANENTE PER CAUSA DI LAVORO, RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ PENSIONABILE DEL TITOLARE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, con conseguente restituzione del titolo autorizzatorio, CESSIONE VOLONTARIA TOTALE O PARZIALE DELL' ATTIVITÀ, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante se questi è l'erede legale (o gli eredi legali se più di uno) oppure l'erede designato (successione tra vivi) se famigliare ascendente, discendente o collaterale purché designato con atto notarile legale e che sia in possesso, al momento di esercire, di idonea documentazione per l'attività.
Art. 20 Assegnazione delle aree - Obblighi
E' fatto obbligo ai concessionari, siano essi a posto fisso o a rotazione, di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale la concessione è stata data e per l'intero periodo di durata della manifestazione.
Ogni sottrazione a tale obbligo, comunque congegnata, comporta le sanzioni di cui al successivo art. 24.
La sospensiva della concessione, ovvero l'assenza alla manifestazione, potrà essere accordata, ovvero giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi:
1) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
2) costruzione di una nuova attrazione;
3) cambio in corso dell'attrazione;
4) danno improvviso alla attrazione;
5) malattia improvvisa dell'attrazionista, del coniuge,di un suo parente convivente sino al 2° grado o affine convivente sino al 2° grado;
6) concomitanza con altro parco o espressa richiesta del titolare di partecipare ad altra manifestazione anche fuori dell'ambito comunale.
La richiesta di sospensiva o la giustificazione dell'assenza deve pervenire all'ufficio comunale preposto entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.
Fuori da questi casi, che dovranno comunque essere adeguatamente documentati, e da queste modalità, il mancato impianto o lo spianto anticipato determinano l'esclusione dalla concessione di tale area per anni due, fatta salva, per il secondo caso, l'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma.
Art. 21 Assegnazione delle aree - Lista d'attesa
La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per quegli attrazionisti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 non appena detto posto si renda vacante.
Essa si articola in tante graduatorie quante sono le categorie di mestieri e le aree previste nell'elenco di cui all'art. 1 e sono tenute costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la graduatoria sarà stilata sulla base delle domande pervenute al Comune negli ultimi 10 anni.
Per aver diritto ad essere inseriti in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area per una determinata attrazione e riproporre l'istanza stessa annualmente sino a che il richiedente non possa essere inserito nell'organico dell'area interessata. L'interruzione della presentazione dell'istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista d'attesa.
Il punteggio acquisito nella lista di attesa verrà azzerato al momento di entrata definitiva nell'organico del parco.
Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio, quando l'attrazione che si intende installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto dall'organico funzionale dell'area frequentata e non impedisca l'abituale collocazione degli abituali frequentatori (es. diversa conformazione o maggior spazio occupato); in tal caso, se possibile, verrà collocata in posizione planimetrica alternativa.
La richiesta di cambio d'attrazione dovrà essere presentata nei tempi previsti per la richiesta di autorizzazione ad esercire di cui all'art. 17.
Verrà presa in considerazione anche se il richiedente è in possesso dell'attrazione di cui ha richiesto il cambio.
In caso favorevole verrà azzerato il punteggio della precedente attrazione per la quale potrà essere presentata domanda di partecipazione ai Parchi successivi.
Ove il richiedente il cambio non possa essere collocato in organico, sarà inserito nella lista d'attesa corrispondente.
Gli operatori dello spettacolo viaggiante che installino le loro attrazioni in un parco divertimento ovvero che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, attivino l'esercizio di un nuovo parco, debbono nominare dei propri rappresentanti, detti "delegati di Parco", i cui nominativi, preventivamente individuati all'inizio dell'attività del parco stesso, devono essere segnalati per iscritto al competente ufficio comunale.
Spetta ai delegati di parco:
● promuovere la gestione comune dei servizi necessari al buon funzionamento del parco;
● adottare tutti i provvedimenti determinati dalla Pubblica Amministrazione, attinenti all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione, nonché alle iniziative promozionali e pubblicitarie;
● collaborare con la Civica Amministrazione per assicurare il rispetto di tutte le normative che regolano lo svolgimento delle attività proprie dei parchi di divertimento;
● assicurare il giusto riparto delle spese organizzative, gestionali e tariffarie a carico degli operatori, titolari di concessione, partecipanti al parco;
● provvedere alla costituzione ed alla gestione dei servizi necessari al funzionamento dell'area;
● concordare con il competente ufficio comunale e con la ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti solidi urbani le modalità di istituzione e funzionamento dei servizi per la rimozione periodica e finale dei rifiuti dall'area del parco;
● provvedere a fornire l'autorizzazione del proprietario del terreno, qualora trattasi di terreno privato, per l'installazione del parco;
● richiedere, almeno 15 giorni prima dell'inizio del parco, alla *Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presentando idonea documentazione al riguardo, sopralluogo della Commissione stessa.
* Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo coma da deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 1 dicembre 2004 e deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 30 dicembre 2005.
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SEZIONE IV – NORME DI CHIUSURA E FINALI |
Le trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando il fatto non costituisca reato punibile con altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La sanzione amministrativa dovuta per le trasgressioni è fissata nel minimo di € 51.65 e nel massimo di € 516.46
Per le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, compresa la morosità ai disposti del presente Regolamento, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può disporre la revoca della concessione e l'esclusione, sia temporanea che permanente, dalla frequenza ai parchi di divertimento e dalle aree di sosta da parte del trasgressore.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello analogo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 162 del 31.10.1995 e successive modificazioni.
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