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Ultimo aggiornamento:
giovedì 21 agosto 2008
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
INDICE REGOLAMENTO
Art.
1 Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente
Il Servizio di
Noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta, e veicoli a
trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al
trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Art. 2 Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio
con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di
circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt .82-85 e
93 del Decreto Legislativo n .285 del 30 aprile 1992 e successivo
Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. sul
quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in
vigore:
a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
b) dal D.M. 15dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5.4.1993);
c) dal D.M. 20 aprile 1993;
d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di
cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n .495;
e) dal D.P.R. 24luglio 1977, n. 616;
f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge Generale sui servizi di
trasporto pubblico non di linea su strada”;
g) dalle disposizioni del presente regolamento
Art. 3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per
esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione:
1.
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso
di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a
quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione dei veicoli
autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 16.
3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il
servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale
diretta al Sindaco a seguito dell’emanazione di
apposito
bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata
la disponibilità di una autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico
concorso, la Provincia, sentita la
competente
Commissione provinciale provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli
assegnati al Comune.
5.
I titolari di autorizzazione
per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della
propria attività, possono;
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di
trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della
legge 8agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali
quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformità alle nonne vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge:
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di
cui alla lettera b) del comma2 del'art.l della Legge 15gennaio 1992, n. 21;
5.1 Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire l’autorizzazione
agli organismi ivi previsti
e rientrare in possesso immediatamente dell’autorizzazione precedentemente
conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5,
l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia
trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante
della società dovrà:
a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del
veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e
sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell’ art. 8 della L.2 1/92.(*)
7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell’impresa
dovrà indicare:
● Luogo e data di nascita;
● Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della
Regione;
● Cittadinanza;
● Codice fiscale;
ed inoltre:
● denominazione e/o ragione sociale;
● numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
● sede dell’impresa;
● partita IVA;
● di non essere titolare di licenza taxi.
8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 2
della legge 4.1.68, n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e
cittadinanza.
I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE
che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che
limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a
quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento;
d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
per la guida di autoveicoli;
e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel
ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
t) certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che
il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio
dell’attività.
9. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera
a) del comma precedente
deve essere trasmessa per:
● tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
●
i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o
accomandita per
azioni;
●
gli amministratori: per ogni altro tipo di società;
10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice
fiscale.
11. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere
prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco dei soci;
f) C.A. P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei socie
abilitati alla guida dei veicoli;
g) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i
soci adibiti alla guida
dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio
dell’attività.
12. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale
competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella
guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e
contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni
dipendente o collaboratore.
13. Il Comune provvederà d’ufficio all‘accertamento dei requisiti di tipo
morale (Casellario
Giudiziale,
pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla Legge n.
15/1968.
(*) Il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall’art. 11 della
Legge 21/92, pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di
particolari attrezzature, situato su un’area privata - o anche pubblica, vedi
comma 6 del citato art. 11 - dove il noleggiatore possa ricevere le
prenotazioni.
Art. 4 Titoli
preferenziali
1. Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle
autorizzazioni di esercizio:
A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica
professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) organizzazione aziendale;
d) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
e) l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida
del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei
mesi;
B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente
dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il
servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri
elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito
punteggio dei titoli per la formazione delle graduatoria.
Art. 5 Requisiti
personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al
rilascio delle stesse.
1. L’iscrizione nel
ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per
ciascuna Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito
indispensabile per il rilascio, da pane di ciascuno dei Comuni compresi nel
territorio di competenza della Provincia medesima, dell’autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di
conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità
di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un
viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al
servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del
dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei
requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la
disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall’art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto
se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili
alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non
colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti
contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, 1’
industria e il commercio;
c)
hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3
e 4 della legge 26febbraio 1958 n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, 11.1423 e
successive modifiche ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla
legge 31 maggio 1965; n .575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non
essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una
misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta
soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui
all‘ami. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del
ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera
a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione:
a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di
noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le
condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la
domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
Art. 6 Contenuti del
bando
1. I contenuti
obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i
seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fui
dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da
parte dell’apposita Commissione di cui all’art. 28;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la
dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 7 Rilascio
dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono rilasciate
dalle amministrazioni comunali nel rispetto delle norme e procedure previste dal
presente
Regolamento. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per
l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a
trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il
cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio di
noleggio con conducente.
E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per
l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con
conducente, ove eserciti con natante.
3. L’autorità comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del
servizio di noleggio con conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo
ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio
sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E’ ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se
rilasciate da comuni diversi,nel rispetto delle condizioni di cui al precedente
capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio
dell’autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di
iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l’attività di
trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.
Art. 8 Sostituzione alla
guida
I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio,
della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all’art.
6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile.
Art. 9 Durata dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5
(cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 21/92
sulla trasferibilità dell’autorizzazione ed in analogia alla durata delle
concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all’art. 30 della Legge
Regionale 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di
sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12. 13. 14. -
2. L’autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a
vidimazione del competente ufficio comunale.
.
Art. 10 Trasferibilità dell’
autorizzazione
1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso
dell’amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta
nei ruoli di cui all’art. 6 della L .21/92 ed in possesso degli altri requisiti,
quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;
d) cessazione attività.
2.
Qualora l’autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di
morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi
appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero può essere trasferita entro il termine
massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di
cui al p . e) del comma 8 dell‘art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio,
l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell’autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei
prescritti requisiti tecnici e professionali, l’erede può richiedere che
l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal
decesso del titolare dell’autorizzazione, entro il quale periodo dovrà
dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda
proseguire l’attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso,
dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali.
Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l’erede dimostri il possesso dei
requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà
essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non
dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 11 Inizio del servizio
1. L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio di
autovettura con conducente ha l’obbligo di iniziare il servizio con automezzo di
fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120
giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
Art. 12 Diffida e sospensione dell’autorizzazione
1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare
dell’autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non
comportano la revoca o la decadenza dell’autorizzazione stessa sono punite, ai
sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale 24/95,
con la sanzione amministrativa e pecuniaria da. € 103.29 a
€ 516.46
Qualora non siano ancora trascorsi 2 anni dall’accertamento della prima
irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e
pecuniaria, si applica la sospensione dell’ autorizzazione per un periodo non
superiore a 90 giorni.
Qualora nell’arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il
titolare dell’autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc.,
dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo,
si procede alla revoca dell’autorizzazione, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di
sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal
vigente Codice della strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo
comunale (ai sensi della legge 142/90, del D:L:vo 29/93, e successive
integrazioni e modificazioni), sentita la competente commissione consultiva di
cui al successivo art. 28.
Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l’Ufficio
provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.
4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da
procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l’autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del
Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto
stabilito dal presente articolo.
Art. 13 Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune,
sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere
il servizio;
b) quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il
titolare dell’autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso
coadiuvante;
c) quando il titolare dell’autorizzazione si sia procurato con continuità
servizi nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) quando l’autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione,
sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta
indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistano
autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in
quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone
(art. 87 Codice della Strada);
e) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni
corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso (vedi ad esempio
art. 21 del presente Regolamento);
f) quando il titolare dell’autorizzazione abbia prestato la sua opera per
favorire il contrabbando e comunque l’evasione delle leggi tributarie e
sanitarie;
g) quando il titolare dell’autorizzazione sia incorso in uno dei
provvedimenti previsti dall’art. 5 relativo al possesso dei requisiti di
tipo morale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o
si sia verificata recidività
in violazioni varie del presente regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi
il regolare svolgimento del servizio;
l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con
l’esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell’autorizzazione deve essere
preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive
diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall’art. 5
al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto
siano di impedimento per l’espletamento del servizio, o che avrebbero comunque
comportato la non possibilità di rilascio dell’autorizzazione, è sufficiente la
contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali
controdeduzioni dell’ interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall’interessato a seguito della
prima diffida, con la secondo diffida l’Autorità comunale è tenuta ad indicare
le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere
riportate nell’atto di revoca dell’autorizzazione.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente
informati la Provincia competente e l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli
incombenti di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di
circolazione).
Art. 14 Decadenza dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere
automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento
entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:
a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito
nell’atto di comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione secondo quanto
previsto dall’art. 11;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da
parte del titolare della stessa;
c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
d) per cessione della proprietà dell’autoveicolo senza che lo stesso sia
stato sostituito entro 90 giorni;
e) per morte del titolare dell’ autorizzazione, allorché tale evento sia
tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall’art. 10;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il
competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta
di circolazione, e la Provincia.
Art. 15 Sospensione dei provvedimenti disciplinari
In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile
di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione, l’iter relativo al
trasferimento dell’autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del
procedimento stesso.
Art. 16 Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con
conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art. 2 del D.M. 18
aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la
Commissione consultiva di cui all’art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
a) l’entità della popolazione del territorio comunale e di quello
parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e
dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di
loro e dal Comune centro;
c) l’entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie
dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di
linea) interessanti il territorio comunale;
d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali,
culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate
eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante
autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse fuori linea ai sensi
degli artt.82 e 87 del Codice della Strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell’art.
3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del
sindacato provinciale di cui all’art. 27 del presente regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei comini
precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall’intervenuta disponibilità,
la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al
Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione,
il Comune non procederà all’assegnazione delle autorizzazioni.
Art. 17 Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
1. Ai sensi dell’art. 12 della legge 15.1.92 n. 21 le autovetture adibite
al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
a) all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un
contrassegno con la scritta “noleggio”;
b) una targa posteriore con la dicitura “NCC” inamovibile e recante il
numero del1’autori77zione e lo stemma del Comune;
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di
contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere
immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita
prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il
competente Ufficio Comunale.
3. A partire 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti
al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte
catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti,
conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572
del 14.12.1992(G.U. n. 79 del 05.04.1993).
4. Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti
alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all’art. 28, che è
tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche
contenute nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione.
5. Tali verifiche, non possono implicare accertamenti di carattere
tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici
della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione di cui all’art. 28, ritenga che un
autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di
circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente
Ufficio della Motorizzazione Civile.
7. Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di
decoro e qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla messa in
efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso, entro un termine che sarà
fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma
dell’art. 13.
8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i
veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il
servizio di cui al punto 7.
Art. 18 Sostituzione dell’autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata dell’autorizzazione comunale
il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione
dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie
allo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in migliore stato d’uso da
verificarsi da parte della Commissione di cui all’art. 28.
Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo
atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto
del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull’autorizzazione deve essere apposta l’annotazione
relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.
Art. 19 Tariffe
1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con
conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto
può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo
le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto
dall’art. 13 della Legge 21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la
Commissione di cui all’art. 28 ha il compito di verificarne l’esatta
applicazione.
4. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate,
l’organo comunale competente provvede a diffidare il titolare
dell’autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto,
l’autorizzazione può essere revocata ai sensi dell’art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere
costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle
tariffarie.
Art. 20 Responsabilità
nell’esercizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque
derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al
rilascio ed all’esercizio dell’autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare
della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del
Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità
personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 21 Svolgimento del Servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica
che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a
seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 21/92 i servizi di noleggio devono
essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha
l’obbligo di prestare tutta l’assistenza possibile per 1’ incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supponi necessari alla loro
mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supponi necessari alla
mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente
.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’ interno delle rimesse (art. 3
legge 21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a
mezzo di autovettura è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo
pubblico in quanto nel Comune è esercito il servizio di taxi
Art. 22 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Come previsto dal comma i dell’ art. 14 della Legge 21/92 i servizi di noleggio
con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di
handicap. Il titolare per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ha
l’obbligo di prestare tutta l’assistenza possibile per l’incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro
mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei
portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 23 Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono
comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere
un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l’obbligo di:
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività
dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della
sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla
sorveglianza di cui all’art. 26 del presente regolamento;
b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza
pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali
di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare
dell’autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all‘art.
12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell’autorizzazione,
l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di
lavoro.
Art. 24 Divieti per i conducenti degli autoveicoli
1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto
divieto di:
a) far salire sull‘autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno
noleggiato anche durante i
periodi di sosta;
b) portare animali propri sull’autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della
definizione del servizio;
d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri
dell’autoveicolo;
e) fermare I ‘autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica
richiesta dei passeggeri o
casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo:
Art. 25 Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal
bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di
sicurezza previste dal
vigente Codice della strada.
Art. 26 Vigilanza e Contravvenzioni (*)
1. La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea compete
ai funzionari dei
Comuni e delle Province all’uopo incaricati fatte salve le disposizioni di
competenza del
Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa
vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell’autorizzazione comunale,
come previsto dal‘art. 13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è
adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione stessa, nel
rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune
non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e
tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio, sentita la
competente Commissione Consultiva Provinciale
(*) L’applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento
deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazione ed
integrazioni.
Art. 27 Sindacato
provinciale sulle deliberazioni comunali
Le deliberazioni dell’organo comunale, relative alla modifica del presente
Regolamento e alla organizzazione del numero di autorizzazioni, emanate in
relazione al presente regolamento, no applicabili se non sono sottoposte alla
preventiva approvazione dell’organo sociale ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio n. 1, e della legge
regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
Art. 28 Commissione Consultiva.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed
all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione
delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi
dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina m’apposita Commissione
consultiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge 2 1/92, così composta:
a) dal Dirigente responsabile del servizio o suo delegato (Presidente);
b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
c) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di
categoria;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di
cui alla legge regionale 2 luglio 1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei
suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del
giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti
giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti
e sottoscritta da almeno numero due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti
degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità
prevale il voto del Presidente.
4. Ai finì dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure
concorsuali di cui all’ art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i
seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente
regolamento;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide
sull’ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati
all’art. 4 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l’adozione dei
provvedimenti di competenza
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia
a quanto previsto dall’art. 5 comma 5 della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto
operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sè i
poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche
elencate negli ordine del giorno rimasti inevasi.
7.
La Commissione può istituire, al suo interno , un Comitato Tecnico composto da
n. 3 persone, per la verifica degli autoveicoli.
Art. 29 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo
oltre alle disposizioni espressamente richiamate all’art. 2 e alla legge 15
gennaio 1992 n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano
direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in
contrasto con le norme del presente regolamento.
Riferimenti legislativi
richiamati nello Schema tipo
T.U. 18.06.1931 N. 773 - “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”
Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Legge n. 230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato.
Legge n. 15 del 15.01.1968 : Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme”.
Legge n. 118 del 30.03.1971 : (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n.5)
Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.
DPR n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all’art. l L.22.07.75
n. 382 “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle
materie indicate dall’an. 117 della Costituzione.
DPR n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 118
del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici.
Legge n. 689/81 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.
Legge n. 443 del 08.08.85- Albo imprese artigiana.
L.R. i del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.
Legge 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.
Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decr.Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione delle
direttive delle
Comunità Europee n. 438 del 2 1.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n.
562 del
12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori
su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Legge n. 21 del 15.01.1992 : Legge Quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea.
D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.
DPR n.495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi
antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi ad autonoleggio con conducente. DPR
n. 495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93 : Criteri per la determinazione di una
tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
Pro-memoria per i Comuni
I regolamenti CEE 543/69-1463/70-514/72-515/72-1787/73-2827/77-2828/77,
abrogati dai regolamenti 3820/85 e 3821/85, relativi al trasporto merci e
autobus, sono stati recepiti dal Nuovo Codice della Strada e non riguardano il
presente schema che si riferisce esclusivamente agli autoservizi.
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