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Polizia Amministrativa |
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Agricoltura, Industria, Artigianato, Sanità, Turismo |
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Tutela Animali |
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Commissione Vigilanza
sui locali di Pubblico Spettacolo |
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Linee guida per attività |
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Ordinanze |
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DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
DI VENDITA AL DETTAGLIO
Rilevato che il Titolo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4,
della Legge 15 marzo 1997, n. 59” sancisce la nuova regolamentazione
relativamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
vendita al dettaglio;
Vista la Legge Regione 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 114”;
Sentite al riguardo le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del
commercio e dei lavoratori dipendenti;
Vista la decisione della Giunta Comunale nelle sedute del 30 agosto 1999, in
seduta del 13 gennaio 2004 e in seduta del 31.7.2007;
Visto il D.Lgs 228/2001 “Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo, a
nome dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
in via temporanea e provvisoria, in attesa della predisposizione del Piano
Comunale di Coordinamento degli orari di cui alla Legge Regionale 6 aprile 1995
n. 52, i criteri di indirizzo per la disciplina degli orari di vendita degli
esercizi di commercio al dettaglio su aree private come indicati nell’allegato
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si da inoltre atto che la nuova regolamentazione entrerà in vigore il giorno
successivo a quello dell’adozione del provvedimento e che si provvederà a dare
la massima diffusione sia all’utenza sia alle categorie interessate.
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IL SINDACO
Dr. Alberto VALMAGGIA |
INDICE
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Art. 1 Orari di
apertura e chiusura e limiti giornalieri |
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti
i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue; l’esercente può
liberamente determinare il proprio orario tenendo conto che lo stesso non potrà
superare le tredici ore giornaliere.
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Art. 2
Pubblicità dell’orario |
Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l’orario di apertura e di
chiusura, determinato nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e
delle presenti disposizioni, mediante l’apposizione di cartelli o con altri
mezzi idonei di informazione. Non è invece necessario che l’esercente trasmetta
copia dell’orario al Comune.
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Art. 3
Chiusura domenicale e festiva |
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
Le giornate di apertura festiva verranno individuate annualmente da parte della
Giunta Comunale e successiva formalizzazione con determinazione Dirigenziale.
Le concessionarie di autoveicoli possono, in occasione della presentazione di
nuovi modelli, previa comunicazione al competente ufficio, derogare all’obbligo
di chiusura domenicale e alla mezza giornata individuata dall’esercente stesso.
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Art. 4
Chiusura infrasettimanale |
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale come di seguito indicato:
SETTORE ALIMENTARE: lunedì mattina, mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio o
sabato pomeriggio;
SETTORE NON ALIMENTARE: lunedì mattina o sabato pomeriggio;
SETTORE MISTO: la mezza giornata di chiusura dovrà essere individuata secondo le
indicazioni sopra riportate sulla base della prevalenza del settore.
Tutti gli esercizi di vendita situati all’interno dei Centri Polifunzionali e
Centri Commerciali dovranno effettuare la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale individuata dall’esercizio avente la maggior superficie di
vendita.
Nel mese di dicembre è consentito derogare all’obbligo della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale.
La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorrono
uno o più giorni festivi oltre la domenica. E’ comunque riservata facoltà
all’operatore di optare per la non effettuazione del giorno di chiusura
infrasettimanale nella settimana antecedente a quella in cui ricade la
festività.
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Art. 5
Festività consecutive |
Gli esercizi che vendono esclusivamente generi del settore alimentare devono
garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive
secondo l’orario tradizionalmente individuato dal singolo esercente almeno nella
mattinata della prima giornata festiva.
In caso di motivato impedimento l’esercente dovrà comunicare per scritto la
chiusura del proprio esercizio al competente ufficio Commercio almeno dieci
giorni prima individuando i giorni di chiusura; l’ufficio, valutata la
comunicazione, potrà diniegare l’autorizzazione, anche parzialmente, qualora
ritenga che la chiusura dell’esercizio possa mettere a repentaglio il servizio
al pubblico.
Tenuto conto delle esigenze dell’utenza e delle caratteristiche del territorio è
consentito, previa istanza e conseguente autorizzazione comunale, l’esercizio
dell’attività di vendita in orario notturno per un limitato numero di esercizi
di vicinato in concomitanza con manifestazione di notevole importanza con
prevedibile afflusso di persone.
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Art.7
Prescrizioni speciali |
Gli esercizi autorizzati alla vendita dei generi di cui alla tabella speciale -
articoli per rivendite di generi di monopolio, devono far coincidere la predetta
mezza giornata obbligatoria di chiusura infrasettimanale con quella facoltativa
eventualmente concessa dal Capo dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di
Stato; in caso contrario gli esercizi stessi devono sottostare alle disposizioni
sopraindicate, rimanendo la chiusura dei medesimi fissata, a seconda del caso.
Gli artigiani che vendono esclusivamente o prevalentemente i propri prodotti
alimentari (pasta fresca e altri prodotti derivanti da sfarinati, gastronomia,
gelateria, confetteria, pasticceria, rosticceria, pizza al taglio e simili)
seguono gli orari giornalieri e di apertura-chiusura relativi alle Pasticcerie.
Nelle ore e periodi di chiusura di queste i locali dove è esercitata l’attività
di produzione artigianale e/o di vendita devono restare chiusi al pubblico.
Ai laboratori artigianali di generi alimentari, in particolare, non è consentito
di effettuare, oltre all’attività di vendita, anche quella di somministrazione
del proprio prodotto, senza l’autorizzazione prevista dalla disciplina sui
pubblici esercizi.
Qualora in uno stesso esercizio venga esercitata attività commerciale di cui
alle leggi in vigore unitamente alla vendita di prodotti artigianali prodotti
dall’esercente può essere consentita l’apertura domenicale esclusivamente per la
vendita di quanto direttamente prodotto con obbligo di chiusura infrasettimanale
il lunedì. Nel caso che l’attività prevalente sia quella artigianale potrà
comunque essere consentita la sola vendita nelle giornate di mercoledì
pomeriggio, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio dei prodotti artigianali con
esclusione del pane.
Anche in deroga alle vigenti norme il Comune potrà valutare istanze motivate e
presentate dalle Associazioni di categoria al fine di ottenere concessioni per
deroghe speciali in materia di orari rispetto ai criteri stabiliti.
Le predette disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
- rivendite di generi di monopolio
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici
alberghieri
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali
- rivendite di giornali
- gelaterie e gastronomie
- rosticcerie e pasticcerie
- esercizi specializzati nella vendita di :
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* bevande |
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* fiori, piante e articoli da giardinaggio |
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* mobili |
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* libri |
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* dischi, nastri magnetici, musicassette,videocassette |
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* opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline |
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* articoli da ricordo e artigianato locale |
- stazioni di servizio autostradali qualora le attività di vendita siano svolte
in maniera esclusiva e prevalente
- sale cinematografiche
- vendita diretta dei produttori agricoli
L’esercente che intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo dovrà
preventivamente presentare all’ufficio competente una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio nella quale segnala la tipologia prevalente.
Chiunque viola le disposizioni in materia di orari di cui alle presenti
disposizioni sarà punito, come disposto dall’art . 22 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 114, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
€ 516,00 a € 3.098,00 con pagamento in misura ridotta di € 1.032,00.
NORMATIVA
Città di Cuneo
Settore Attività Produttive
Ufficio Commercio
Palazzo San Giovanni
Via Roma 4
Tel. 0171 444.453
Fax 0171 444.458
e-mail
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