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DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

IL SINDACO


Rilevato che il Titolo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” sancisce la nuova regolamentazione relativamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la Legge Regione 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114”;

Sentite al riguardo le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Vista la decisione della Giunta Comunale nelle sedute del 30 agosto 1999, in seduta del 13 gennaio 2004 e in seduta del 31.7.2007;

Visto il D.Lgs 228/2001 “Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo, a nome dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
 

ADOTTA


in via temporanea e provvisoria, in attesa della predisposizione del Piano Comunale di Coordinamento degli orari di cui alla Legge Regionale 6 aprile 1995 n. 52, i criteri di indirizzo per la disciplina degli orari di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio su aree private come indicati nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si da inoltre atto che la nuova regolamentazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell’adozione del provvedimento e che si provvederà a dare la massima diffusione sia all’utenza sia alle categorie interessate.
                     

                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                         Dr. Alberto VALMAGGIA


INDICE


Art.   1  Orari di apertura e chiusura e limiti giornalieri
Art.   2  Pubblicità dell’orario
Art.   3  Chiusura domenicale e festiva
Art.   4  Chiusura infrasettimanale
Art.   5  Festività consecutive
Art.   6  Orario notturno
Art.   7   Prescrizioni speciali
Art.   8   Deroghe
Art.   9   Esclusioni
Art. 10   Sanzioni

 


 

Art. 1 Orari di apertura e chiusura e limiti giornalieri


Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue; l’esercente può liberamente determinare il proprio orario tenendo conto che lo stesso non potrà superare le tredici ore giornaliere.
 

Art. 2  Pubblicità dell’orario


Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura, determinato nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e delle presenti disposizioni, mediante l’apposizione di cartelli o con altri mezzi idonei di informazione. Non è invece necessario che l’esercente trasmetta copia dell’orario al Comune.
 

Art. 3  Chiusura domenicale e festiva


Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
Le giornate di apertura festiva verranno individuate annualmente da parte della Giunta Comunale e successiva formalizzazione con determinazione Dirigenziale.
Le concessionarie di autoveicoli possono, in occasione della presentazione di nuovi modelli, previa comunicazione al competente ufficio, derogare all’obbligo di chiusura domenicale e alla mezza giornata individuata dall’esercente stesso.
 

Art. 4  Chiusura infrasettimanale


Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale come di seguito indicato:
SETTORE ALIMENTARE: lunedì mattina, mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio;
SETTORE NON ALIMENTARE: lunedì mattina o sabato pomeriggio;
SETTORE MISTO: la mezza giornata di chiusura dovrà essere individuata secondo le indicazioni sopra riportate sulla base della prevalenza del settore.
Tutti gli esercizi di vendita situati all’interno dei Centri Polifunzionali e Centri Commerciali dovranno effettuare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale individuata dall’esercizio avente la maggior superficie di vendita.
Nel mese di dicembre è consentito derogare all’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorrono uno o più giorni festivi oltre la domenica. E’ comunque riservata facoltà all’operatore di optare per la non effettuazione del giorno di chiusura infrasettimanale nella settimana antecedente a quella in cui ricade la festività.
 

Art. 5  Festività consecutive


Gli esercizi che vendono esclusivamente generi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive secondo l’orario tradizionalmente individuato dal singolo esercente almeno nella mattinata della prima giornata festiva.
In caso di motivato impedimento l’esercente dovrà comunicare per scritto la chiusura del proprio esercizio al competente ufficio Commercio almeno dieci giorni prima individuando i giorni di chiusura; l’ufficio, valutata la comunicazione, potrà diniegare l’autorizzazione, anche parzialmente, qualora ritenga che la chiusura dell’esercizio possa mettere a repentaglio il servizio al pubblico.
 

Art. 6  Orario notturno


Tenuto conto delle esigenze dell’utenza e delle caratteristiche del territorio è consentito, previa istanza e conseguente autorizzazione comunale, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno per un limitato numero di esercizi di vicinato in concomitanza con manifestazione di notevole importanza con prevedibile afflusso di persone.
 

Art.7  Prescrizioni speciali


Gli esercizi autorizzati alla vendita dei generi di cui alla tabella speciale - articoli per rivendite di generi di monopolio, devono far coincidere la predetta mezza giornata obbligatoria di chiusura infrasettimanale con quella facoltativa eventualmente concessa dal Capo dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato; in caso contrario gli esercizi stessi devono sottostare alle disposizioni sopraindicate, rimanendo la chiusura dei medesimi fissata, a seconda del caso.
Gli artigiani che vendono esclusivamente o prevalentemente i propri prodotti alimentari (pasta fresca e altri prodotti derivanti da sfarinati, gastronomia, gelateria, confetteria, pasticceria, rosticceria, pizza al taglio e simili) seguono gli orari giornalieri e di apertura-chiusura relativi alle Pasticcerie. Nelle ore e periodi di chiusura di queste i locali dove è esercitata l’attività di produzione artigianale e/o di vendita devono restare chiusi al pubblico.
Ai laboratori artigianali di generi alimentari, in particolare, non è consentito di effettuare, oltre all’attività di vendita, anche quella di somministrazione del proprio prodotto, senza l’autorizzazione prevista dalla disciplina sui pubblici esercizi.
Qualora in uno stesso esercizio venga esercitata attività commerciale di cui alle leggi in vigore unitamente alla vendita di prodotti artigianali prodotti dall’esercente può essere consentita l’apertura domenicale esclusivamente per la vendita di quanto direttamente prodotto con obbligo di chiusura infrasettimanale il lunedì. Nel caso che l’attività prevalente sia quella artigianale potrà comunque essere consentita la sola vendita nelle giornate di mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio dei prodotti artigianali con esclusione del pane.
 

Art. 8  Deroghe


Anche in deroga alle vigenti norme il Comune potrà valutare istanze motivate e presentate dalle Associazioni di categoria al fine di ottenere concessioni per deroghe speciali in materia di orari rispetto ai criteri stabiliti.
 

Art. 9  Esclusioni


Le predette disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
- rivendite di generi di monopolio
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali
- rivendite di giornali
- gelaterie e gastronomie
- rosticcerie e pasticcerie
- esercizi specializzati nella vendita di :

  * bevande
  * fiori, piante e articoli da giardinaggio
  * mobili
  * libri
  * dischi, nastri magnetici, musicassette,videocassette
  * opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline
  * articoli da ricordo e artigianato locale


- stazioni di servizio autostradali qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente
- sale cinematografiche
- vendita diretta dei produttori agricoli

L’esercente che intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo dovrà preventivamente presentare all’ufficio competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale segnala la tipologia prevalente.
 

Art. 10  Sanzioni


Chiunque viola le disposizioni in materia di orari di cui alle presenti disposizioni sarà punito, come disposto dall’art . 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 con pagamento in misura ridotta di  € 1.032,00.

 


 

NORMATIVA


scarica la normativa (64 kb)

 

Città di Cuneo
Settore Attività Produttive
Ufficio Commercio
Palazzo San Giovanni
Via Roma 4
Tel. 0171 444.453
Fax 0171 444.458
e-mail adriana.mellano@comune.cuneo.it


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