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Agricoltura, Industria, Artigianato, Sanità, Turismo |
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Tutela Animali |
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Commissione Vigilanza
sui locali di Pubblico Spettacolo |
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Linee guida per attività |
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Ultimo aggiornamento:
giovedì 21 agosto 2008
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REGIONE PIEMONTE
Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende Sanitarie
Locali n. 15 Cuneo – 16 Mondovì – 17 Savigliano – 18 Alba
LINEE GUIDA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA
ALL’ATTIVITÀ DI PASTICCERIA

L’attività di pasticceria è regolata in campo igienico-sanitario sia dalle
leggi quadro del settore alimentare (L. 30.04.62 n. 283, D.P.R. 27.03.80 n. 327)
che da specifiche disposizioni riguardanti il comparto in questione (ad. es.
Circ. Reg. n. 4429/48/766 del 15.07.1992). Tale attività è soggetta al
preventivo rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria ad opera del Sindaco del
Comune territorialmente competente, che si ottiene tramite inoltro di apposita
istanza. Il rilascio di tale atto autorizzativo è subordinato all’effettuazione
di un sopralluogo del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione che deve
verificare la rispondenza dei locali e delle attrezzature ai requisiti
igienico-sanitari di legge. Al fine di agevolare l’inizio di tale attività si
elencano a seguire i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, nonché
alcune indicazioni di buona prassi igienica. Si raccomanda in fase progettuale
di tenere nella giusta considerazione la disposizione dei locali e delle
attrezzature onde facilitare la successiva corretta applicazione del piano di
autocontrollo ex D. L.vo 155/97 (HACCP).
REQUISITI SANITARI GENERALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA:
(art. 2 Legge 283/62)
Gli stabilimenti di produzione, di norma, devono essere provvisti, fatto
salvo i requisiti previsti da leggi e regolamenti speciali, di locali distinti e
separati per:
- il deposito delle materie prime e/o alimenti confezionati
- la
produzione della pasticceria fresca
- la detenzione delle sostanze non utilizzate
per l’alimentazione
- la somministrazione – vendita
- il personale (locale spogliatoio e servizio igienico)
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Tutti i locali della struttura devono essere:
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realizzati in modo da consentire una facile pulizia;
-
sufficientemente ampi;
-
con valori microclimatici tali da assicurare una condizione
di benessere ambientale anche in relazione alle varie esigenze di lavorazione;
-
aerabili naturalmente e/o artificialmente in modo da evitare
la presenza di muffe e condense;
-
con sistemi di illuminazione naturale e/o artificiale;
-
pareti e pavimenti facilmente lavabili;
-
adibiti esclusivamente agli usi a cui sono destinati, secondo
quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di
autorizzazione;
Approvvigionamento idrico nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 236/88.
Nel caso di approvvigionamento tramite pozzo o sorgente è necessario il possesso
di un certificato di analisi di potabilità rilasciato da laboratorio
autorizzato: al momento del sopralluogo verrà effettuato un campionamento
ufficiale da parte dell’ASL da trasmettere all’ARPA di riferimento.
REQUISITI
MINIMI DEI LOCALI
Locale dispensa
-
Ubicazione possibile anche in locale seminterrato o interrato, purché salubre
e con altezza sufficiente; è possibile una ubicazione in locali esterni al
fabbricato in rapporto alla valutazione generale dell’attività;
-
pareti lavabili fino a mt. 2 da terra (piastrellatura o tinteggiatura con
smalto);
-
pavimento in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;
-
scaffalature con pareti e ripiani lisci, preferibilmente di colore chiaro,
facilmente lavabili e disinfettabili;
-
dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri
animali;
-
per prodotti imbottigliati è utilizzabile un locale tipo cantina con
pavimento facilmente pulibile (almeno in battuto di cemento) e pareti in buone
condizioni di manutenzione.
Laboratorio di produzione
-
altezza dei locali: mt. 3, salvo altre disposizioni
regolamentari o deroghe, con un’altezza minima di m. 2,70, supportate da
adeguati impianti tecnologici;
-
aerazione naturale pari ad almeno 1/8 della
superficie del pavimento integrata ove carente di impianto di ventilazione
forzata; in caso di locali ciechi, è accettabile un idoneo impianto di
condizionamento, con un’altezza del locale di almeno 3 m. Comunque deve essere
evitato il flusso di aria, naturale o artificiale, da una zona contaminata ad
una pulita;
-
adeguata superficie, con un minimo di 15 mq.;
-
illuminazione naturale
e/o artificiale con particolare attenzione per i piani e le attrezzature di
lavoro;
-
preventiva valutazione dei percorsi in modo da evitare inutili tragitti
e/o possibili contaminazioni tra le varie tipologie di alimenti (percorso "tutto
in avanti");
-
dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed
altri animali;
-
pavimento in materiale liscio, lavabile ed impermeabile, con
angoli e spigoli arrotondati di colore chiaro e con inclinazione verso un
tombino sifonato dotato di griglia a maglie fini;
-
pareti lisce, lavabili e
disinfettabili in colore chiaro con angoli e spigoli arrotondati (piastrellatura
o smaltatura con resine epossidiche fino a mt. 2 da terra);
-
piani di lavoro
lisci, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili di colore chiaro,
possibilmente in acciaio inox;
-
lavelli in acciaio inox o ceramica dotati di
acqua potabile corrente calda e fredda, erogata mediante rubinetteria a comando
non manuale (pedale o fotocellula) con scarichi sifonati in fognatura, dotati di
dosasapone, dispenser di carta, preferibilmente chiusi;
-
idoneo sistema per il
convogliamento nella canna fumaria dei fumi e dei vapori prodotti fino sopra il
tetto;
-
utensili, attrezzature e stoviglie in materiale idoneo (acciaio inox,
vetro, ceramica, teflon, plastica per alimenti P.P., P.E., P.E.T., P.V.C.,
Alluminio);
-
idoneo contenitore per i rifiuti con coperchio fisso ad apertura
tramite pedale e con sacco di raccolta non riciclabile;
Locale somministrazione – Bancone vendita
-
altezza: come da regolamento
comunale di Igiene;
-
aerazione: rapporto di 1/8 tra superficie fenestrata
apribile e sup. del locale e/o impianto di condizionamento;
-
illuminazione:
naturale e/o artificiale;
-
attrezzature idonee al contatto con gli alimenti;
-
esposizione degli alimenti protetta mediante l’utilizzo di vetrine condizionate,
in modo che si rispettino le temperature di conservazione (dotate di termometro)
e non esposte direttamente alla luce solare o vicino a fonti di calore
(termosifoni, stufe, ecc.);
-
consigliata l’adozione di sistemi antinsetti alle
aperture esterne;
-
cartello indicante gli ingredienti utilizzati (art. 16 D. Leg.
109/92);
-
posizionare nelle vicinanze un idoneo contenitore per i rifiuti con
coperchio fisso ad apertura tramite pedale e con sacco di raccolta non
riciclabile;
-
il retrobancone deve essere dotato di pedana facilmente lavabile e
disinfettabile;
-
utensili, stoviglie ed attrezzature in materiale idoneo (acciaio
inox, vetro, ceramica, teflon, plastica per alimenti P.P., P.E., P.E.T., P.V.C.,
Alluminio);
Servizi igienici per il personale
-
Nel caso vi siano più di 10 lavoratori
subordinati o ad essi equiparati i servizi igienici dovranno essere suddivisi
per sesso (D. L.vo 626/94);
-
altezza minima mt. 2,40;
-
superficie idonea;
-
aerazione naturale (1/8 della superficie del pavimento) o artificiale a mezzo di elettroventola in grado di assicurare almeno 6 ricambi/ora;
-
dispositivi contro
gli insetti;
-
non comunicanti direttamente con il laboratorio, dispensa od il
locale somministrazione;
-
pareti piastrellate o smaltate fino a mt. 2 da terra;
-
lavello in acciaio inox o ceramica dotato di acqua potabile corrente calda e
fredda, erogata mediante rubinetteria a comando non manuale (pedale o
fotocellula) con scarico sifonato in fognatura;
-
erogatori automatici fissi di
sapone liquido o in polvere e di salviette asciugamano a perdere o in
alternativa asciugamani elettrici ad aria calda;
-
porta dell’antibagno a chiusura
automatica con l’apertura verso l’esterno di modo che il personale addetto dopo
aver lavato le mani, possa uscire semplicemente spingendo la porta senza dover
toccare la maniglia che deve essere utilizzata solo per entrare;
-
collocazione
all’interno della struttura e facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione;
Spogliatoio
-
Nel caso vi siano più di 5 lavoratori subordinati o ad essi
equiparati gli spogliatoi dovranno essere suddivisi per sesso (D.L.vo 626/94);
-
idonea ventilazione, illuminazione e riscaldamento, anche artificiali;
-
pavimenti
e pareti aventi superficie facilmente lavabile e disinfettabile;
-
un armadietto a
doppia anta, facilmente lavabile e disinfettabile, per ogni addetto operante
nell’attività;
-
può essere utilizzato come spogliatoio l’antibagno.
Attrezzature
Frigoriferi e congelatori adeguati per numero e capacità al tipo
di attività e dotati di termometro, possibilmente esterno o comunque facilmente
visibile.
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