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01.04.2020 - Edilizia-Urbanistica, Attività Produttive, #Emergenza Coronavirus

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti per gli atti in scadenza

Si richiama l’attenzione in merito alle recenti disposizioni volte a contrastare e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai provvedimenti del governo e della Protezione Civile nazionale.

In applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione, pur garantendo il presidio, l’attività degli uffici e la prestazione dei servizi ai cittadini, ha momentaneamente riorganizzato, fino alla revoca dei provvedimenti emergenziali, l’assetto degli uffici, prevedendo una riduzione delle presenze del personale. Ha ritenuto opportuno, coerentemente con le norme sopraevidenziate, di sospendere ogni tipo di riunione e/o di commissione in presenza. Saranno fatte salve le riunioni urgenti che potranno essere organizzate con modalità di collegamento telematico.

A tale riassetto si aggiunge quanto previsto dall’art. 103 comma 1, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020….” 

Sulla scorta di quanto sopra, i procedimenti relativi alle istanze di Permesso di Costruire, alla presentazione di altri titoli abilitativi (S.C.I.A., C.I.L.A.), alle Segnalazioni Certificate di Agibilità, alle istanze di Certificato di Destinazione Urbanistica  e tutto quanto inerente ai profili urbanistico-edilizi, nonché  alle istanze di Autorizzazione Paesaggistica, a quelle  ai sensi dell’art. 49 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e/o tutto quanto riconducibile all’attività di questo Settore, è soggetto alle disposizioni del D.L. sopraevidenziato.

In ogni caso, in adempimento a quanto previsto nel suddetto Decreto Legge, verranno adottate opportune misure organizzative idonee ad assicurare la conclusione dei procedimenti.

Quanto sopra si applica anche ai procedimenti in capo al Servizio delle Attività Produttive.

Si evidenzia, ancora, la proroga delle scadenze, di cui al comma 2, del suddetto art. 103 del D.L. 18/2020: “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.