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Piano Edicole

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Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici (con riferimento all’art.6, c. 22 del d. lgs. n. 170 del 24.04.2001)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 96 del 29 ottobre 2013




Premessa

1) Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs n. 170 del 24.04.2001. Tale decreto stabilisce che le autorizzazioni possano essere rilasciate nel rispetto di piani comunali di localizzazione. L’art. 6 comma 22 stabilisce che il piano di localizzazione dei punti esclusivi debba essere adottato entro un anno dell’entrata in vigore del Decreto a seguito della pubblicazione di indirizzi regionali.
La Regione Piemonte ha emanato tali indirizzi con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2003 (D.G.R. n. 101/9183 pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 15 maggio 2003), in seguito modificata con Deliberazione n. 39 del 5 agosto 2005 (B.U.R. n. 33 del 18 agosto 2005).

2) La Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 (c.d. Direttiva Bolkestein) ha stabilito disposizioni generali di libera circolazione dei servizi nella Comunità Europea ed è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010 (c.d. Decreto Bolkestein - attuazione della Direttiva servizi nel mercato interno) che sancisce, tra l’altro, alcuni fondamentali principi, quali:

  • all’art. 11, comma 1 lett. e): L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dell'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”;
  • all’art. 121, comma 1 lett. a): Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

      a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di minima
          restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza
          geografica tra prestatori;

  • per motivi imperativi d'interesse generale (art. 8, comma 1 lett. h) si intende ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

3) Il Decreto Bolkestein (D.Lgs. 59/2010) ha stralciato esplicitamente la materia delle rivendite di quotidiani e periodici dalle attività disciplinate ai sensi della Direttiva Comunitaria e pertanto sono rimaste in vigore le norme di cui al D.Lgs. 170/2001, che, in ogni caso, vanno riviste nell’ottica della liberalizzazione sancita dalla Direttiva Comunitaria stessa, la quale invece non ha operato distinzione fra le varie attività economiche se non per quanto riguarda i motivi imperativi di interesse generale come sopra elencati.

4) Il Comune di Cuneo ha approvato con D.C.C. n°74  del 28/06/2004 il Vigente Piano di Localizzazione dei punti vendita esclusivi che deve essere aggiornato, malgrado il contesto normativo si presti a contrapposte interpretazioni, per poter gestire le istanze di operatori economici interessati a svolgere nell’ambito comunale l’attività di vendita – a titolo esclusivo e non – di quotidiani e periodici.

5) Il mutato contesto socio economico, in base al quale vi è una consistente quota di popolazione fluttuante che, per ragioni lavorative, di accesso ai servizi fondamentali e di svago, si sposta dai luoghi di residenza, ha accresciuto l’interesse per l’attività in oggetto all’interno del territorio comunale, essendo questo il principale centro urbano della Provincia, posto a margine della pianura in corrispondenza dell’intersezione di importanti vallate alpine di collegamento con la Liguria e la Francia.

6) Appare necessario non precludere la possibilità di offrire un migliore e articolato servizio nelle zone ove è maggiore la richiesta, consentendo una più equa distribuzione della domanda e dell’offerta nel settore della rivendita di quotidiani e periodici, nello spirito della Direttiva Comunitaria e comunque nel rispetto della normativa nazionale;

7) Tenuto conto altresì del disposto di cui all’art. 2, comma 6 del D. Lgs. 170/2001 che prevede che il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti vendita esclusivi e per quelli non esclusivi, debba avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti esclusivi e, nello specifico, tenuto conto che:

  • la popolazione del Comune di Cuneo, al 31.12.2012, consta 56.176 abitanti e n. 25.417 famiglie;
  • l’andamento della popolazione comunale è attualmente in crescita a compenso di una precedente diminuzione. Pertanto il valore attuale risulta sostanzialmente equivalente a quello di 30 anni fa, come evidenziato dai dati riportati nella seguente tabella:

ANNO

RESIDENTI

VARIAZIONE PERCENTUALE

1981

55.875

1991

55.659

-0,39%

2001

52.346

-6,33%

2011

56.019

+7,14%

  •  il territorio comunale è attraversato da significativi flussi turistici diretti nelle alte valli ed oltre il colle di Tenda in Costa Azzurra ed in Riviera di Ponente ed il colle della Maddalena nell’Alta Provenza;
  • sul territorio sono presenti n. 1 strutture autorizzate ad attività agrituristica, n. 13 bed & breakfast, n. 3 case per ferie, n. 3 affittacamere, n. 8 alberghi, n. 1222 esercizi commerciali, n. 240 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • sono attivi sul territorio del Comune, i seguenti punti vendita di quotidiani e periodici:

          – 44 (esclusivi);

          – 12 (non esclusivi);

  • l’attività di vendita di quotidiani e periodici, soprattutto se a titolo non esclusivo ma in concomitanza con altre attività commerciali e di somministrazione, può rappresentare un’opportunità economica nell’attuale contesto socio economico.

Quanto sopra premesso e motivato, il Comune di Cuneo intende ora adottare il proprio Piano di localizzazione delle edicole, al fine di definire e consentire una più equa e capillare distribuzione dell’offerta del servizio in oggetto, nei confronti degli utenti potenziali appartenenti al bacino esistente costituito sia dalla popolazione residente che da flussi pendolari e non che attraversano il territorio comunale.

Art. 1 - Finalità della programmazione comunale

1) La Programmazione comunale dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di giornali e riviste, ai sensi del Titolo IV (Programmazione della rete) della D.G.R. 101/2003 e s.m.i.), tiene conto dei seguenti criteri regionali:

  • i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, eventualmente suddividendo il proprio territorio in zone omogenee, tenuto conto:

a) della densità della popolazione;
b) del numero delle famiglie;
c) delle caratteristiche sociali;
d) delle caratteristiche urbanistiche;
e) dell’entità delle vendite degli ultimi due anni;
f)  delle condizioni dell’ accessibilità;
g) dell’esistenza di altri punti di rivendita esclusivi e non;

  •  le disposizione suddette raccomandano tra l’altro opportuno il rilievo delle caratteristiche per singole zone, qualora individuate, o in riferimento all’intero territorio, con particolare riguardo:

a) alla densità della popolazione residente e dei nuclei familiari;
b) alla presenza di flussi di popolazione non residente, comprendendo anche
     la popolazione turistica stagionale e permanente;
c)  alle caratteristiche urbanistiche e sociali con particolare riferimento alla
     presenza di:
d)  insediamenti residenziali;
e)  strutture scolastiche ed universitarie;
f)   sedi di attività culturali , sportive e d’ informazione;
g)  uffici pubblici e privati;
h)  insediamenti industriali, produttivi, commerciali e ricettivi;
i)   stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;
j)   alle caratteristiche dell’ assetto viario, delle linee di trasporto pubbliche e
     delle aree di sosta.

Art. 2 - Sfera di applicazione della programmazione comunale

1) Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative per punti esclusivi e non di vendita di giornali e riviste su tutto il territorio comunale.
2) La programmazione comunale può essere sottoposta a variazione qualora si determinino condizioni diverse da quelle previste al momento dell’adozione e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

Art. 3 - Attività di vendita di giornali e riviste esenti dall'obbligo dell'autorizzazione amministrativa

1) Non è soggetta ad autorizzazione:
a)  la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati
     associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b)  la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano
     all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c)  la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei
     giornali da esse editi;
d)  la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e)  la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori,
     distributori ed edicolanti;
f)   la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g)  la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta
     unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4 - Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste

1) I punti di vendita di giornali e riviste sono distinti in:

  • punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  • punti di vendita non esclusivi gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
  • I punti di vendita non esclusivi possono pertanto essere attivati solamente in presenza di altra specifica attività espressamente prevista e sono legittimati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Essi hanno una funzione di completamento della rete di rivendita.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a)  le rivendite di generi di monopolio;
b)  le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari
     a metri quadrati 1.500;
c)  i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
     nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
     punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d)  le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e
      g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di
     superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e)  gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati,
     con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f)  gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento
     alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 

Art. 5 - Vicende relative alle autorizzazioni

1)  L’attività di vendita di quotidiani e periodici – esclusiva o non esclusiva – è soggetta al rilascio di autorizzazione, che può essere anche stagionale, salvo i casi previsti all’art. 3 del presente Piano.
2)  Condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per un punto non esclusivo è la presentazione al Comune della dichiarazione di ottemperanza prevista dal c. 5 dell’art. 2 del D.Lgs. 170/2001 che deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione.
3)  Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita esclusiva si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 (art. 26 c. 5), ora S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 122 del 30.07.2010 (G.U. 176 DEL 30.07.2010).
4)  Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell’azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita non esclusiva, quest’ultima non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria dell’esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. Nel rispetto di queste prescrizioni si applica l’istituto della comunicazione di cui al d.lgs. 114/98 (art. 26 c. 5).
5)  Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del Comune, che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.
6)  Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quella relativa all’attività prevalente di presupposto e ne segue il regime giuridico amministrativo.
7)  Non è applicabile al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di quotidiani e periodici l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della Legge 241/1990.
8)  I termini per la conclusione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni sono previsti in giorni 30 a decorrere dalla data dell’istanza.


Art. 6 - Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici

1) Le attività di vendita di quotidiani e periodici devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D. Lgs. 42/2004.
2) La presenza di beni culturali ed ambientali non costituisce elemento che impedisca l’attività di vendita ma è una motivazione per conseguire un’elevata qualità di intervento.
3) L’apertura di esercizi di vendita che comportino interventi edilizi su edifici rientranti tra quelli riconosciuti dal P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. sono assoggettati alla verifica complessiva di inserimento ambientale che tenga conto della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, dell’organizzazione formale delle aree esterne usate per il servizio del consumatore, dell’utilizzo di materiali di finitura, delle insegne pubblicitarie e dell’impianto di illuminazione.
4) Le stesse operazioni del comma 3 che interessino edifici vincolati ai sensi della parte II (beni culturali) del d. lgs. 42/04 dovranno conseguire l’autorizzazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. citato.
5) Le stesse operazioni del comma 3 ricadenti in aree vincolate ai sensi della parte III (beni paesaggistici) del D. Lgs. 42/04 dovranno conseguire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D. Lgs. citato.
6) Le soluzioni adottate per ottimizzare l’inserimento dell’esercizio nel contesto in cui si colloca devono trovare riscontro ed essere descritte negli elaborati forniti al Comune dal richiedente.


Allegati “Addensamenti" 1:5000

Allegato A “Addensamento A1 – Centro storico” 1:5000
Allegato A “Addensamento A1 – Centro storico” 1:5000
Allegato B “Addensamento A3 – Corso Nizza”; “Addensamento A4 – Corso Gramsci” 1: 5000
Allegato B “Addensamento A3 – Corso Nizza”; “Addensamento A4 – Corso Gramsci” 1: 5000
Allegato C “Addensamento A3 – Madonna dell’Olmo” 1:5000
Allegato C “Addensamento A3 – Madonna dell’Olmo” 1:5000
Allegato D “Addensamento A4 – Confreria” 1:5000
Allegato D “Addensamento A4 – Confreria” 1:5000
Allegato E “Addensamento A4 – Borgo San Giuseppe” 1:5000
Allegato E “Addensamento A4 – Borgo San Giuseppe” 1:5000
Allegato F “Addensamento A4 – San Rocco Castagnaretta”;“Addensamento A5 – Cascina Colombaro” 1:5000
Allegato F “Addensamento A4 – San Rocco Castagnaretta”;“Addensamento A5 – Cascina Colombaro” 1:5000

Allegato Tav.1 “Punti vendita localizzati esternamente alle zone di insediamento commerciale” 1:10.000

Tav.1 “Punti vendita localizzati esternamente alle zone di insediamento
Tav.1 “Punti vendita localizzati esternamente alle zone di insediamento